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Brevettabilità e
xenotrapianto
18. La ricerca sullo
xenotrapianto è stata portata avanti sinora, in misura prevalente, da
industrie farmaceutiche private che hanno impegnato
ingenti risorse economiche, finanziando anche istituzioni pubbliche, al fine del raggiungimento dei
migliori risultati terapeutici; è pertanto giustificato, per loro,
attendersi un ritorno in termini economici degli investimenti intrapresi. Una
delle possibili vie per ottenere tale scopo è proprio l’acquisizione dei
brevetti.
Da un punto di vista
formale non vi è nessun ostacolo tecnico-giuridico alla
brevettabilità di organi animali ingegnerizzati destinati ai trapianti73. Va però
sottolineato che le normative previste al riguardo dalla Comunità Europea,
al momento della loro elaborazione, non potevano prendere in considerazione
l’utilizzo di tali organi per il trapianto da animale ad uomo, dal momento che
tale procedura terapeutica non era ancora mai stata realizzata nella pratica
clinica.
Sottolineiamo
pertanto l’opportunità, nel rispetto degli straordinari impegni
finanziari sinora sostenuti, di riconsiderare o, meglio, specificare la
normativa vigente.
Siamo a conoscenza
dell’ampio dibattito circa la questione di fondo se sia eticamente accettabile
la possibilità stessa di brevettare degli esseri viventi (pur modificati
geneticamente) o di loro parti, soprattutto qualora contengano elementi
genetici di derivazione umana (come è il caso degli organi animali
ingegnerizzati per lo xenotrapianto sull’uomo), come pure della differenza da
riconoscere tra una "scoperta" (non brevettabile) e una
"invenzione" (brevettabile). Pur esprimendo l’orientamento che
l’animale transgenico in quanto tale, e ancor più se utilizzato a fini di
trapianto nell’uomo, sia considerato "non brevettabile", riteniamo,
tuttavia, che non sia compito di questo documento affrontare direttamente tale
complessa questione.
Ci limitiamo, qui, a
sottolineare che, qualunque sia la risposta al quesito di fondo, comunque
bisognerà almeno garantire il rispetto del diritto fondamentale di ogni
persona di avere equo accesso alle cure sanitarie di cui dovesse necessitare,
senza discriminazioni o impedimenti dovuti agli eccessivi costi; ciò
vale soprattutto per la fruizione di terapie. Tale obiettivo, nell’ipotesi di
brevetti che riguardino lo xenotrapianto - che è da considerare
senz’altro in una prospettiva terapeutica -, può essere raggiunto
mediante l’applicazione di opportuni strumenti giuridici (es. introduzione di
licenze obbligatorie), che consentano la "produzione" a prezzi accessibili74 e controllati auspicabilmente da un
Organismo sovranazionale preposto.
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