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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

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  • Libro ottavo
    • [Esamine de' canoni del matrimonio]
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[Esamine de' canoni del matrimonio]

Il 22 luglio furono dati fuori gl'anatematismi, poco differenti dal modo col quale in fine restarono poi stabiliti; la maggior varietà fu che sino allora non si era pensato a quello che è quinto in numero e danna li divorzii concessi nel codice giustiniano; il qual anatematismo fu aggionto ad instanza del cardinale di Lorena, per opponer a' calvinisti e dannar la loro opinione: fu però facilmente ricevuto per esser conforme alla dottrina scolastica e decreti ponteficii. Ma in quello dove si tratta del divorzio per causa d'adulterio, s'avevano astenuti li formatori de' canoni d'usar la voce d'anatema, avendo rispetto di dannar quell'opinione, la qual fu di sant'Ambrosio e di molti padri della Chiesa greca; con tutto ciò, avendo altri opinione che quello fosse articolo di fede, et a questo contendendo quasi tutti i voti de' padri, fu riformato il canone coll'aggionta dell'anatema, dannando chi dicesse che per l'adulterio si dissolva il vincolo e che l'un congiugato, vivendo l'altro, possi contraer un altro matrimonio: il qual canone ricevette poi un'altra mutazione come a suo luogo si dirà.

Nelle congregazioni seguenti si spedirono facilmente quanto alle cose proposte, ma quasi tutti li prelati trapassavano da quelle a parlar de' clandestini, se ben non era ancora né il luogo, né il tempo, e già incomminciava a scoprirsi la differenza d'opinioni in quella materia. Nella congregazione de' 24, la mattina fu ricevuto il vescovo di Cortona, ambasciator del duca di Fiorenza. Egli fece un breve raggionamento della devozione del suo prencipe verso la Sede apostolica et offerí obedienza e favore alla sinodo, e gli fu risposto con rendimento di grazie. Nella congregazione della sera gl'ambasciatori francesi fecero legger una ricchiesta a nome del loro re che da' figli di famiglia senza consenso de' genitori non possi esser contratto matrimonio o sponsali; la qual cosa se da' figli fosse tentata, restasse in potestà de' maggiori irritar overo convalidar il contratto, secondo che a loro fosse piacciuto; e quell'istesso giorno furono avisati li padri di dar in nota a' deputati gl'abusi osservati da loro in quella materia del matrimonio.

Finiti li voti sopra gl'anatematismi, furono proposti doi articoli: uno, se era ispediente promover persone maritate agl'ordini sacri; l'altro, la irritazione de' matrimonii clandestini. Fu dato il voto brevemente da tutti li padri sopra il primo articolo concordemente alla negativa, senza metterci alcuna difficoltà, e l'arcivescovo di Praga et il vescovo di Cinquechiese, che procuravano il parlarne piú pensatamente, a pena furono uditi. Non cosí passò la materia de' clandestini, ma furono 136 che approvarono l'annullazione, 57 che contradissero e 10 che non volsero dicchiararsi. Secondo l'opinione della maggior parte fu formato il decreto che, se ben li matrimoni clandestini sono stati veri matrimoni mentre la Chiesa non gl'ha irritati, e però la sinodo condanna di anatema chi sente in contrario, nondimeno la Chiesa gl'ha sempre detestati. Ora, vedendo gl'inconvenienti, determina che tutte le persone che per l'avvenire contraerranno matrimonio o sponsali senza la presenza di tre testimonii almeno, siano inabili a contraergli, e però l'azzione fatta da loro sia irrita e nulla. E dopo quello seguiva un altro decreto, dove erano commandate le denoncie, con conclusione che essendo necessità di tralasciarle, il matrimonio si potesse fare, ma in presenza del paroco e di cinque testimoni almeno, publicando le denoncie dopoi, con pena di scommunica a chi contraesse altrimenti. Ma quel gran numero che voleva annullar li clandestini era diviso in 2 parti, seguendo l'una l'opinione di quei teologi che concedono alla Chiesa potestà d'inabilitar le persone, e l'altra quelli dell'irritar il contratto. Ne' medesimi legati vi era differenza d'opinione: Morone si contentava d'ogni deliberazione, purché si espedisse, varmiense era d'opinione che la Chiesa non avesse potestà alcuna sopra di questo e che si dovessero aver tutti li matrimoni, col consenso de' contraenti in qualonque modo celebrati, per validi; Simoneta diceva che quel distinguer il contratto del matrimonio e dar potestà alla Chiesa sopra di quello, non sopra di questo, gli pareva distinzion sofistica e fabrica chimerica, et inclinava assai al non far novità.

