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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

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  • Libro ottavo
    • [Dottrina del matrimonio]
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[Dottrina del matrimonio]

La dottrina del sacramento del matrimonio conteneva che Adamo prononciò il legame del matrimonio esser perpetuo e che due sole persone possono esser congionte con quello; cosa che fu dicchiarata piú apertamente da Cristo, il qual anco con la sua passione ha meritata la grazia per confermarlo e santificar quelli che si congiongono. Il che è accennato da san Paolo, quando disse quell'esser gran sacramento in Cristo e nella Chiesa: laonde, eccedendo il matrimonio nella legge evangelica li vecchi maritaggi in questo di piú, che è la grazia, meritamente è numerato per uno de' sacramenti della nuova legge. Onde la sinodo, condannando le eresie in questa materia, statuisce gl'anatematismi:

1 Contra chi dirà che il matrimonio non sia uno de' 7 sacramenti instituito da Cristo e non conferisca la grazia.

2 Che sia lecito a' cristiani d'aver piú mogli insieme, e questo non esser proibito da alcuna legge divina.

3 Che li soli gradi di consanguinità et affinità espressi nel Levitico possono annullar il matrimonio, e che la Chiesa non possi aggiongerne altri, né dispensar in alcuni di quelli.

4 Che la Chiesa non possi statuir impedimenti o aver fallato nel statuirne.

5 Che uno de' coniugati possi scioglier il matrimonio per l'eresia, per molesta conversazione, o volontaria assenza dell'altro.

6 Che non si sciolga il legitimo matrimonio non consummato per la solenne professione religiosa.

7 Che la Chiesa abbia fallato insegnando che per l'adulterio non può esser disciolto il legame matrimoniale.

8 Che la Chiesa commetti errore separando li maritati a tempo terminato o indeterminato quanto alla congionzione carnale o quanto all'abitar insieme.

9 Che li chierici di ordine sacro o li professi regolari possino contraer matrimonio, e che tutti che non sentono il dono della castità, possino maritarsi, essendo che Dio non nega il dono a chi glielo dimanda.

10 Chi anteponerà lo stato congiugale a quello della virginità o castità.

11 Che la proibizione delle solennità nuzziali in certi tempi dell'anno sia superstizione o dannerà le benedizzioni et altre ceremonie.

12 Che le cause matrimoniali non pertenghino a' giudici ecclesiastici.

Li decreti della riforma del matrimonio contenevano:

1 Che quantonque sia cosa certa che li matrimoni secreti sono stati veri e legitimi mentre la Chiesa non gl'ha annullati, e che la sinodo anatematiza chi non gl'ha per tali, insieme con quelli che asseriscono li matrimoni contratti da' figliuoli di famiglia senza il consenso de' padri esser nulli, e che li padri possono approvargli e reprovargli, nondimeno la Chiesa santa gl'ha sempre proibiti e detestati; e perché le proibizioni non giovano, la sinodo commanda che il matrimonio, inanzi sia contratto, sia denonciato nella chiesa 3 giorni di festa, e non scopertosi alcun impedimento, si celebri in faccia della chiesa, dove il paroco, interrogati l'uomo e la donna, udito il loro consenso, dica: «Io vi congiongo in matrimonio in nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo», [o] usi altre parole consuete in quella provincia. Remise però la sinodo all'arbitrio del vescovo il tralasciar le denunziazioni, ma dicchiarò inabili a contraer matrimonio quelli che tentassero di contraerlo senza la presenza del paroco, o altro prete di tal autorità, e doi o tre testimonii, irritando et annullando tal contratti con pena a' contrafacienti. Dopo essorta li congiugati a non abitar insieme inanzi la benedizzione e commanda al paroco d'aver un libro, dove li matrimoni cosí contratti siano scritti. Essorta i congiugati a confessarsi e communicarsi inanzi il contratto o la consummazione del matrimonio, reserva le consuetudini e ceremonie di ciascuna provincia, volendo che il decreto abbia vigore 30 dopo che sarà publicato in ciascuna parochia.

2 Intorno gl'impedimenti matrimoniali afferma la sinodo che la moltitudine de' decreti causava gran peccati e scandali, però restrinse quello della cognazione spirituale a quello che è tra il battezato e padre e madre di quello con i padrini, et il numero di questi ad un uomo et una donna solamente. Il medesimo ordinando quanto alla parentela che nasce per il sacramento della confermazione.

