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Congregazione per l'Educazione Cattolica; Congregazione per il Clero
Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti

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Diaconía della carità

37. Per il sacramento dell'Ordine il diacono, in comunione con il Vescovo e il presbiterio della diocesi, partecipa anche delle stesse funzioni pastorali, (110) ma le esercita in modo diverso, servendo e aiutando il Vescovo e i presbiteri. Questa partecipazione, in quanto operata dal sacramento, fa sì che i diaconi servano il Popolo di Dio in nome di Cristo. Ma proprio per questo motivo devono esercitarla con umile carità e, secondo le parole di San Policarpo, devono mostrarsi sempre « misericordiosi, attivi, progredienti nella verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti ». (111) La loro autorità, quindi, esercitata in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri, come lo esige la stessa unità di consacrazione e di missione, (112) è servizio di carità e ha lo scopo di aiutare e di promuovere tutti i membri della Chiesa particolare, affinché possano partecipare, in spirito di comunione e secondo i loro carismi, alla vita e alla missione della Chiesa.

38. Nel ministero della carità i diaconi devono configurarsi a Cristo-Servo, che rappresentano, ed essere soprattutto « dediti agli uffici di carità e di amministrazione ». (113) Perciò, nella preghiera di ordinazione, il Vescovo chiede per loro a Dio Padre: « Siano pieni di ogni virtù: sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio... siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per servire ». (114) Con l'esempio e la parola, essi devono adoperarsi affinché tutti i fedeli, seguendo il modello di Cristo, si pongano in costante servizio dei fratelli.

Le opere di carità, diocesane o parrocchiali, che sono tra i primi doveri del Vescovo e dei presbiteri, sono da questi, secondo la testimonianza della Tradizione della Chiesa, trasmesse ai servitori nel ministero ecclesiastico, cioè ai diaconi; (115) così pure il servizio di carità nell'area dell'educazione cristiana; l'animazione degli oratori, dei gruppi ecclesiali giovanili e delle professioni laicali; la promozione della vita in ogni sua fase e della trasformazione del mondo secondo l'ordine cristiano. (116) In questi campi il loro servizio è particolarmente prezioso perché, nelle attuali circostanze, le necessità spirituali e materiali degli uomini, a cui la Chiesa è chiamata a dare risposte, sono molto diversificate. Essi, perciò, cerchino di servire tutti senza discriminazioni, prestando particolare attenzione ai più sofferenti e ai peccatori. Come ministri di Cristo e della Chiesa, sappiano superare qualsiasi ideologia e interesse di parte, per non svuotare la missione della Chiesa della sua forza, che è la carità di Cristo. La diaconia, infatti, deve far sperimentare all'uomo l'amore di Dio e indurlo alla conversione, ad aprire il suo cuore alla grazia.

La funzione caritativa dei diaconi « comporta anche un opportuno servizio nell'amministrazione dei beni e nelle opere di carità della Chiesa. I diaconi hanno in questo campo la funzione di « esercitare, in nome della gerarchia, i doveri della carità e dell'amministrazione, nonché le opere di servizio sociale » ». (117) Perciò, opportunamente essi possono essere assunti all'ufficio di economo diocesano, (118) o essere cooptati nel consiglio diocesano per gli affari economici. (119)




110) Cf C.I.C., can. 129, § 1.



111) S. Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 2: SC 10 bis, p. 182; citato in Lumen gentium, 29a.



112) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, l.c., 698.



113) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.



114) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).



115) Cf Ippolito, Traditio Apostolica, 8, 24; S. Ch. 11 bis, pp. 58-63; 98-99; Didascalia Apostolorum (Siriaca), capp. III, XI: A. Vööbus (ed.) The « Didascalia Apostolorum » in Syriae (testo originale in siriaco e trad. in inglese), CSCO, vol. I, n. 402 (tomo 176), pp. 29-30; vol. II, n. 408 (tomo 180), pp. 120-129; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornae 1906, I, pp. 212-216; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 13.



116) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 40-45.



117) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 9: l.c., 702. Cf Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 5: Insegnamenti XVI, 2 (1993), pp. 1000-1004.



118) Cf C.I.C., can. 494.



119) Cf ibidem, can. 493.






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