[Esamine del quarto articolo della
poligamia]
Sopra il quarto articolo, quanto alla
poligamia, disse esser contra la legge naturale, né potersi permetter, eziandio
agl'infedeli che siano sudditi de cristiani. Disse che i padri antichi ebbero
molte mogli per dispensa e gl'altri, che non furono da Dio dispensati, vissero
in perpetuo peccato. Della proibizione delle nozze a certi tempi, brevemente
allegò l'autorità della Chiesa e la disconvenienza delle nozze con alcuni
tempi; e con questa occasione passò a dire che nissun con raggione si può
gravare, poiché in questo può dispensar il vescovo: e ritornò sulle cause de'
divorzii, e concluse che il mondo non si dolerebbe d'alcuna di queste cose,
quando i prelati usassero con prudenza e carità l'autorità loro; ma l'occasione
di tutti li mali esser perché essi non risedono e, dando il governo ad un
vicario, ben spesso senza conveniente provisione, viene mal amministrata la
giustizia e mal distribuite le grazie. E qui s'estese a parlar della residenza,
allegando che senza dicchiararla de iure divino era impossibile levar e
quelli e gl'altri abusi e chiuder la bocca agl'eretici, li quali non guardando
che il male viene dall'essecuzione abusiva, lo attribuiscono alle constituzioni
ponteficie; e però mai l'autorità pontificia sarà ben difesa, se non con la
residenza ben formata; né questa mai sarà stabilita, senza la dicchiarazione de
iure divino: esser preso notabil error da quelli che dimandavano
pregiudiciale all'autorità del papa quello che era unico fondamento di
sostentarla e conservarla. Concluse che il concilio era tenuto a determinare
quella verità; e parlò con efficacia e fu udito con gusto degl'oltramontani e
con disgusto de' ponteficii, a' quali parve tempo molto impertinente di toccar
quella materia, e diede occasione che dall'una e l'altra parte fossero rinovate
le prattiche.
Fra Gioanni Ramirez francescano, nella
congregazione de' 20 febraro sopra li medesimi articoli, dopo aver parlato
secondo la commune opinione de' teologi della indissolubilità del matrimonio,
disse le medesime raggioni che sono tra marito e moglie esser anco tra il
vescovo e la chiesa sua; che né la chiesa può ripudiar il vescovo, né il
vescovo la chiesa; e sí come il marito non debbe partire dalla moglie, cosí il
vescovo non debbe partir dalla chiesa sua, e che questo legame spirituale non
era di minor forza, che quell'altro corporale. Allegò Innocenzo III, il qual
decretò che un vescovo non potesse esser trasferito, se non per autorità
divina, perché il legame matrimoniale, che è minore (dice il pontefice), non
può esser sciolto per alcuna autorità umana; e longamente s'estese a mostrar
che non per questo si sminuiva, anzi s'accresceva l'autorità del papa, il qual,
come vicario universale, poteva servirsi de' vescovi in altro luogo, dove fosse
maggiore bisogno; sí come il prencipe della republica, per li publici bisogni,
può servirsi de' maritati, mandandogli in altri luoghi, restando fermo il
vincolo matrimoniale; e si diede a dissolver le raggioni in contrario con molta
prolissità.
Ma nella congregazione della sera dello
stesso giorno, il dottor Cornisio disse ambidoi gl'articoli, terzo e quarto,
esser eretici, perché erano dannati in piú decretali pontificie, e con assai
parole essaltò l'autorità papale, dicendo che tutti gl'antichi concilii nelle
determinazioni della fede seguivano perpetualmente l'autorità e la volontà del
pontefice. Addusse per essempio il concilio constantinopolitano di Trullo, che
seguí l'instruzzione mandata da Agato pontefice, et il concilio calcedonense,
il quale non solo seguí, ma venerò et adorò la sentenza di san Leone papa,
chiamandolo anco ecumenico e pastor della Chiesa universale; e dopo aver
portato diverse autorità e raggioni per mostrare che le parole di Cristo dette
a Pietro: «Pasci le mie pecorelle», significhino altretanto, quanto se avesse
detto: «Reggi e governa la mia Chiesa universale», s'estese in amplificar
l'autorità ponteficia, e nel dispensar e nelle altre cose ancora. Portò
l'autorità de' canonisti, che il papa può dispensare contra li canoni, contra
gl'apostoli et in tutto 'l ius divino, eccetto gl'articoli della fede.
In fine allegò il capo Si Papa, che ciascuno debbe riconoscer che la
propria salute, dopo Dio, depende dalla santità del papa, amplificandole assai,
per esser parole d'un santo e martire, il qual nissun può dire che abbia
parlato se non per verità.
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