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Congregazione per l'Educazione Cattolica; Congregazione per il Clero
Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti

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Obblighi e diritti

7. Lo statuto del diacono comporta anche un insieme di obblighi e diritti specifici, a tenore dei cann. 273-283 del Codice di Diritto Canonico, riguardanti gli obblighi e i diritti dei chierici, con le peculiarità ivi previste per i diaconi.

8. Il Rito dell'ordinazione del diacono prevede la promessa di obbedienza al Vescovo: « Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? ».(11)

Il diacono, promettendo obbedienza al Vescovo, assume come modello Gesù, l'uomo obbediente per eccellenza (cf Fil 2, 5-11), sul cui esempio caratterizzerà la propria obbedienza nell'ascolto (cf Eb 10, 5ss; Gv 4, 34) e nella radicale disponibilità (cf Lc 9, 54ss; 10, 1ss).

Egli, perciò, si impegna anzitutto con Dio ad agire in piena conformità alla volontà del Padre; nello stesso tempo si impegna anche con la Chiesa, che ha bisogno di persone pienamente disponibili.(12) Nella preghiera e nello spirito di orazione di cui deve essere intriso, il diacono approfondirà quotidianamente il dono totale di sé, come ha fatto il Signore « fino alla morte e alla morte di croce » (Fil 2, 8).

Questa visione dell'obbedienza predispone nell'accoglimento delle concrete specificazioni dell'obbligo assunto dal diacono con la promessa fatta nell'ordinazione, secondo quanto previsto dalla legge della Chiesa: « I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario ».(13)

Il fondamento dell'obbligo sta nella partecipazione stessa al ministero episcopale, conferita dal sacramento dell'Ordine e dalla missione canonica. L'ambito dell'obbedienza e della disponibilità è determinato dallo stesso ministero diaconale e da tutto ciò che ha relazione oggettiva, diretta e immediata con esso.

Al diacono, nel decreto di conferimento dell'ufficio, il Vescovo attribuirà compiti corrispondenti alle capacità personali, alla condizione celibataria o familiare, alla formazione, all'età, alle aspirazioni riconosciute come spiritualmente valide. Saranno anche definiti l'ambito territoriale o le persone alle quali sarà indirizzato il servizio apostolico; sarà, pure, specificato se l'ufficio è a tempo pieno o parziale, e quale presbitero sarà responsabile della « cura animarum » pertinente all'ambito dell'ufficio.

9. Dovere dei chierici è vivere nel vincolo della fraternità e della preghiera, impegnandosi nella collaborazione tra loro e con il Vescovo, riconoscendo e promuovendo anche la missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo,(14) conducendo uno stile di vita sobrio e semplice, che si apra alla « cultura del dare » e favorisca una generosa condivisione fraterna.(15)

10. I diaconi permanenti non sono tenuti a portare l'abito ecclesiastico, come, invece, lo sono i diaconi candidati al presbiterato,(16) per i quali valgono le stesse norme previste ovunque per i presbiteri.(17)

I membri degli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica si atterranno a quanto disposto per loro dal Codice di Diritto Canonico.(18)

11. La Chiesa riconosce nel proprio ordinamento canonico il diritto dei diaconi ad associarsi fra di loro, per favorire la loro vita spirituale, per esercitare opere di carità e di pietà e per conseguire altri fini, in piena conformità con la loro consacrazione sacramentale e la loro missione.(19)

Ai diaconi, come agli altri chierici, non è consentita la fondazione, l'adesione e la partecipazione ad associazioni, o raggruppamenti di qualsiasi genere, anche civili, incompatibili con lo stato clericale, o che ostacolino il diligente compimento del loro ministero. Eviteranno anche tutte quelle associazioni che, per loro natura, finalità e metodi di azione sono di nocumento alla piena comunione gerarchica della Chiesa; quelle, ancora, che arrecano danno all'identità diaconale e all'adempimento dei doveri, che i diaconi esercitano a servizio del popolo di Dio; quelle, infine, che complottano contro la Chiesa.(20)

Sarebbero del tutto inconciliabili con lo stato diaconale quelle associazioni che intendessero riunire i diaconi, con una pretesa di rappresentatività, in una specie di corporazione, o disindacato o, comunque, in gruppi di pressione, riducendo, di fatto, il loro sacro ministero a professione o mestiere, paragonabili a funzioni di carattere profano. Inoltre, sarebbero incompatibili associazioni che, in qualche modo, snaturassero il rapporto diretto e immediato che ogni diacono ha con il proprio Vescovo.

Tali associazioni sono vietate perché risultano dannose all'esercizio del sacro ministero diaconale, che rischia di essere considerato come prestazione subordinata, e introducono, così, un atteggiamento di contrapposizione ai sacri pastori, considerati unicamente come datori di lavoro.(21)

Si tenga presente che nessuna associazione privata può essere riconosciuta come ecclesiale senza la previa recognitio degli statuti da parte della competente autorità ecclesiastica;(22) che la stessa autorità ha il diritto-dovere di vigilanza sulla vita delle associazioni e sul conseguimento delle finalità statutarie.(23)

I diaconi, provenienti da associazioni o movimenti ecclesiali, non siano privati delle ricchezze spirituali di tali aggregazioni, nelle quali possono continuare a trovare aiuto e sostegno per la loro missione a servizio della Chiesa particolare.

12. L'eventuale attività professionale o lavorativa del diacono ha un significato diverso da quella del fedele laico.(24) Nei diaconi permanenti il lavoro rimane collegato al ministero; essi, pertanto, terranno presente che i fedeli laici, per loro missione specifica, sono « particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo ».(25)

La vigente disciplina della Chiesa non proibisce ai diaconi permanenti di assumere ed esercitare una professione con esercizio di potere civile, né di impegnarsi nell'amministrazione di beni temporali ed esercitare uffici secolari con obbligo di rendiconto, in deroga a quanto previsto per gli altri chierici.(26) Poiché tale deroga può risultare non opportuna, è previsto che il diritto particolare possa determinare diversamente.

