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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

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  • Libro settimo
    • [Esamine del quarto articolo della poligamia]
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[Esamine del quarto articolo della poligamia]

Sopra il quarto articolo, quanto alla poligamia, disse esser contra la legge naturale, né potersi permetter, eziandio agl'infedeli che siano sudditi de cristiani. Disse che i padri antichi ebbero molte mogli per dispensa e gl'altri, che non furono da Dio dispensati, vissero in perpetuo peccato. Della proibizione delle nozze a certi tempi, brevemente allegò l'autorità della Chiesa e la disconvenienza delle nozze con alcuni tempi; e con questa occasione passò a dire che nissun con raggione si può gravare, poiché in questo può dispensar il vescovo: e ritornò sulle cause de' divorzii, e concluse che il mondo non si dolerebbe d'alcuna di queste cose, quando i prelati usassero con prudenza e carità l'autorità loro; ma l'occasione di tutti li mali esser perché essi non risedono e, dando il governo ad un vicario, ben spesso senza conveniente provisione, viene mal amministrata la giustizia e mal distribuite le grazie. E qui s'estese a parlar della residenza, allegando che senza dicchiararla de iure divino era impossibile levar e quelli e gl'altri abusi e chiuder la bocca agl'eretici, li quali non guardando che il male viene dall'essecuzione abusiva, lo attribuiscono alle constituzioni ponteficie; e però mai l'autorità pontificia sarà ben difesa, se non con la residenza ben formata; né questa mai sarà stabilita, senza la dicchiarazione de iure divino: esser preso notabil error da quelli che dimandavano pregiudiciale all'autorità del papa quello che era unico fondamento di sostentarla e conservarla. Concluse che il concilio era tenuto a determinare quella verità; e parlò con efficacia e fu udito con gusto degl'oltramontani e con disgusto de' ponteficii, a' quali parve tempo molto impertinente di toccar quella materia, e diede occasione che dall'una e l'altra parte fossero rinovate le prattiche.

Fra Gioanni Ramirez francescano, nella congregazione de' 20 febraro sopra li medesimi articoli, dopo aver parlato secondo la commune opinione de' teologi della indissolubilità del matrimonio, disse le medesime raggioni che sono tra marito e moglie esser anco tra il vescovo e la chiesa sua; che né la chiesa può ripudiar il vescovo, né il vescovo la chiesa; e come il marito non debbe partire dalla moglie, cosí il vescovo non debbe partir dalla chiesa sua, e che questo legame spirituale non era di minor forza, che quell'altro corporale. Allegò Innocenzo III, il qual decretò che un vescovo non potesse esser trasferito, se non per autorità divina, perché il legame matrimoniale, che è minore (dice il pontefice), non può esser sciolto per alcuna autorità umana; e longamente s'estese a mostrar che non per questo si sminuiva, anzi s'accresceva l'autorità del papa, il qual, come vicario universale, poteva servirsi de' vescovi in altro luogo, dove fosse maggiore bisogno; come il prencipe della republica, per li publici bisogni, può servirsi de' maritati, mandandogli in altri luoghi, restando fermo il vincolo matrimoniale; e si diede a dissolver le raggioni in contrario con molta prolissità.

Ma nella congregazione della sera dello stesso giorno, il dottor Cornisio disse ambidoi gl'articoli, terzo e quarto, esser eretici, perché erano dannati in piú decretali pontificie, e con assai parole essaltò l'autorità papale, dicendo che tutti gl'antichi concilii nelle determinazioni della fede seguivano perpetualmente l'autorità e la volontà del pontefice. Addusse per essempio il concilio constantinopolitano di Trullo, che seguí l'instruzzione mandata da Agato pontefice, et il concilio calcedonense, il quale non solo seguí, ma venerò et adorò la sentenza di san Leone papa, chiamandolo anco ecumenico e pastor della Chiesa universale; e dopo aver portato diverse autorità e raggioni per mostrare che le parole di Cristo dette a Pietro: «Pasci le mie pecorelle», significhino altretanto, quanto se avesse detto: «Reggi e governa la mia Chiesa universale», s'estese in amplificar l'autorità ponteficia, e nel dispensar e nelle altre cose ancora. Portò l'autorità de' canonisti, che il papa può dispensare contra li canoni, contra gl'apostoli et in tutto 'l ius divino, eccetto gl'articoli della fede. In fine allegò il capo Si Papa, che ciascuno debbe riconoscer che la propria salute, dopo Dio, depende dalla santità del papa, amplificandole assai, per esser parole d'un santo e martire, il qual nissun può dire che abbia parlato se non per verità.

 

 




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