[Giudicii sopra questa sessione]
Non fu aspettato l'essito di questa
sessione con l'avidità che quello della precedente, sí perché allora fu empita
la curiosità universale, come perché la materia del matrimonio non pareva che
potesse portar seco cose di grand'osservazione; piú stava il mondo attento a
veder che essito dovesse aver la protesta degl'ambasciatori francesi, la qual
fu letta con varii affetti: da' poco benevoli alla corte romana fu commendata
come vera e necessaria; ma dagl'interressati in quella, stimata d'aborrire
altretanto, quanto le protestazioni per li tempi passati da Lutero fatte.
Nel sesto anatematismo del matrimonio
restarono admirativi molti che fosse posto per articolo di fede la dissoluzione
del matrimonio non consummato per la professione solenne, poiché, essendo la
congionzione matrimoniale, se ben non consummata col congiongimento carnale,
vincolo per legge divina instituito, poiché la Scrittura divina afferma esser
stato vero matrimonio tra Maria e Giosefo, e la solennità della professione
essendo de iure positivo, come Bonifacio VIII ha decretato, pareva cosa
maravigliosa non tanto che un legame umano sciogliesse un divino, quanto che si
debbia tener per eretico chi non sentirà che un'invenzione umana, nata molti
centinara d'anni dopo gl'apostoli, prevaglia alla divina, instituita sino dalla
creazione del mondo.
Ma nel settimo fu giudicato un parlar
capzioso il condannar per eretico chi dirà la Chiesa aver fallato insegnando
che per l'adulterio non si sciolga il matrimonio: perché dall'un canto, se
alcun dicesse assolutamente che il matrimonio per quella causa si dissolvesse,
senza dire né pensare che alcun abbia o non abbia errato insegnando il
contrario, parerebbe che questo non fosse compreso, ma dall'altro canto non
appare come alcun possa cosí sentire, senza aver il contrario, per errore; era
creduto che bisognasse parlar chiaro e dir assolutamente che per l'adulterio
non si dissolve, overo che ambedue le opinioni sono probabili e non far un
articolo con verbo de verbo; ma questi forse non averebbono promosso la
difficoltà, quando avessero saputo le cause narrate di sopra, perché si parlò
in quella maniera.
Il nono canone diede da dire con
quell'affermativa che Dio non nega il dono della castità a chi drittamente lo
dimanda, parendo contrario all'Evangelio, che l'afferma non dato a tutti, et a
san Paolo, che non essortò a dimandarlo, il che era piú facile che maritarsi.
Li politici restarono molto sospetti per
il dodicesimo anatematismo, che sia eresia tenere che le cause matrimoniali non
appartengono a giudici ecclesiastici, essendo certo che le leggi de' matrimonii
tutte furono fatte dagl'imperatori e li giudicii in quelle cause amministrati
da' magistrati secolari, sin tanto che le leggi romane ebbero vigore, il che la
sola lettura de' codici teodosiano e giustiniano e delle Novelle lo
dimostra evidentemente, e nelle formule di Cassiodoro restano memorie de'
termini usati da' re goti nelle dispense de' gradi proibiti, che allora erano
riputate appartener al governo civile e non cosí de religione, et a chi ha
cognizione dell'istoria è cosa notissima che gl'ecclesiastici sono entrati a
giudicar cause di quella natura, parte per commissione, e parte per negligenza
de' prencipi e magistrati.
Ma nel primo ingresso del decreto della
riforma del matrimonio molti restarono sospesi, intendendo a definire, come
articolo di fede, che li matrimoni clandestini erano veri sacramenti e che la Chiesa
gl'ha sempre detestati, essendo cosa molto contradittoria aver sacramenti
detestabili. E l'aver commandato che il paroco interroghi li congiugati et
inteso il loro consenso, dica: «Io vi congiongo in matrimonio in nome del
Padre, Figlio, Spirito Santo», era deriso da' critici, con dire: «O senza
queste parole sono congionti, o no; se no, adonque non è vero quello che il
concilio fiorentino ha determinato: il matrimonio ricever la perfezzione dal
consenso; se sí, che congionzione è quella che il paroco fa di persone già
congionte? E se il "congiongo" fosse interpretato: decchiaro
congionti, sí venirebbe ad aprir una porta per concluder che anco le parole
dell'assoluzione siano declaratorie». Comonque questo fosse - dicevano - il
decreto non esser fatto per altro se non per far fra poco tempo un articolo di
fede che quelle parole dal paroco prononciate siano la forma del sacramento.
