[Decreto della riforma de' frati]
Vintidoi capi conteneva il decreto della
riforma de' regolari, con questi particolari precetti in somma:
1 Che tutti osservino la regola della
professione, e specialmente quello che appartiene alla perfezzione, che sono li
voti e precetti essenziali, et alla communità del viver e vestire.
2 Nissun possi posseder beni stabili, né
mobili, come proprii, né li superiori possino conceder stabili, eziandio ad
uso, governo o commenda, e nell'uso de' mobili non vi sia né superfluità, né
mancamento.
3 Concede la sinodo a tutti li monasterii,
eziandio mendicanti, eccettuati li capuccini e li minori osservanti, di
posseder beni stabili, con precetto che ne' monasterii sia stabilito il numero
de' religiosi, quanto possono esser sostentati o dalle rendite o dalle lemosine
consuete, né per l'avvenir siano fabricati tal luoghi senza licenza de'
vescovi.
4 Che nissun religioso, senza licenza del
superior suo, possi andar al servizio di qualsivoglia luogo o persona, né
partirsi dal suo convento, se non commandato dal suo superiore.
5 Che li vescovi abbiano cura di
restituire e conservare la clausura delle monache, essortando li prencipi e commandando
a' magistrati in pena di scommunica a prestargli aiuto. Che le monache non
possino uscir di monasterio, et in pena di scommunica nissun vi possa entrare,
senza eccezzione di condizione, sesso o età, se non con licenza. Che li
monasterii delle monache fuori delle mura delle città e castelli siano ridotti
dentro.
6 Che le elezzioni si facciano per voti
secreti, né siano creati titolari a questo effetto o supplita la voce
degl'assenti, altramente l'elezzione sia nulla.
7 Che ne' monasterii di monache la
superiore sia almeno di 40 anni e di 8 di professione, e dove questo non si
possi, almeno sia sopra 30 d'età e 5 di professione. Nissuna possi aver
superiorità in due monasterii, e quello che sarà soprastante all'elezzione stia
fuori delle grade.
8 Li monasterii che sono immediate sotto
la Sede apostolica si riducano in congregazione e diano ordine al loro governo,
e li loro superiori abbiano quell'autorità che gl'altri de' già ridotti in
congregazione.
9 Li monasterii de monache soggetti
immediate alla Sede apostolica siano governati da' vescovi come delegati.
10 Che le monache si confessino e
communichino almeno ogni mese et oltra il confessor ordinario gli sia dato un
estraordinario, due o tre volte all'anno, e non possino tener il sacramento
dentro in monasterio.
11 Che ne' monasterii che hanno cura
d'anime secolari, quelli che l'essercitano siano soggetti al vescovo in quello
che tocca il ministerio de' sacramenti, eccetto il monasterio di Clugni, o dove
risedono abbati generali o capi degl'ordini, o dove gl'abbati hanno
giurisdizzione episcopale o temporale.
12 Che li regolari publichino e servino le
censure et interdetti papali et episcopali, e parimente le feste che il vescovo
commanderà.
13 Che il vescovo inappellabilmente sia
giudice di tutte le controversie di precedenza tra le persone ecclesiastiche,
sí secolari come regolari, e tutti siano obligati andar alle publiche
processioni, eccetto quelli che vivono in stretta clausura.
14 Il regolare che resiede nel chiostro e
commette eccesso fuori con scandalo del popolo sia punito dal superiore nel
tempo che il vescovo statuirà, e della pena sia fatto il vescovo certo,
altrimenti il delinquente possi esser da lui punito.
15 Che la professione fatta inanzi 16 anni
finiti et un anno intiero di probazione sia nulla.
16 Che nissuna rinoncia o obligazione
vaglia, se non fatta tra il termine di 2 mesi inanzi la professione e con
licenza dell'ordinario, e finito il tempo della probazione li superiori
admettino li novizi alla professione, o gli mandino fuori del monasterio, non
intendendo però di comprender li giesuiti. Che il monasterio non possi ricever
alcuna cosa dal novizio inanzi la professione, eccetto il vitto e vestito, e
partendo, gli sia restituito tutto 'l suo.
17 Che nissuna vergine riceva l'abito, né
faccia professione senza esser prima essaminata dal vescovo e ben intesa la
volontà di lei, e che abbia le condizioni requisite secondo la regola di quel
monasterio.
18 Che siano anatematizati tutti, di
qualsivoglia condizione, quelli che sforzeranno alcuna donna, fuorché ne' casi
legitimi, ad entrar in monasterio, ricever l'abito o far professione, e
similmente quelli che impediranno senza giusta causa quelle che spontaneamente
vorranno entrare, eccettuate le penitenti o convertite.
19 Chi pretenderà nullità della
professione non sia ascoltato se non tra cinque anni dal giorno d'essa,
producendo la causa inanzi al suo superiore et ordinario prima che deponga
l'abito, e nissun possa passar a religione piú larga, né sia data licenza di
portar l'abito occolto.
20 Gli abbati capi degl'ordini visitino li
monasterii soggetti, quantonque commendati, e li commendatarii siano tenuti
esseguir le ordinazioni, et in quelli siano creati li priori o superiori che
hanno il governo spirituale da' capitoli o visitatori degl'ordini.
21 Che la sinodo desidererebbe restituir
la disciplina in tutti li monasterii, ma per la durezza e difficoltà del secolo
non essendo possibile, per non tralasciar di operar sí che alcuna volta si
possa provedervi, confida che il papa, per quanto vedrà poter comportar il
tempo, provederà che a' commendati sia preposto in governatore persona regolare
professa; e quelli che vacheranno all'avvenire non siano conferiti se non a
regolari; e quelli che hanno in commenda monasterii che sono capi degl'ordini,
se non gl'è proveduto di successor regolare fra 6 mesi, debbino far la
professione o cedere, altrimenti le commende vachino. E nelle provisioni de'
monasterii sia nominatamente espressa la qualità di ciascuno, altrimenti la
provisione s'abbia per sorrettizia.
22 Che a quei decreti s'intendano tutti li
regolari soggetti, non ostante qualonque privilegio, eziandio di fondazione,
commandando a' vescovi et abbati di mandar in essecuzione immediate, e pregando
e commandando a prencipi e magistrati d'assistergli sempre che saranno
ricercati.
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