Sopra gl'abusi del matrimonio da molti prelati fu messo in considerazione, che le cause d'impedir li matrimoni et avergli per nulli, eziandio contratti, erano tante e cosí spesso occorrenti, che rari matrimoni erano non soggetti ad alcuno di questi difetti, e quello che piú importava, le persone ignorantemente, o non sapendo la proibizione, o ignari del fatto, o per oblivione, contraevano, ne' quali dopo, risaputa la verità, nascevano innumerabili perturbazioni e scrupoli, et anco liti e contenzioni sopra la legitimità della prole e le doti ancora. Era allegato particolarmente l'impedimento della cognazione che nel battesmo si contrae per abuso grandissimo, poiché in alcuni luoghi erano invitati 20 e 30 uomini per compadri, et altretante donne per commadri, tra qual tutti, per la constituzione ecclesiastica, nasce spiritual cognazione, e ben spesso, non conoscendosi tra loro, occorreva poi che si congiongessero in matrimonio. Molti erano di parere che questo impedimento onninamente si levasse, non perché da principio non fosse stato con buone raggioni instituito, ma perché, essendo cessato in tutto e per tutto la causa dell'instituzione, doveva per ottima raggione cessar l'effetto. Consideravano che allora, quando quelli che presentavano i fanciulli al battesmo e gli levavano dal fonte, erano fideiussori appresso alla Chiesa della loro fede futura e però obligati ad instruirgli, conveniva che, per catechizargli, secondo devenivano capaci, conversassero frequentemente e familiarmente con la creatura battezata, co' genitori di lei e tra loro fideiussori ancora; laonde nasceva tra loro certa relazione, la qual era giusta causa che fosse avuta in riverenza e proibisse la congionzione coniugale, come tutte le altre, a' quali si debbe riverenza portare. Ma ne' seguenti tempi, quando totalmente l'uso aveva abolito tutto quello che era di reale, et il padrino non vedeva mai la creatura sua, né teneva minima cura dell'instituzione di quella, cessata la causa della riverenza, la relazione non doveva aver luogo.

Similmente l'impedimento d'affinità per causa di fornicazione, annullando li matrimoni sino al quarto grado, essendo che in secreto nasce, era causa d'illaquear molti, quali, dopo il contratto avisati da chi era stato in causa, s'empivano di perturbazioni. Alla parentela ancora, cosí di consanguinità, come d'affinità, era opposto che, non tenendone le persone conto come altre volte si soleva, al presente a pena nelle persone grandi si ha memoria del quarto grado, quello si poteva tralasciar. Sopra di che furono assai dispute, essendo opinione d'alcuni che, come per tanti centenara d'anni quelli impedimenti erano stati osservati sino al settimo grado, et Innocenzo III ne levò 3 in una volta, restringendo l'impedimento al quarto, allegando 2 raggioni assai communi, che quattro sono gl'elementi e quattro gl'umori del corpo umano, cosí adesso, vedendosi che li 4 non si possono osservare senza molti inconvenienti, per piú giusta raggione si potevano restringer al terzo; a che contradicevano altri con dire che da questo si sarebbe facilmente passato a maggior restrizzione e finalmente venuto a quella del Levitico, che sarebbe stato un fomentar l'opinione de' luterani, concludendo che l'innovare fosse pericoloso; e questo parer, dopo molto essamine, prevalse. Erano alcuni di parer che l'impedimento per fornicazione, essendo secreto, fosse levato totalmente, e questa ancora non poté prevalere, vedendosi l'inconveniente, perché molte cose prima secrete si palesano dopo.

Molti sentivano che in queste proibizioni non si facesse novità alcuna, ma ben che fosse concessa a' vescovi la facoltà di dispensar, e defendevano che quella stava meglio commessa a loro che alla corte, poiché essi, sopra il fatto avendo piú chiara cognizione de' meriti e delle cause, potevano essercitar piú giusta distributiva; che la corte di Roma le dispense a persone non conosciute e che spesso anco le impetrano con inganno, e non vi può metter diligenza per la lontananza de' paesi; senza che, ricevendo il mondo scandalo per l'opinione che non siano date se non a chi ha danari, sarebbe levata quell'infamia. I spagnuoli e li francesi s'affaticavano con grand'efficacia per questo, ma gl'italiani dicevano che da loro era ciò procurato per volersi far tutti papi e per non voler riconoscer la Sede apostolica, e che era utile la difficoltà di mandar a Roma e negoziar l'espedizione con qualche fatica e spesa, perché a questo modo pochi matrimoni erano contratti in gradi proibiti. Ma quando col conceder la potestà a' vescovi si fosse facilitato, in brevissimo tempo le proibizioni sarebbono andate in niente, e li luterani averebbono guadagnato la loro opinione; anzi per questa causa fu inclinazione quasi commune di decretare che nissun fosse dispensato dalle proibizioni, se non per urgentissima causa; nel quale parer entrarono anco quelli che non avevano ottenuto facoltà per li vescovi, parendogli esser piú decoro episcopale se quello che a loro era vietato, non fosse ad altri concesso. In fine di molti discorsi nelle congregazioni fu risoluto di restringer la parentela spirituale, l'affinità per li sponsali e per la fornicazione, e regolare anco le dispense tra li termini che si dirà recitando li decreti.