Della irritazione de' clandestini non fu
meno che dire di quello che era stato nel medesimo concilio, lodando altri il
decreto sino in cielo, e dicendo altri che, se quella sorte de matrimoni erano
sacramenti, e per consequenza instituiti da Cristo, e la Chiesa in ogni tempo
gl'ha detestati e finalmente gl'ha annullati, non si sapeva veder come questo
fosse senza notar o d'inconvenienza, o almeno di negligenza quelli che da
principio non vi providdero. E quando uscí fama della distinzione sopra quale
fu il decreto fondato, che si annullava il contratto, che è la materia del
sacramento, fu cosa difficile per molto tempo far capire che il contratto
matrimoniale abbia nissuna distinzione dal matrimonio et il matrimonio dal
sacramento, e massime che il matrimonio prima fu indissolubile che sacramento,
poiché Cristo nostro Signore non lo prononciò insolubile come instituito da
lui, ma come instituito da Dio nel terrestre paradiso, e pur admettendosi che
il contratto matrimoniale sia una cosa umana e civile separata dal sacramento,
la qual sia annullata, dicevano altri che l'annullazione non toccherebbe
all'ecclesiastico, ma al secolare, a cui tocca l'ordinazione e cognizione di
tutti li civili contratti.
La raggione allegata per moderar
gl'impedimenti matrimoniali era molto lodata per raggionevole, ma insieme
osservato che concludeva necessariamente molto maggiori restrizzioni delle decretate,
non seguendo minor inconvenienti per gl'impedimenti confermati che per
gl'aboliti. Il fine del capo delle dispense matrimoniali mosse ne' curiosi una
vana questione: se il pontefice romano, coll'aversi assonto di concederle egli
solo, aveva ricevuto maggior frutto o danno nell'autorità sua. A favor del
frutto s'allegava la quantità grande d'oro che per questo canale era collato in
corte e le obligazioni de tanti prencipi acquistate con quel mezo, cosí per
restar essi sodisfatti ne' loro appetiti o interressi, come anco per esser
tenuti a defender l'autorità ponteficia, sopra quale sola resta fondata la
legitimità de' figli. Ma dall'altro canto, per il danno, si metteva la perdita
delle entrate d'Inghilterra et obedienza di quella corona, che contrapesava
ogni guadagno et ogni amicizia per le dispense guadagnate.
Li francesi riprendevano il decreto che
chi robba donna sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice, dicendo che la
legge sopra le doti non può essere fatta per autorità ecclesiastica e che era
artificioso modo di levar la cognizione di quel delitto al secolare; perché se
tocca all'ecclesiastico far la legge, tocca anco il giudicar la causa, e se ben
si diceva assolutamente ad arbitrio del giudice, non esser da dubitare che,
decchiarando, averebbono inteso del solo giudice ecclesiastico, e riputavano
usurpazione dell'autorità temporale il punir li secolari d'infamia e
d'incapacità alle degnità. Parimente non approvarono l'ordinazione contra li
concubinarii perseveranti in scommunica un anno, che siano puniti
dall'ecclesiastico, perché l'estrema, ultima e massima delle pene
ecclesiastiche è la scommunica, secondo la dottrina di tutti li padri; onde il
voler passar oltre quella, esser entrar nella potestà temporale, e tanto piú,
quanto se gli dà facoltà di scacciar le concubine dalle terre deridendo la
potestà secolare con implorar il braccio, se farà bisogno, che è un affermar
che per ordinario si possi venir ad essecuzione di questa essulazione dal
medesimo ecclesiastico.