Nell'esercizio delle attività commerciali e degli affari(27) — consentito ai diaconi se non ci sono diverse quanto opportune previsioni del diritto particolare — sarà dovere dei diaconi dare buona testimonianza di onestà e di correttezza deontologica, anche nell'osservanza degli obblighi di giustizia e delle leggi civili che non siano in opposizione al diritto naturale, al Magistero, alle leggi della Chiesa e alla sua libertà.(28)

Questa deroga non si applica ai diaconi appartenenti ad Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica.(29)

I diaconi permanenti, comunque, avranno sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza, chiedendo consiglio al proprio Vescovo, soprattutto nelle situazioni e nei casi più complessi. Talune professioni, pur oneste e utili alla comunità — se esercitate da un diacono permanente — potrebbero risultare, in determinate situazioni, difficilmente compatibili con le responsabilità pastorali proprie del suo ministero. L'autorità competente, pertanto, tenendo presente le esigenze della comunione ecclesiale e la fruttuosità dell'azione pastorale al servizio di essa, valuti prudentemente i singoli casi, anche quando si verifichi un cambiamento di professione dopo l'ordinazione diaconale.

In casi di conflitto di coscienza, i diaconi non possono non agire, seppur con grave sacrificio, in conformità alla dottrina e alla disciplina della Chiesa.

13. I diaconi, in quanto ministri sacri, devono dare priorità al ministero e alla carità pastorale, favorendo « in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della concordia ».(30)

L'impegno di militanza attiva nei partiti politici e nei sindacati può essere consentito in situazioni di particolare rilevanza per « la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune »,(31) secondo le disposizioni emanate dalle Conferenze Episcopali;(32) rimane, comunque, fermamente proibita, in ogni caso, la collaborazione a partiti e forze sindacali, che si fondano su ideologie, prassi e coalizioni incompatibili con la dottrina cattolica.

14. Il diacono, di norma, per allontanarsi dalla diocesi « per un tempo notevole », secondo le specificazioni del diritto particolare, dovrà avere l'autorizzazione del proprio Ordinario o Superiore maggiore.(33)




11) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 201, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, p. 110; cf anche C.I.C., can. 273.



12) « ... Chi fosse dominato da una mentalità di contestazione, o di opposizione all'autorità, non potrebbe adempiere adeguatamente alle funzioni diaconali. Il diaconato non può essere conferito che a coloro che credono al valore della missione pastorale del vescovo e del presbitero, e all'assistenza dello Spirito Santo che li guida nella loro attività e nelle loro decisioni. In particolare va ripetuto che il diacono deve « professare al vescovo riverenza ed obbedienza »... Il servizio del diacono è rivolto, poi, alla propria comunità cristiana e a tutta la Chiesa, per la quale non può non nutrire un profondo attaccamento, a motivo della sua missione e della sua istituzione divina » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale $[20 ottobre 1993$



13) C.I.C., can. 274, § 2.



14) « ...tra i compiti del diacono vi è quello di « promuovere e sostenere le attività apostoliche dei laici ». In quanto presente e inserito più del sacerdote negli ambiti e nelle strutture secolari, egli si devesentire incoraggiato a favorire l'avvicinamento tra il ministero ordinato e le attività dei laici, nel comune servizio al Regno di Dio » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale $[13 ottobre 1993$



15) Cf C.I.C., can. 282.



16) Cf ibidem, can. 288, in riferimento al can. 284.



17) Cf ibidem, can. 284; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), n. 66, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 67-68; Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, chiarimento circa il valore vincolante dell'art. 66 (22 ottobre 1994): Rivista « Sacrum Ministerium », 2 (1995), p. 263.



18) Cf C.I.C., can. 669.



19) Cf ibidem, can. 278, §§ 1-2, in esplicitazione del can. 215.



20) Cf ibidem, can. 278, § 3 e can. 1374; ed anche Conferenza Episcopale Tedesca, Dichiar. « Chiesa cattolica e massoneria », 28 febbraio 1980.



21) Cf Congregazione per il Clero, Dichiar. Quidam Episcopi (8 marzo 1982), IV: AAS 74 (1982), pp. 642-645.



22) Cf C.I.C., can. 299, § 3; can. 304.



23) Cf ibidem, can. 305.



24) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Vescovi dello Zaïre in Visita « ad Limina » (30 aprile 1983), n. 4: Insegnamenti, VI, 1 (1983), pp. 1112-1113; Allocuzione ai Diaconi permanenti (16 marzo 1985): Insegnamenti, VIII, 1 (1985), pp. 648-650; cf anche Allocuzione per l'ordinazione di otto nuovi Vescovi a Kinshasa (4 maggio 1980), 3-5: Insegnamenti, III, 1 (1980), pp. 1111-1114; Catechesi nell'udienza generale (6 ottobre 1993): Insegnamenti, XVI, 2 (1993), pp. 951-955.



25) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 33; cf anche C.I.C., can. 225.



26) Cf C.I.C., can. 288, in riferimento al can. 285, §§ 3-4.



27) Cf ibidem, can. 288, in riferimento al can. 286.



28) Cf ibidem, can. 222, § 2 ed anche can. 225, § 2.



29) Cf ibidem, can. 672.



30) Ibidem, can. 287, § 1.



31) Ibidem, can. 287, § 2.



32) Ibidem, can. 288.



33) Cf ibidem, can. 283.






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