Ebbe un poco di contrasto il nono capo, dove è proibito a' superiori di costringer li sudditi con minaccie e pene a contraer matrimoni, il qual comprendeva specificatamente l'imperatore e li re. Fu opposto da Gulielmo Cassador, vescovo di Barcellona, che non era da presupporre ne' prencipi grandi che s'intromettessero in matrimoni se non per gravissime cause e per ben publico. Che le minaccie e pene allora sono cattive, quando s'adoperano contra l'ordine della legge, ma li precetti penali alla legge conformi esser giusti e non potersi riprender. Se caso alcuno vi è - diceva egli - nel quale il superior possi commandar un matrimonio giustamente, può anco constringer con mandato penale a celebrarlo: esser cosa decisa anco da' teologi che il timor giusto non causa azzione involontaria. Voleva egli che le cause legitime fossero eccettuate e che il decreto fosse formato che comprendesse solamente quelli che constringono contra il giusto e contra l'ordine della legge: poter occorrer molti casi in quali la necessità del ben publico ricerchi che un matrimonio sia contratto, in quali sarebbe contra le leggi divine et umane dire che il prencipe non potesse e commandarlo e constringer a contraerlo. A questa raggion aggionse per essempio che del 1556, a' 2 genaro, Paolo IV fece intimar un monitorio a donna Gioanna d'Arragona, moglie d'Ascanio Colonna, che non maritasse alcune delle figlie senza licenza sua, e se altrimenti facesse, il matrimonio fosse nullo, se ben fosse anco dopo consummato. Che da quel papa intelligentissimo e di provata bontà non sarebbe stato fatto, quando i prencipi non avessero facoltà, per rispetto di ben publico, di maritar li sudditi.

Nel ponto del non far menzione de' prencipi fu seguito da molti, e si levò il nome d'imperatore, re e prencipe; ma del rimanente ebbe grandissima repugnanza, con questa sola raggione, che il matrimonio è cosa sacra e che la potestà secolare non può avervi sopra autorità, e che quando pur vi sia causa legitima per quale alcuno possi esser constretto a matrimonio, questo non può esser fatto se non con la potestà ecclesiastica. Ma la narrazione del monitorio di Paolo eccitò gran susurro nella congregazione e dopo diede materia a discorsi varii. Altri dicevano che ciò fu fatto dal papa non come prencipe, ma come papa e che aveva raggione di farlo, essendo Ascanio Colonna suo ribelle e non volendo che co' matrimonii delle figlie acquistasse nuove aderenze, col favor de' quali si confermasse nella contumacia. Altri dicevano che il papa, come vicario di Cristo, non ha ribelli per cause temporali, e che non sarebbe ben fondata opinione di chi pensasse che il papa, per autorità apostolica, possi annullar matrimonii altrimenti che per via di leggi o canoni universali, ma non sopra persone particolari, che di ciò non si addurrà mai raggione, né se ne troverrebbe altro essempio. Erano anco di quelli che negavano potersi far fondamento sopra simil azzioni de' papi, le qual piú tosto mostrano sin dove si può giongere con l'abuso della potestà, che dove s'estenda l'uso legitimo di quella.

Non minor difficoltà fu perché quel decreto s'estendeva ancora a' padri, madri et altri superiori domestici, che constringessero li figli et altri loro creati, e femine massime, a contraer matrimonio; et era considerato che il venir a scommunica in casi di questa sorte era cosa molto ardua; e tuttavia non mancavano d'insister in contrario quelli che per l'inanzi avevano difesi li figliuoli esser obligati a seguir il voler de' padri in questo particolare. Fu proposto temperamento che, dopo l'aver commandato sotto scommunica a' superiori politici, s'aggiongesse che i domestici fossero ammoniti a non constringer li figli e figlie contra il loro volere; ma ripugnando tuttavia li medesimi che dicevano non esser giusto levar a' padri la potestà che Dio gl'ha dato, in fine si deliberò di levar questa parte afatto, non restando il vescovo di Barcellona et alcuni pochi della medesima opinione di dire che, come s'aveva per chiaro o almeno non si metteva in dubio l'autorità paterna e de superiori domestici sopra li matrimoni, perilché erano venuti in parere di non parlarne, si dovesse aver la medesima considerazione alla autorità de' superiori politici.

Finite le congregazioni sopra ciò, che l'ultima fu il 31 luglio, incomminciò a parlar privatamente del clandestino; e perseverando nella propria opinione l'una [e] l'altra parte, uscirono alcuni con un nuovo parer, dicendo che quella difficoltà presuppone dogma di fede, e però non si poteva determinare, essendo contradetto da numero notabile, la qual opinione partoriva gran travaglio in quelli che desideravano l'irritazione, parendo che fosse serrata totalmente la porta a poterla ottenere.

 

 




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