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Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti

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Sostentamento e previdenza

15. I diaconi impegnati in attività professionali devono mantenersi con gli utili da esse derivanti.(34)

È del tutto legittimo che quanti si dedicano pienamente al servizio di Dio nello svolgimento di uffici ecclesiastici(35) siano equamente remunerati, dato che « l'operaio è degno della sua mercede » (Lc 10, 7) e che « il Signore ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo » (1 Cor 9, 14). Ciò non esclude che, come già faceva l'apostolo Paolo (cf 1 Cor 9, 12), non si possa rinunciare a questo diritto e provvedere diversamente al proprio sostentamento.

Non è facile fissare norme generali e vincolanti per tutti riguardo al sostentamento, data la grande varietà di situazioni che si hanno tra i diaconi, nelle diverse Chiese particolari e nei diversi paesi. In questa materia, inoltre, vanno tenuti presenti anche gli eventuali accordi stipulati dalla Santa Sede e dalle Conferenze Episcopali con i governi delle nazioni. Si rinvia, perciò, al diritto particolare per le opportune determinazioni.

16. I chierici, in quanto dedicati in modo attivo e concreto al ministero ecclesiastico, hanno diritto al sostentamento, che comprende « una rimunerazione adeguata »(36) e l'assistenza sociale.(37)

In riferimento ai diaconi coniugati il Codice di Diritto Canonico così dispone: « I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano rimunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia; quanti ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale rimunerazione ».(38) Nello stabilire che la rimunerazione deve essere « adeguata », sono anche enunciati i parametri per determinare e valutare la misura della rimunerazione: condizione della persona, natura dell'ufficio esercitato, circostanze di luogo e di tempo, necessità della vita del ministro (comprese quelle della sua famiglia, se coniugato), giusta retribuzione per le persone che, eventualmente, fossero al suo servizio. Si tratta di criteri generali, che si applicano a tutti i chierici.

Per provvedere al « sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi », in ogni Chiesa particolare deve essere costituito un istituto speciale, che a tale scopo « raccolga i beni e le offerte ».(39)

L'assistenza sociale in favore dei chierici, se non è stato provveduto diversamente, è affidata ad altro apposito istituto.(40)

17. I diaconi celibi, dediti al ministero ecclesiastico in favore della diocesi a tempo pieno, se non godono di altra fonte di sostentamento, hanno diritto essi pure alla remunerazione, secondo il principio generale.(41)

18. I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico senza percepire da altra fonte alcun compenso economico, devono essere remunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia,(42) in conformità al suddetto principio generale.

19. I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno o a tempo parziale al ministero ecclesiastico, se ricevono una remunerazione per la professione civile, che esercitano o hanno esercitato, sono tenuti a provvedere ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione.(43)

20. Spetta al diritto particolare regolare con opportune norme altri aspetti della complessa materia, stabilendo, ad esempio, che gli enti e le parrocchie, che beneficiano del ministero di un diacono, hanno l'obbligo di rimborsare le spese vive, da questi sostenute, per lo svolgimento del ministero.

Il diritto particolare può, inoltre, definire quale onere debba assumersi la diocesi nei confronti del diacono che, senza colpa, venisse a trovarsi privo di lavoro civile. Parimenti, sarà opportuno precisare le eventuali obbligazioni economiche della diocesi nei confronti della moglie e dei figli del diacono sposato deceduto. Dov'è possibile, è opportuno che il diacono aderisca, prima dell'ordinazione, ad una mutua che preveda questi casi.




34) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 21: l.c., 701.



35) Cf C.I.C., can. 281.



36) « Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia le circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio » (C.I.C., can. 281, § 1).



37) « Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia » (C.I.C., can. 281, § 2).



38) C.I.C., can. 281, § 3. Con il termine rimunerazione nel diritto canonico si vuole indicare, a differenza dal diritto civile, più che lo stipendio in senso tecnico, il compenso atto a consentire un onesto e congruo sostentamento del ministro, quando tale compenso è dovuto per giustizia.



39) Ibidem, can. 1274, § 1.



40) Ibidem, can. 1274, § 2.



41) Cf ibidem, can. 281, § 1.



42) Cf ibidem, can. 281, § 3.



43) Cf ibidem, can. 281, § 3.






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