Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

IntraText CT - Lettura del testo

  • Libro settimo
    • [Esamine e condanna del primo articolo del matrimonio. Diversi pareri intorno al secondo]
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

[Esamine e condanna del primo articolo del matrimonio. Diversi pareri intorno al secondo]

Proseguendosi le congregazioni, nella prima classe furono li teologi tutti concordi in condannar il primo articolo e tutte le parti sue come eretiche; e nel secondo parimente in dire li matrimonii secreti esser veri matrimoni; vi fu però la differenza di sopra narrata tra il Salmerone et il decano parigino, se la Chiesa avesse facoltà di fargli irriti. Quelli che tal potestà negavano, si valevano di quel fondamento, che in ogni sacramento sono essenziali la materia, la forma, il ministro et il recipiente, in che, come cose instituite da Dio, non vi è alcuna potestà ecclesiastica. Dicevano che avendo dicchiarato il concilio fiorentino il solo consenso de contraenti esser necessario al matrimonio, chi vi aggiongesse l'esser publico per condizione necessaria, inferrirebbe che il solo consenso non bastasse e che il concilio fiorentino avesse mancato d'una dicchiarazione necessaria. Che Cristo generalmente aveva detto del matrimonio non poter l'uomo separar quello che da Dio è congionto, comprendendo e la publica e la secreta congionzione. Che ne' sacramenti non si debbe asserir alcuna cosa senza autorità della Scrittura o della tradizione; ma né per l'una, né per l'altra s'ha che la Chiesa abbia quest'autorità; anzi, in contrario per tradizione s'ha che ella non l'abbia, poiché le chiese, in ogni nazione e per tutto 'l mondo, sono state uniformi in non pretendervi potestà. In contrario si diceva esser cosa chiara che la Chiesa ha autorità d'inabilitar le persone a contraer matrimonio, perché molti gradi di consanguinità et affinità sono impedimenti posti per legge ecclesiastica, e parimente l'impedimento di voto solenne è introdotto per legge pontificia; adonque anco la secretezza si può aggionger appresso questi altri impedimenti con la medesima autorità. Per l'altra parte era risposto che la proibizion per raggion di parentela è de iure divino, come san Gregorio e molti altri pontefici successori hanno terminato; che non può esser contratto matrimonio tra doi, sin tanto che si conoscono congionti in parentado in qualonque grado. E se altri pontefici dopo hanno ristretta questa universalità al settimo grado, e dopo anco al quarto, questa è stata una dispensa generale, come fu una dispensa generale il ripudio al popolo ebreo, e che il voto solenne impedisce de iure divino, e non per autorità ponteficia.

Ma fra Camillo Campeggio dominicano, convenendo con gl'altri, che nissuna potestà umana s'estende a' sacramenti, soggionse però che chiunque può distruggere l'esser della materia, può far che quella sia incapace del sacramento: nissun poter fare che qualonque acqua non sia materia del battesmo e qualonque pane frumentaceo dell'eucaristia, ma chi distruggerà l'acqua convertendola in aria, o chi abbruggierà il pane convertendolo in cenere, farà che quelle materie non siano capaci della forma de' sacramenti. Cosí nel matrimonio il contratto civile nuziale è la materia del sacramento matrimoniale per instituzione divina. Chi destruggerà un contratto nuziale e lo farà invalido, non potrà piú esser materia del sacramento, perilché non s'ha da dire che la Chiesa possi annullare il matrimonio secreto, che sarebbe un dargli autorità sopra li sacramenti, ma è ben vero che la Chiesa può annullar un contratto nuziale secreto, il qual, come nullo, non potrà ricever la forma del sacramento. Questa dottrina piacque molto all'universale de' padri, parendo piana, facile e che risolvesse tutte le difficoltà; con tutto che da Antonio Solisio, che parlò dopo di lui, gli fosse contradetto, dicendo esser molto vera quella speculazione, ma non potersi applicar al proposito; imperoché la raggione detta del battesmo e dell'eucaristia, che chiunque può destrugger l'acqua, può far che quella materia sia incapace di forma di battesmo, non argomenta una potestà ecclesiastica, ma una potestà naturale, che qualonque ha virtú di destrugger l'acqua, può in questo modo impedire il sacramento, onde seguirebbe che chiunque può annullar un contratto nuzzial civile, potesse per conseguenza impedir il matrimonio; ma l'annullazione di simil contratti aspettare alle leggi e magistrati secolari; onde era molto ben da guardare che, mentre si voleva dar autorità alla Chiesa d'annullar li matrimoni secreti, quella non si dasse piú tosto alla potestà secolare.

Ma tra quelli che asserivano tal potestà alla Chiesa, trattando se fosse ispediente usarla allora, erano 2 opinioni: una, d'annullar tutti li secreti, e questi non adducevano altro che gl'inconvenienti che ne seguivano; l'altra opinione era che si annullassero anco li publici fatti da' figliuoli di famiglia senza consenso de' progenitori, e questi allegavano due forti raggioni: l'una era che da questi non seguivano inconvenienti minori, per le rovine che avvenivano alle famiglie da' matrimoni imprudentemente contratti da giovani; l'altra, che la legge di Dio, commandando d'obedir a' progenitori, include anco questo caso, come principale, d'obedirgli nel maritarsi. Che la legge divina questa autorità particolare al padre di maritar la figlia, come in san Paolo e nell'Essodo si vede chiaramente. Che vi sono gl'essempii de' santi patriarchi del Testamento Vecchio, tutti maritati da' padri; che anco le leggi civili umane hanno avuto per nulli li matrimoni senza il padre contratti. Che come si giudicava allora ispediente d'irritar li matrimoni secreti, vedendo che non basta la proibizione ponteficia che gl'ha vietato, chi non vi aggionge la nullità, maggior raggion convince che, non volendo la malizia umana obedir alla legge di Dio che proibisce il maritarsi senza i progenitori, debbia la sinodo aggiongervi anco la nullità; non perché abbiano li padri autorità d'annullar li matrimoni de' figliuoli, che l'asserir questo sarebbe eresia, ma perché la Chiesa ha autorità d'annullare questi et altri contratti proibiti dalle leggi divine o umane. Questo parer come onesto, pio e tanto ben fondato quanto l'altro, piacque a gran parte de' padri; onde ne fu anco formato il decreto, se ben poi si tralasciò di publicarlo per li rispetti che a suo luogo si diranno.

Non si restava però di trattar tra li prelati sopra le cose controverse dell'autorità del papa et instituzione de' vescovi, e perseverando li francesi nella risoluzione di non admetter la parola «Chiesa universale» per non pregiudicar all'opinione tenuta in Francia della superiorità del concilio, e, se fosse stata proposta, averebbono protestato de nullitate e sarebbono partiti, scrisse il papa che la proponessero, segua quello che vuole; ma i legati, temendo che fosse molto importuno qualsivoglia moto con la nuova vicinanza dell'imperatore, rescrissero che era ben differir sino finita la materia del matrimonio.

 

 




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License