3 L'impedimento dell'onestà, che ha origine da' sponsalii, lo restrinse al solo primo grado.

4 Quello dell'affinità fornicaria, al primo e secondo.

5 Sopra le dispense del già contratto matrimonio, levò la speranza di quelle a' contraenti scientemente in gradi proibiti et a quelli che, anco ignorantemente, avessero contratto senza le solennità; in caso di probabil ignoranza, si possi conceder dispensa gratuitamente. Ma per contraerlo in gradi proibiti, overo non si dia mai dispensa, overo rare volte con causa, e senza spesa; né meno nel secondo grado, se non tra gran prencipi per causa publica.

6 Che non possi esser contratto matrimonio con una donna rapita, mentre sarà in potestà di chi la rapí; dicchiara gli raptori e chi gli assiste di conseglio, aiuto o favore, scommunicati, infami, incapaci d'ogni degnità, e chi averà rapito donna, o pigliandola o non pigliandola in moglie, sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice.

7 Ordinò che li vagabondi non siano admessi a' matrimoni, se non fatta diligente inquisizione e con licenza dell'ordinario, essortando li magistrati secolari a punirgli severamente.

8 Contra li concubinarii ordinò che, ammoniti 3 volte dall'ordinario, non si separando, debbiano esser scommunicati; e perseverando anco un anno dopo la censura, l'ordinario procedi contra loro severamente, e le concubine, dopo tre ammonizioni, siano punite e, parendo cosí al vescovo, scacciate dalle terre anco con l'aiuto del braccio secolare.

9 Commandò in pena di scommunica a qualonque signore temporale e magistrato di non costringer li sudditi o qualsivoglia altri direttamente o indirettamente a maritarsi.

10 Restrinse le proibizioni antiche delle solennità delle nozze dall'Advento all'Epifania e dalle Ceneri all'ottava di Pasca.

Li decreti di riforma, non nel modo che furono letti in sessione, ma come corretti il giorno seguente la sessione nella congregazione, come s'appontò di dover fare, contenevano:

1 Che, vacante la chiesa, siano fatte publiche preghiere; che chi ha alcuna raggione di metter bocca nella promozione, siano ammoniti di peccato mortale, se non useranno ogni diligenza acciò siano promossi quelli che giudicano piú degni et utili alla Chiesa, nati di legitimo matrimonio et ornati di vita, età, dottrina et altre qualità requisite da' sacri canoni e da' decreti di quel concilio. Che in ciascuna sinodo provinciale, con approbazione del pontefice, sia prescritta una propria forma dell'essamine, conveniente a ciascun luogo, da usarsi, e secondo quell'essamine fatto, sia mandato al papa per esser discusso da' cardinali e proposto in consistorio; e che tutti li requisiti per decreto della sinodo di vita, età, dottrina et altre qualità nella promozione de' vescovi siano ricchiesti nella creazione de' cardinali, ancorché diaconi, li quali il pontefice, per quanto potrà commodamente, gl'assumerà di tutte le nazioni et idonei. In fine aggionse che, mossa la sinodo da' gravissimi incommodi della Chiesa, non può trattenersi di ricordar quanto sia necessario che il pontefice per suo debito s'adoperi ad assumer cardinali eccellentissimi e proveder alle chiese d'idonei pastori, tanto piú perché, se le pecorelle per negligenza de' pastori periranno, Cristo ne dimanderà conto alla Santità Sua.

2 Che il concilio provinciale sia congregato dal metropolitano o dal suffraganeo piú vecchio, al piú longo fra un anno dal fine di questo concilio, e dopo almeno ogni biennio. Che li vescovi non siano costretti all'avvenire andar alla chiesa metropolitana. Che li non sottoposti ad alcun arcivescovo, ne eleggano uno nella sinodo provinciale, nella quale debbia intervenire e ricever le ordinazioni di quella, del resto rimanendo salvi le essenzioni e privilegii loro. E le sinodi diocesane siano celebrate ogn'anno, intervenendovi eziandio gl'essenti, eccettuati quelli che sono soggetti a' capitoli generali, li quali però avendo chiese secolari annesse, per raggion di quelle debbiano intervenirvi.

3 I vescovi siano tenuti visitar in propria persona o per mezo di visitatori la diocesi ogni anno, tutta, potendo, e quando sia molto ampla, almeno in doi anni. I metropolitani non possino visitar la diocesi de' suffraganei, se non per causa approbata nel concilio provinciale. Gl'arcidiaconi et altri inferiori debbiano visitar in persona e con notario assonto di consenso del vescovo, e li visitatori capitolati siano dal vescovo approvati. E li visitatori vadino con modesta cavalcata e servitú, ispedendo la visita quanto prima, né possino ricever cosa alcuna, eccetto il viver frugale e moderato, il qual però gli possi esser dato o in robba, o in danari, dovendosi osservare il costume, dove non è consueto di non ricever manco questi. Che li patroni non s'intromettino in quello che tocca l'amministrazione de' sacramenti o la visita degl'ornamenti della chiesa, beni stabili overo entrate di fabriche, se per fondazione non gli convenirà.

