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Congregazione per l'Educazione Cattolica; Congregazione per il Clero Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti IntraText CT - Lettura del testo |
6. Responsabilità dei Vescovi
16. La restaurazione del diaconato permanente in una Nazione non implica l'obbligo della sua restaurazione in tutte le diocesi. Sarà il Vescovo diocesano che, dopo aver prudentemente sentito il parere del Consiglio presbiterale e, se esiste, del Consiglio pastorale, procederà o meno al riguardo, tenendo conto delle necessità concrete e della situazione specifica della sua Chiesa particolare.
Nel caso egli opti per la restaurazione del diaconato permanente, sarà sua cura promuovere un'opportuna catechesi al riguardo, sia tra i laici che tra i sacerdoti e i religiosi, in modo che il ministero diaconale sia compreso in tutta la sua profondità. Inoltre, egli provvederà ad erigere le strutture necessarie all'opera formativa ed a nominare dei collaboratori idonei che lo coadiuvino come responsabili diretti della formazione, oppure, a seconda delle circostanze, si impegnerà a valorizzare le strutture formative di altre diocesi, o quelle regionali o nazionali.
Il Vescovo poi si preoccuperà che, sulla base della ratio nazionale e dell'esperienza in atto, sia redatto e periodicamente aggiornato un apposito regolamento diocesano.