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Congregazione per l'Educazione Cattolica; Congregazione per il Clero
Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti

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Diaconía della Parola

23. Il Vescovo, durante l'ordinazione, consegna al diacono il libro dei Vangeli con queste parole: « Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore ».(49) Come i sacerdoti, i diaconi si dedicano a tutti gli uomini, sia con la loro buona condotta, sia con la predicazione aperta del mistero di Cristo, sia nel trasmettere l'insegnamento cristiano o nello studiare i problemi del tempo. Funzione principale del diacono è, quindi, collaborare con il Vescovo e i presbiteri nell'esercizio del ministero(50), non della propria sapienza, ma della Parola di Dio, invitando tutti alla conversione e alla santità.(51) Per compiere questa missione i diaconi sono tenuti a prepararsi, prima di tutto, con lo studio accurato della Sacra Scrittura, della Tradizione, della liturgia e della vita della Chiesa.(52) Sono tenuti, inoltre, nell'interpretazione e applicazione del sacro deposito, a lasciarsi guidare docilmente dal Magistero di coloro che sono « testimoni della verità divina e cattolica »,(53) il Romano Pontefice e i Vescovi in comunione con lui,(54) in modo da proporre « integralmente e fedelmente il mistero di Cristo ».(55)

È necessario, infine, che imparino l'arte di comunicare la fede all'uomo moderno in maniera efficace e integrale, nelle svariate situazioni culturali e nelle diverse tappe della vita.(56)

24. È proprio del diacono proclamare il Vangelo e predicare la Parola di Dio.(57) I diaconi godono della facoltà di predicare ovunque, alle condizioni previste dal diritto.(58) Questa facoltà nasce dal sacramento e deve essere esercitata col consenso, almeno tacito, del rettore della Chiesa, con l'umiltà di chi è ministro e non padrone della Parola di Dio. Per questo motivo è sempre attuale l'avvertimento dell'Apostolo: « Investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d'animo; al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuziafalsificando la Parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio » (2 Cor 4, 1-2).(59)

25. Nei casi in cui presiedono una celebrazione liturgica o quando, secondo le vigenti norme,(60) ne saranno incaricati, i diaconi diano grande importanza all'omelia in quanto « annunzio delle meraviglie compiute da Dio nel mistero di Cristo, presente e operante soprattutto nelle celebrazioni liturgiche ».(61) Sappiano, perciò, prepararla con cura particolare nella preghiera, nello studio dei testi sacri, nella piena sintonia con il Magistero e nella riflessione sulle attese dei destinatari.

Accordino pure solerte attenzione alla catechesi dei fedeli nelle diverse tappe dell'esistenza cristiana, così da aiutarli a conoscere la fede in Cristo, rafforzarla con la ricezione dei sacramenti ed esprimerla nella loro vita personale, familiare, professionale e sociale.(62) Questa catechesi oggi è tanto più urgente e tanto più deve essere completa, fedele, chiara e aliena da problematicismi, quanto più la società è secolarizzata e più grandi sono le sfide che la vita moderna pone all'uomo e al Vangelo.

26. A questa società è destinata la nuova evangelizzazione. Essa esige il più generoso sforzo da parte dei ministri ordinati. Per promuoverla, « alimentati dalla preghiera e soprattutto dall'amore all'Eucarestia »,(63) i diaconi, oltre alla loro partecipazione ai programmi diocesani o parrocchiali di catechesi, evangelizzazione, preparazione ai sacramenti, trasmettano la Parola nell'eventuale ambito professionale, sia con una parola esplicita, sia con la loro sola presenza attiva nei luoghi dove si forma l'opinione pubblica o dove si applicano le norme etiche (come i servizi sociali, i servizi a favore dei diritti della famiglia, della vita, ecc.); abbiano anche in considerazione le grandi possibilità che offrono al ministero della Parola l'insegnamento della religione e della morale nelle scuole,(64) l'insegnamento nelle università cattoliche e anche in quelle civili(65) e l'uso adeguato dei moderni mezzi di comunicazione.(66)