4 Che li vescovi in propria persona siano tenuti predicare, et avendo legitimo impedimento, per ministerio d'altri. Il paroco ancora, nella propria chiesa, essendo impedito, per un deputato dal vescovo, a spese di chi è tenuto o suole condurlo; e questo almeno ogni dominica e festa solenne, e l'Advento e Quadragesima ogni giorno o tre alla settimana. Che il vescovo ammonisca ogni uno d'andar alla propria parochia ad udir la predica. Che nissun predichi contradicendo il vescovo, il qual abbia anco cura che sia insegnata la dottrina cristiana in tutte le parochie.

5 Che le cause criminali gravi contra li vescovi siano giudicate dal papa, e se sarà bisogno commetterle fuori di corte, non siano commesse se non al metropolitano o a' vescovi eletti dal papa, né meno con maggior autorità che di pigliar informazione, riservata al papa la definitiva; ma le cause piú leggieri siano giudicate in concilio provinciale o per deputati da quello.

6 Che il vescovo possi dispensar nel foro della conscienza li suoi sudditi in tutte le irregolarità e sospensioni per delitto occolto, eccetto che per omicidio volontario, et assolver da tutti li casi riservati alla Sede apostolica o in persona propria, o per un vicario, et ancora dall'eccesso d'eresia, ma questo non possi esser commesso a' vicarii.

7 Che il vescovo abbia cura che inanzi l'amministrazione de' sacramenti sia esplicato al popolo la loro forza et uso in lingua volgare, secondo la riforma d'un catechismo, che la sinodo componerà, il qual il vescovo farà tradur fedelmente in volgare e che da' parochi sia decchiarato al popolo.

8 Che a' publici peccatori sia data publica penitenza, potendo il vescovo commutarla in altra secreta. In ogni chiesa catedrale sia constituito dal vescovo un penitenziero, maestro, dottor o licenziato in teologia o canonico, d'età di quarant'anni.

9 Che li decreti del concilio sotto Paolo III e Pio IV circa il visitar li beneficii essenti siano osservati nelle chiese che non sono d'alcuna diocese, quali siano visitate dal vescovo piú vicino, come delegato dalla Sede apostolica.

10 Che dove si tratta di visita o correzzione de' costumi, nissuna essenzione o appellazione interposta, eziandio alla Sede apostolica, impedisca o sospenda l'essecuzione del decretato o giudicato.

11 Che per li titoli d'onor che si dànno a protonotarii, conti palatini, capellani regii overo de serventi a milizie, monasterii, ospitali, non siano essenti quelle persone dall'autorità de' vescovi, come delegati dalla Sede apostolica, eccetto se questi resederanno nelle case o sotto l'obedienza, et i capellani regii secondo la constituzione d'Innocenzio III. E le essenzioni concesse a famigliari de' cardinali non s'estendino in quello che tocca alli beneficii.

12 Che alle degnità che hanno cura d'anime non sia promossa persona minor de 25 anni e gl'arcidiaconi, dove si può, siano maestri in teologia overo dottori o licenziati in iure canonico; alle altre degnità che non hanno cura non siano promossi minori di 22 anni. I provisti de beneficii curati fra doi mesi siano tenuti far la professione della fede, et il medesimo li canonici, e nissun sia ricevuto a degnità, canonicato o porzione, se non sarà ordinato dell'ordine sacro che quella ricerca, overo in tal età che possi riceverlo. Che nelle chiese catedrali tutti li canonicati e porzionarii siano presbiterati, diaconati o suddiaconati, et il vescovo col capitolo distribuisca quanti debbino esser per ciascuno ordine, ma in maniera che la metà almeno siano presbiterati. Essorta anco la sinodo che tutte le degnità e la metà de' canonicati nelle chiese catedrali e collegiate insigni debbino esser conferiti a' dottori in teologia o in canonico, e nissun di essi possa star assente piú di 3 mesi all'anno. Che le distribuzioni quotidiane sotto qualonque pretesto non siano date a chi non intervenirà negl'officii, et ogni uno sia obligato far il suo officio in persona propria, non per sustituti.

13 Essendo molte chiese catedrali povere, nel concilio provinciale si deliberi il rimedio e si mandi al papa, il quale provegga secondo la sua prudenza. Alle povere chiese parochiali ancora il vescovo averà cura di proveder o con l'unione di qualche beneficio non regolare, o con assignazione di primizie o di decime, o per contribuzioni e collette de' parochiani. Non si possino unire chiese parochiali a' monasterii, canonicati, beneficii semplici e milizie, e gl'uniti siano revisti dagl'ordinarii, e per l'avvenire le catedrali che ducati 1000, e le parochiali che ducati 100 non eccedono, non siano gravate de pensioni o riservazioni de frutti. Dove le parochiali non hanno certi confini, ma li sacramenti sono amministrati indifferentemente a chi gli dimanda, il vescovo faccia che siano confinate et abbiano il proprio paroco, e nelle città dove non vi sono parochie, siano erette quanto prima.