Il decreto della riforma nel primo capo
era notato o di mancamento o di presonzione, atteso che, se l'autorità della
sinodo s'estende in dar legge al papa, massime in cose tanto debite, non era
giusto farlo in forma di narrativa e con obliquità di parole. Se anco la sinodo
ha da ricever le leggi dal pontefice, non si poteva scusare di non aver passato
li suoi termini, poiché, se ben obliquamente, tuttavia però acremente riprende
le passate azzioni di quel e d'altri pontefici. Dicevano li periti dell'istoria
ecclesiastica il tirar a Roma tutte le cause de' vescovi esser una nuova
polizia per aggrandir sempre piú la corte, poiché tutti gl'essempii
dell'antichità e li canoni de' concilii di quei tempi mostrano che le cause de'
vescovi, eziandio de deposizioni, si trattavano nelle regioni di ciascuno.
Quelli che aspettavano qualche provisione sopra l'introdotto abuso delle
pensioni, veduto quello che ne fu decretato nel decimoterzo capo, giudicarono
che la materia dovesse passar a maggior correzzione, come l'evento anco ha
dimostrato. Il decimoquarto capo era da ogni uno lodato, parendo che avesse
levato le annate et il pagamento delle bolle che si spediscono a Roma per la
collazione de' beneficii; ma in progresso di tempo, essendosi veduto che quelli
restarono in piedi, né mai si pensò né a levargli, né moderargli, s'accorsero
che si levavano solo li piccioli abusi delle altre chiese, restando verificato
che dagl'occhi si levano le sole festuche, non mai li travi. Del statuto
dell'unità o al piú della dualità de' beneficii, da ogni persona savia fu
giudicato che questo secolo non era degno, e che non sarebbe servato se non in
qualche miseri. Similmente l'essame in concorso nella collazione delle
parochiali, ogni uno prognosticava che dovesse con qualche sinistra
interpretazione esser deluso, e la profezia si verificò ben molto presto,
perché non si stette troppo in Roma a decchiarare che non s'aveva da osservare
concorso in caso di resignazione, ma essaminar il solo resignatorio, che fu un
abolir il decreto per la maggior parte, poiché con la risegna i migliori sono
esclusi e prescritto quello che piú piace al resignante, e non vacano li
beneficii per altra causa se non casualmente. Il decreto della cognizione delle
cause in prima instanza, con l'eccezzione soggionta, cioè «eccetto quelle che
il papa vorrà commetter o avocare», esser afatto destrutto; perché non furono
mai levate le cause a' legitimi tribunali, se non per commissioni et avocazioni
ponteficie, et ora, conservando la causa del male, si medicava il sintoma
solamente; e se ben quell'aggionzione «per causa urgente e raggionevole» pareva
che regolasse, però gl'intendenti sapevano molto ben che tanto quelle parole
significano, quanto se dicessero «per qualonque arbitraria causa».
Ma dell'ultimo capo, che già tanti mesi
era stato sotto l'espettazione, toccando nell'essenziale la libertà del
concilio, vedendosi decchiarato non esser stata la mente della sinodo di mutar
il modo di trattar, né aggionger o sminuir cosa alcuna di nuovo alle vecchie
ordinazioni, fu dalle persone savie detto che, per quanto a questo concilio
tocca, era una decchiarazione contraria al fatto, e publicata quando piú non
giovava, né piú si poteva servirsene, come medicina applicata al corpo morto.
Et altri ridendo aggiongevano che era un consolare il buon uomo, la cui moglie
avesse fatto figli con altri, dicendo non fu per fargli torto. Ma per
l'essempio dato a' posteri, insegnava come ne' concilii si potesse da principio
a fine usar ogni violenza et essorbitanza, e con una tal decchiarazione
iscusare, anzi giustificare ogni inconvenienza fatta, e sostenerla per
legitima.
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