[Esamine e condanna del primo articolo
del matrimonio. Diversi pareri intorno al secondo]
Proseguendosi le congregazioni, nella prima
classe furono li teologi tutti concordi in condannar il primo articolo e tutte
le parti sue come eretiche; e nel secondo parimente in dire li matrimonii
secreti esser veri matrimoni; vi fu però la differenza di sopra narrata tra il
Salmerone et il decano parigino, se la Chiesa avesse facoltà di fargli irriti.
Quelli che tal potestà negavano, si valevano di quel fondamento, che in ogni
sacramento sono essenziali la materia, la forma, il ministro et il recipiente,
in che, come cose instituite da Dio, non vi è alcuna potestà ecclesiastica.
Dicevano che avendo dicchiarato il concilio fiorentino il solo consenso de
contraenti esser necessario al matrimonio, chi vi aggiongesse l'esser publico
per condizione necessaria, inferrirebbe che il solo consenso non bastasse e che
il concilio fiorentino avesse mancato d'una dicchiarazione necessaria. Che
Cristo generalmente aveva detto del matrimonio non poter l'uomo separar quello
che da Dio è congionto, comprendendo e la publica e la secreta congionzione.
Che ne' sacramenti non si debbe asserir alcuna cosa senza autorità della
Scrittura o della tradizione; ma né per l'una, né per l'altra s'ha che la
Chiesa abbia quest'autorità; anzi, in contrario per tradizione s'ha che ella
non l'abbia, poiché le chiese, in ogni nazione e per tutto 'l mondo, sono state
uniformi in non pretendervi potestà. In contrario si diceva esser cosa chiara
che la Chiesa ha autorità d'inabilitar le persone a contraer matrimonio, perché
molti gradi di consanguinità et affinità sono impedimenti posti per legge
ecclesiastica, e parimente l'impedimento di voto solenne è introdotto per legge
pontificia; adonque anco la secretezza si può aggionger appresso questi altri
impedimenti con la medesima autorità. Per l'altra parte era risposto che la
proibizion per raggion di parentela è de iure divino, sí come san
Gregorio e molti altri pontefici successori hanno terminato; che non può esser
contratto matrimonio tra doi, sin tanto che si conoscono congionti in parentado
in qualonque grado. E se altri pontefici dopo hanno ristretta questa
universalità al settimo grado, e dopo anco al quarto, questa è stata una
dispensa generale, sí come fu una dispensa generale il ripudio al popolo ebreo,
e che il voto solenne impedisce de iure divino, e non per autorità
ponteficia.
Ma fra Camillo Campeggio dominicano,
convenendo con gl'altri, che nissuna potestà umana s'estende a' sacramenti,
soggionse però che chiunque può distruggere l'esser della materia, può far che
quella sia incapace del sacramento: nissun poter fare che qualonque acqua non
sia materia del battesmo e qualonque pane frumentaceo dell'eucaristia, ma chi
distruggerà l'acqua convertendola in aria, o chi abbruggierà il pane
convertendolo in cenere, farà che quelle materie non siano capaci della forma
de' sacramenti. Cosí nel matrimonio il contratto civile nuziale è la materia
del sacramento matrimoniale per instituzione divina. Chi destruggerà un
contratto nuziale e lo farà invalido, non potrà piú esser materia del
sacramento, perilché non s'ha da dire che la Chiesa possi annullare il
matrimonio secreto, che sarebbe un dargli autorità sopra li sacramenti, ma è
ben vero che la Chiesa può annullar un contratto nuziale secreto, il qual, come
nullo, non potrà ricever la forma del sacramento. Questa dottrina piacque molto
all'universale de' padri, parendo piana, facile e che risolvesse tutte le
difficoltà; con tutto che da Antonio Solisio, che parlò dopo di lui, gli fosse
contradetto, dicendo esser molto vera quella speculazione, ma non potersi
applicar al proposito; imperoché la raggione detta del battesmo e
dell'eucaristia, che chiunque può destrugger l'acqua, può far che quella
materia sia incapace di forma di battesmo, non argomenta una potestà
ecclesiastica, ma una potestà naturale, sí che qualonque ha virtú di destrugger
l'acqua, può in questo modo impedire il sacramento, onde seguirebbe che
chiunque può annullar un contratto nuzzial civile, potesse per conseguenza
impedir il matrimonio; ma l'annullazione di simil contratti aspettare alle
leggi e magistrati secolari; onde era molto ben da guardare che, mentre si
voleva dar autorità alla Chiesa d'annullar li matrimoni secreti, quella non si
dasse piú tosto alla potestà secolare.
Ma tra quelli che asserivano tal potestà
alla Chiesa, trattando se fosse ispediente usarla allora, erano 2 opinioni:
una, d'annullar tutti li secreti, e questi non adducevano altro che
gl'inconvenienti che ne seguivano; l'altra opinione era che si annullassero
anco li publici fatti da' figliuoli di famiglia senza consenso de' progenitori,
e questi allegavano due forti raggioni: l'una era che da questi non seguivano
inconvenienti minori, per le rovine che avvenivano alle famiglie da' matrimoni
imprudentemente contratti da giovani; l'altra, che la legge di Dio, commandando
d'obedir a' progenitori, include anco questo caso, come principale, d'obedirgli
nel maritarsi. Che la legge divina dà questa autorità particolare al padre di
maritar la figlia, come in san Paolo e nell'Essodo si vede chiaramente. Che vi
sono gl'essempii de' santi patriarchi del Testamento Vecchio, tutti maritati
da' padri; che anco le leggi civili umane hanno avuto per nulli li matrimoni
senza il padre contratti. Che sí come si giudicava allora ispediente d'irritar
li matrimoni secreti, vedendo che non basta la proibizione ponteficia che gl'ha
vietato, chi non vi aggionge la nullità, maggior raggion convince che, non
volendo la malizia umana obedir alla legge di Dio che proibisce il maritarsi
senza i progenitori, debbia la sinodo aggiongervi anco la nullità; non perché
abbiano li padri autorità d'annullar li matrimoni de' figliuoli, che l'asserir
questo sarebbe eresia, ma perché la Chiesa ha autorità d'annullare questi et
altri contratti proibiti dalle leggi divine o umane. Questo parer come onesto,
pio e tanto ben fondato quanto l'altro, piacque a gran parte de' padri; onde ne
fu anco formato il decreto, se ben poi si tralasciò di publicarlo per li
rispetti che a suo luogo si diranno.
Non si restava però di trattar tra li
prelati sopra le cose controverse dell'autorità del papa et instituzione de'
vescovi, e perseverando li francesi nella risoluzione di non admetter la parola
«Chiesa universale» per non pregiudicar all'opinione tenuta in Francia della
superiorità del concilio, e, se fosse stata proposta, averebbono protestato de
nullitate e sarebbono partiti, scrisse il papa che la proponessero, segua
quello che vuole; ma i legati, temendo che fosse molto importuno qualsivoglia
moto con la nuova vicinanza dell'imperatore, rescrissero che era ben differir
sino finita la materia del matrimonio.
|