14 Detesta la sinodo e proibisce tutte le instituzioni o consuetudini di pagar alcuna cosa per l'acquisto de titoli o possessioni, eccetto se s'ha da convertir in qualche usi pii, decchiarando per simoniaci quelli che le usurperanno.

15 Nelle catedrali e collegiate dove le prebende e distribuzioni sono troppo tenui, possi il vescovo unirvi beneficii semplici o ridurgli a minor numero.

16 Vacante la sede episcopale, il capitolo elegga uno o piú economi o un vicario fra termine di otto giorni, altrimenti quest'autorità si devolvi al metropolitano, et il vescovo, quando sarà creato, si faccia da loro render conto dell'amministrazione e possi punirgli se averanno commesso fallo.

17 Che nissuna persona ecclesiastica, ancorché cardinale, possi aver piú d'un beneficio, il qual, se non basta per viver onestamente, se gli possi aggionger un altro beneficio semplice; purché tutti doi non ricerchino residenza personale, il che s'intenda di tutti li beneficii, cosí secolari, come regolari di qual titolo o qualità si voglia, eziandio commendati; e chi di presente ha piú beneficii curati sia obligato fra sei mesi, ritenutone un solo, lasciar gl'altri, altrimenti tutti s'intendino vacanti. Desidera però la sinodo che sia provisto a' bisogni de' resignanti in qualche modo commodo, come meglio parerà al pontefice.

18 Succedendo la vacanza di qual si voglia chiesa parochiale in qualonque modo, siano descritti tutti quelli che saranno proposti o che proponeranno se stessi, e tutti siano essaminati dal vescovo con tre essaminatori almanco, e di tutti quelli che da loro saranno giudicati idonei il vescovo elegga il piú sufficiente, al quale sia fatta la collazione della Chiesa; e ne' iuspatronati ecclesiastici il patrone presenti al vescovo il piú degno; ma ne' iuspatronati laici il presentato da' patroni sia essaminato da' medesimi essaminatori e non admesso se non trovato idoneo. Gl'essaminatori siano proposti sei ogn'anno nella sinodo diocesana, de' quali il vescovo ne elegga tre, e questi siano maestri o dottori secolari o regolari: giurino di far ben il loro officio, non possino ricever cosa alcuna, né inanzi né dopo l'essamine.

19 Che le grazie espettative a' beneficii per l'avvenir non possino esser concesse, né qualonque altre grazie che s'estendino a beneficii che vacheranno; et insieme siano proibite le reservazioni mentali.

20 Che le cause ecclesiastiche, eziandio beneficiali, in prima instanza siano giudicate dall'ordinario, et al piú longo terminate fra 2 anni. Che non s'admetti l'appellazione, se non dalla sentenza definitiva o che abbia forza di quella, eccettuando quelle che il sommo pontefice giudicherà, per urgente e raggionevole causa, avocar a sé. Che le cause matrimoniali e criminali siano riservate al solo vescovo. Che nelle matrimoniali, quelli che proveranno d'esser poveri, non siano costretti litigar fuori della provincia, né in seconda, né in terza instanza, se la parte avversa non gli somministrerà gli alimenti e le spese della lite. Che li legati, noncii e governatori ecclesiastici non impediscano li vescovi nelle loro cause, né procedino contra le persone ecclesiastiche, se non in caso di negligenza del vescovo. Che l'appellante sia tenuto a sue spese portar al giudice dell'appellazione gl'atti fatti inanzi al vescovo, quali il notario sia tenuto dar al piú longo fra un mese per conveniente pagamento.

21 Che nelle parole poste nel decreto della sessione prima sotto Pio IV, presente pontefice, cioè «Proponentibus legatis», non fu mente della sinodo di mutare in parte alcuna il solito modo di trattar li negozii ne' concilii generali, né aggionger a qualsivoglia, o detraer cosa alcuna di nuovo, oltre quello che da' sacri canoni e dalla forma delle sinodi generali sin allora era statuito.

In fine fu intimata la sessione per il 9 decembre, con potestà d'abbreviar il tempo, per trattar del sesto capo e degl'altri dati fuori e differiti e, secondo l'opportunità, de qualche dogmi ancora, secondo che nelle congregazioni sarà proposto.

 

 




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