[Sessione settima. Decreto di fede del
sacramento dell'ordine]
Venuto adonque il 15 luglio, la mattina
per tempo col solito ordine andarono tutti nella chiesa. Si fecero le consuete
ceremonie. Celebrò la messa il vescovo di Parigi, fece l'orazione il vescovo
d'Aliffe, nella quale offese li francesi con aver nominato il re di Spagna
prima che il re loro, e li polacchi, nominando quello di Portogallo inanzi
Polonia, e li veneziani col far prima menzione del duca di Savoia e poi della
loro republica. Disse anco parole, per le quali mostrava che quella
celebrazione di concilio era una continuazione co' precedenti di Paolo e
Giulio, di che ebbero mala sodisfazzione gl'imperiali e li francesi insieme.
Entrò anco a parlare della fede e de' costumi degl'eretici e catolici, e disse
che, sí come la fede de' catolici era migliore, cosí li costumi degl'eretici
erano molto megliori che quelli de' catolici; nel che diede molto disgusto,
massime a quelli che si raccordavano del detto di Cristo e di san Giacomo, che
la fede non si dimostra se non per le opere. Non fu però detta cosa alcuna in
quell'instante, avendo ciascuno rispetto a turbare le ceremonie publiche. Ma il
dí seguente gl'ambasciatori francesi, pollacco e veneti fecero instanza a'
legati che non lasciassero stampar l'orazione, né metterla negl'atti del
concilio. Finita la messa e le altre preci, furono letti li brevi della
legazione de' cardinali Morone e Navaggero, li mandati del re di Polonia e del
duca di Savoia, la lettera della regina di Scozia et il mandato del re
Catolico. Poi furono letti li decreti spettanti alla dottrina della fede, dove
non vi fu contradizzione, se non che dalla maggior parte de' spagnuoli fu detto
che assentivano con questo, che s'osservasse da' signori legati la promessa
fatta all'ambasciator del loro re.
Conteneva il decreto della fede in
sostanza:
1 Il sacrificio e sacerdozio esser in ogni
legge congionti; imperò, essendo nel Nuovo Testamento un sacrificio visibile,
cioè l'eucaristia, esser anco necessario confessar un visibile et esterno
sacerdozio, nel quale per divina instituzione sia data potestà di consecrar,
offerir e ministrar l'eucaristia e di rimetter e ritener i peccati.
2 Il qual sacerdozio essendo cosa divina,
convenire abbia molti ordini de ministri che gli servino, li quali ascendino
da' minori a' maggiori ministerii, poiché le Sacre Lettere fanno menzione del
nome de' diaconi, e dal principio della Chiesa furono posti in uso li
ministerii de' subdiaconi, accoliti, essorcisti, lettori et ostiarii, ponendo
però il subdiaconato tra gli maggiori.
3 E perché nella sacra ordinazione è
conferita la grazia, l'ordine esser vero e propriamente uno de' sette
sacramenti della Chiesa.
4 Nel quale imprimendosi carattere che non
si può scancellare, la sinodo condanna quelli che affermano li sacerdoti aver
la potestà sacerdotale a tempo, sí che gl'ordinati possino ritornar laici, non
essercitando il ministerio della parola di Dio; e cosí parimente condanna
quelli che dicono tutti li cristiani esser sacerdoti overo aver ugual potestà spirituale;
il che altro non è, se non confonder la ierarchia ecclesiastica, che è ordinata
come un essercito de soldati.
Al qual ordine ierarchico principalmente
appartengono li vescovi, che sono superiori a' preti, a' quali appartiene
ministrar il sacramento della confermazione, ordinar li ministri e far altre
fonzioni. Insegna anco la sinodo che nell'ordinazione de' vescovi, sacerdoti et
altri gradi non è necessario il consenso, vocazione o autorità del magistrato o
d'altra potestà secolare, anzi quelli che solamente chiamati o instituiti dal
popolo o secolar potestà overo magistrato o per propria temerità ascendono a'
ministerii ecclesiastici, esser non ministri, ma ladroni.
A questa dottrina seguono 8 anatematismi:
1 Contra chi dirà che nel Nuovo Testamento
non vi sia sacerdozio visibile o non vi sia potestà di consecrare et offerire e
rimetter li peccati, ma solamente un officio o nudo ministerio di predicar
l'Evangelio, e quelli che non predicano non esser sacerdoti.
2 Che oltre il sacerdozio non vi siano
altri ordini maggiori e minori, per quali, come per gradi, si va al sacerdozio.
3 Che la sacra ordinazione non sia
propriamente sacramento, overo esser invenzione umana, o solamente un certo
rito d'elegger li ministri della parola di Dio e de' sacramenti.
4 Che per la sacra ordinazione non sia
dato lo Spirito Santo, o non sia impresso carattere, o che il sacerdote possi
diventar laico.
5 Che la sacra onzione e le altre
ceremonie che la Chiesa usa, non siano requisite, ma potersi tralasciare et
esser perniciose.
6 Che nella Chiesa catolica non vi sia la
ierarchia instituita per ordinazione divina, la qual consta de vescovi, preti e
ministri.
7 I vescovi non esser superiori a' preti,
o non aver potestà di confermare et ordinare, overo che quella potestà l'abbiano
anco li preti, o che gl'ordini conferiti senza il consenso o vocazione del
popolo o della potestà secolare siano nulli, o pure che siano legitimi ministri
della parola di Dio e de' sacramenti quelli che non sono legitimamente ordinati
dalla potestà ecclesiastica.
8 Che li vescovi assonti per autorità del
romano pontefice non sono legitimi e veri, ma invenzione umana.
|