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Congregazione per l'Educazione Cattolica; Congregazione per il Clero Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti IntraText CT - Lettura del testo |
5. Il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato
57. « Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente », « al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell'altare ». La Chiesa, infatti, « ritiene molto opportuno che i candidati agli ordini sacri, tanto con lo studio quanto con l'esercizio graduale del ministero della parola e dell'altare, conoscano e meditino per un intimo contatto questo duplice aspetto della funzione sacerdotale. E così l'autenticità del loro ministero risalterà con la più grande efficacia. I candidati allora si accosteranno agli ordini sacri, pienamente consapevoli della loro vocazione, "ferventi nello spirito, pronti nel servire il Signore, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei santi" (Rm 12, 11-13) ». L'identità di questi ministeri e la loro rilevanza pastorale sono illustrati nella Lettera apostolica Ministeria quaedam, cui si rimanda.
58. Gli aspiranti al lettorato e all'accolitato, su invito del direttore per la formazione, faranno una domanda di ammissione, liberamente compilata e sottoscritta, all'Ordinario (il Vescovo o il Superiore maggiore), cui spetta l'accettazione. Avvenuta l'accettazione, il Vescovo o il Superiore maggiore procederà al conferimento dei ministeri, secondo il rito del Pontificale Romano. 59. Fra il conferimento del lettorato e dell'accolitato, è opportuno che trascorra un certo periodo di tempo in modo che il candidato possa esercitare il ministero ricevuto. « Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi ».