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Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti

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La missione canonica dei diaconi permanenti

39. I tre ambiti del ministero diaconale, a seconda delle circostanze, potranno certamente, l'uno o l'altro, assorbire una percentuale più o meno grande dell'attività di ogni diacono, ma insieme costituiscono una unità nel servizio al piano divino della Redenzione: il ministero della Parola conduce al ministero dell'altare, il quale, a sua volta, spinge a tradurre la liturgia in vita, che sboccia nella carità: « Se consideriamo la profonda natura spirituale di questa diaconía, allora possiamo apprezzare meglio l'interrelazione fra le tre aree del ministero tradizionalmente associate con il diaconato, cioè il ministero della Parola, il ministero dell'altare e il ministero della carità. A seconda delle circostanze l'una o l'altra di queste può assumere particolare importanza nel lavoro individuale di un diacono, ma questi tre ministeri sono inseparabilmente uniti nel servizio del piano redentore di Dio ». (120)

40. Lungo la storia il servizio dei diaconi ha assunto modalità molteplici per poter risolvere le diverse necessità della comunità cristiana e permettere a questa di esercitare la sua missione di carità. Spetta soltanto ai Vescovi, (121) i quali reggono e hanno cura delle Chiese particolari « come vicari e legati di Cristo », (122) conferire a ognuno dei diaconi l'ufficio ecclesiastico a norma del diritto. Nel conferire l'ufficio è necessario valutare attentamente sia le necessità pastorali che, eventualmente, la situazione personale, familiare — se si tratta di uxorati — e professionale dei diaconi permanenti. In ogni caso, però, è di grandissima importanza che i diaconi possano svolgere, a seconda delle loro possibilità, il proprio ministero in pienezza, nella predicazione, nella liturgia e nella carità, e non vengano relegati a impegni marginali, a funzioni meramente supplettive, o a impegni che possono essere ordinariamente compiuti dai fedeli non ordinati. Solo così i diaconi permanenti appariranno nella loro vera identità di ministri di Cristo e non come laici particolarmente impegnati nella vita della Chiesa.

Per il bene del diacono stesso e perché non ci si abbandoni all'improvvisazione, è necessario che l'ordinazione si accompagni ad una chiara investitura di responsabilità pastorale.

41. Il ministero diaconale trova ordinariamente nei vari settori della pastorale diocesana e nella parrocchia il proprio ambito di esercizio, assumendo forme diverse.

Il Vescovo può conferire ai diaconi l'incarico di cooperare alla cura pastorale di una parrocchia affidata ad un solo parroco, (123) oppure alla cura pastorale delle parrocchie, affidate in solidum, ad uno o più presbiteri. (124)

Quando si tratta di partecipare all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia — nei casi in cui essa, per scarsità di presbiteri, non potesse avvalersi della cura immediata di un parroco (125) — i diaconi permanenti hanno sempre la precedenza sui fedeli non ordinati. In tali casi, si deve precisare che il moderatore è un sacerdote, poiché soltanto lui è il « pastore proprio » e può ricevere l'incarico della « cura animarum », per la quale il diacono è cooperatore.

Parimenti, i diaconi possono essere destinati alla guida, in nome del parroco o del Vescovo, delle comunità cristiane disperse. (126) « È una funzione missionaria da svolgere nei territori, negli ambienti, negli strati sociali, nei gruppi, dove manchi o non sia facilmente reperibile il presbitero. Specialmente nei luoghi dove nessun sacerdote sia disponibile per celebrare l'Eucaristia, il diacono riunisce e dirige la comunità in una celebrazione della Parola con distribuzione delle sacre Specie, debitamente conservate. (127) È una funzione di supplenza che il diacono svolge per mandato ecclesiale quando si tratta di rimediare alla scarsità di sacerdoti ». (128) In tali celebrazioni, non si mancherà mai di pregare anche per l'incremento delle vocazioni sacerdotali, debitamente illustrate come indispensabili. In presenza di un diacono, la partecipazione all'esercizio della cura pastorale non può essere affidata ad un fedele laico, né ad una comunità di persone; così pure la presidenza di una celebrazione domenicale.

In ogni caso, le competenze del diacono devono essere accuratamente definite per iscritto nel momento del conferimento dell'ufficio.

Tra i diaconi e i diversi soggetti della pastorale si dovranno perseguire, con generosità e convinzione, le forme di una costruttiva e paziente collaborazione. Se è dovere dei diaconi rispettare sempre l'ufficio del parroco e operare in comunione con tutti coloro che ne condividono la cura pastorale, è anche loro diritto essere accettati e pienamente riconosciuti da tutti. Nel caso in cui il Vescovo decida l'istituzione dei consigli pastorali parrocchiali, i diaconi, che hanno ricevuto una partecipazione alla cura pastorale della parrocchia, ne sono membri di diritto. (129) Ad ogni modo, prevalga sempre la carità sincera, che riconosce in ogni ministero un dono dello Spirito per l'edificazione del Corpo di Cristo.

42. L'ambito diocesano offre numerose opportunità per il fruttuoso ministero dei diaconi.

Infatti, in presenza dei requisiti previsti, possono essere membri degli organismi diocesani di partecipazione; in particolare, del consiglio pastorale (130) e, come detto, del consiglio diocesano per gli affari economici; possono anche partecipare al sinodo diocesano. (131)

Non possono, però, essere membri del consiglio presbiterale, in quanto esso rappresenta esclusivamente il presbiterio. (132)

Nelle curie possono essere chiamati a ricoprire, se in possesso dei requisiti espressamente previsti, l'ufficio di cancelliere, (133) di giudice, (134) di assessore, (135) di uditore, (136) di promotore di giustizia e difensore del vincolo, (137) di notaio. (138)

Non possono, invece, essere costituiti vicari giudiziali, né vicari giudiziali aggiunti, né decani, in quanto questi uffici sono riservati ai sacerdoti. (139)

Altri campi aperti al ministero dei diaconi sono gli organismi o commissioni diocesane, la pastorale in ambienti sociali specifici, in particolare la pastorale della famiglia, o per settori della popolazione che richiedono speciale cura pastorale, come, per esempio, i gruppi etnici.

Nell'espletamento dei suddetti uffici, il diacono terrà sempre ben presente che ogni azione nella Chiesa deve essere segno di carità e di servizio ai fratelli. Nell'azione giudiziaria, amministrativa ed organizzativa cercherà, dunque, di evitare ogni forma di burocratizzazione per non privare il proprio ministero di senso e valore pastorale. Pertanto, per salvaguardare l'integrità del ministero diaconale, chi è chiamato a svolgere questi uffici, sia messo, comunque, in condizione di svolgere il servizio tipico e proprio del diacono.




120) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli USA, Detroit (19 settembre 1987), n. 3: Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 656.



121) Cf C.I.C., can. 157.



122) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27a.



123) Cf C.I.C., can. 519.



124) Cf ibidem, can. 517, § 1.



125) Cf ibidem, can. 517, § 2.



126) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 10: l.c., 702.



127) Cf C.I.C., can. 1248, § 2; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 29: l.c., 386.



128) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 4: Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1002.



129) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., 702; C.I.C., can. 536.



130) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., 702; C.I.C., can. 512, § 1.



131) Cf C.I.C., can. 463, § 2.



132) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28;

Decr. Christus Dominus, 27; Decr. Presbyterorum Ordinis, 7; C.I.C., can. 495, § 1.



133) Cf C.I.C., can. 482.



134) Cf ibidem, can. 1421, § 1.



135) Cf ibidem, can. 1424.



136) Cf ibidem, can. 1428, § 2.



137) Cf ibidem, can. 1435.



138) Cf ibidem, can. 483, § 1.



139) Cf ibidem, can. 1420, § 4.






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