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Congregazione per l'Educazione Cattolica; Congregazione per il Clero Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti IntraText CT - Lettura del testo |
6. L'ordinazione diaconale
60. Alla fine dell'itinerario formativo, il candidato che, d'accordo con il direttore per la formazione, ritenga di avere i requisiti necessari per essere ordinato, può indirizzare al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente « una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere ». 61. A questa richiesta il candidato deve allegare il certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035 e il certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032. Se l'ordinando che deve essere promosso è sposato, deve presentare il certificato di matrimonio e il consenso scritto della moglie. 62. Ricevuta la richiesta dell'ordinando, il Vescovo (o il Superiore maggiore competente) valuterà la sua idoneità attraverso un attento scrutinio. Innanzitutto, egli esaminerà l'attestato che il direttore per la formazione è tenuto a presentargli « sulle qualità richieste (nell'ordinando) per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica ». Il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore « perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni ». Il Vescovo o il Superiore maggiore competente, dopo aver verificata l'idoneità del candidato ed essersi assicurato che egli è consapevole dei nuovi obblighi che si assume, lo promuoverà all'ordine del diaconato.
63. Prima dell'ordinazione, il candidato celibe deve assumere pubblicamente l'obbligo del celibato, mediante il rito prescritto; a ciò è tenuto anche il candidato appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica che abbia emesso i voti perpetui, o altre forme di impegno definitivo, nel suo Istituto o Società. Tutti i candidati sono tenuti ad emettere personalmente, prima dell'ordinazione, la professione di fede e il giuramento di fedeltà, secondo le formule approvate dalla Sede Apostolica, alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato. 64. « Ogni promovendo sia ordinato... al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie ». Se il promovendo appartiene ad un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o ad una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio spetta al suo Superiore maggiore concedergli le lettere dimissorie. 65. L'ordinazione, compiuta secondo il rito del Pontificale Romano, si celebri durante la Messa solenne, preferibilmente in giorno di domenica o in una festa di precetto e generalmente nella Chiesa cattedrale. Gli ordinandi vi si preparino « attendendo agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario ». Durante il rito si dia un rilievo speciale alla partecipazione delle spose e dei figli degli ordinandi coniugati.