Questi nuovi areopaghi esigono certamente, oltre all'indispensabile sana dottrina, una accurata preparazione specifica; tuttavia, costituiscono altrettanti mezzi efficaci per portare il Vangelo agli uomini del nostro tempo e alla stessa società.(67)

Infine, i diaconi terranno presente che occorre sottoporre al giudizio dell'Ordinario, prima della loro pubblicazione, gli scritti concernenti fede e costumi(68) e che è necessaria la licenza dell'Ordinario del luogo per scrivere sulle pubblicazioni, che sono solite attaccare la religione cattolica o i buoni costumi. Per le trasmissioni radiotelevisive, si atterranno a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale.(69)

In ogni caso, essi tengano sempre presente l'esigenza primaria ed irrinunciabile di non scendere mai ad alcun compromesso nell'esposizione della verità.

27. I diaconi ricordino che la Chiesa è per natura sua missionaria,(70) sia perché ha avuto origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo secondo il piano del Padre, sia ancora perché ha ricevuto dal Signore risorto il mandato esplicito di predicare ad ogni creatura il Vangelo e di battezzare coloro che crederanno (cf Mc 16, 15-16; Mt 28, 19). Di questa Chiesa i diaconi sono ministri e, perciò, anche se incardinati in una Chiesa particolare, essi non possono sottrarsi al compito missionario della Chiesa universale e devono, quindi, rimanere sempre aperti anche alla missio ad gentes, nel modo e nella misura consentiti dai loro obblighi familiari — se coniugati — e professionali.(71)

La dimensione del servizio è legata alla dimensione missionaria della Chiesa; ovvero lo sforzo missionario del diacono abbraccia il servizio della Parola, della liturgia e della carità, che a loro volta si prolungano nella vita quotidiana. La missione si estende alla testimonianza di Cristo anche nell'eventuale esercizio di una professione laicale.




49) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: ed. cit., p. 125: « Accipe Evangelium Christi, cuius praeco effectus es; et vide, ut quod legeris credas, quod credideris doceas, quod docueris imiteris ».



50) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29. « Spetta anche ai diaconi servire il Popolo di Dio nel ministero della Parola, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio » (C.I.C., can. 757); « Nella predicazione, i diaconi partecipano al ministero dei sacerdoti » (Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Seminaristi nella Basilica dell'Oratorio di St. JosephMontréal, Canada $[11 settembre 1984$



51) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 4.



52) Cf ibidem, Cost. dogm. Dei verbum, 25; Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lett. circ. Come è a conoscenza; C.I.C., can. 760.



53) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25a; Cost. dogm. Dei Verbum, 10a.



54) Cf C.I.C., can. 753.



55) Ibidem, can. 760.



56) Cf ibidem, can. 769.



57) Cf Institutio Generalis Missalis Romani, n. 61; Missale Romanum, Ordo lectionis Missae Praenotanda, n. 8, 24 e 50: ed. typica altera, 1981.



58) Cf C.I.C., can. 764.



59) Cf Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), nn. 45-47: l.c., 43-48.



60) Cf Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 42, 61; cf Congregazione per il Clero, Pontificio Consiglio per i Laici, Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Congregazione per i Vescovi, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 3.



61) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 35; cf 52; C.I.C., can. 767, § 1.



62) Cf C.I.C., can. 779.



63) Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975): AAS 68 (1976), pp. 5-76.



64) Cf C.I.C., cann. 804-805.



65) Cf ibidem, can. 810.



66) Cf ibidem, can. 761.



67) Cf ibidem, can. 822.



68) Cf ibidem, can. 823, § 1.



69) Ibidem, 831, §§ 1-2.



70) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2a.



71) Cf C.I.C., cann. 784, 786.






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