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Congregazione per l'Educazione Cattolica; Congregazione per il Clero Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti IntraText CT - Lettura del testo |
2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati
a) Celibi
36. « Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato ». È questa una legge particolarmente conveniente per il sacro ministero, cui liberamente si sottopongono coloro che ne hanno ricevuto il carisma.
Il diaconato permanente vissuto nel celibato dà al ministero alcune singolari accentuazioni. L'identificazione sacramentale con Cristo infatti viene collocata nel contesto del cuore indiviso, cioè di una scelta sponsale, esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo Amore; il servizio alla Chiesa può contare su di una piena disponibilità; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza coraggiosa di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari.
b) Sposati
37. « Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione ». Non solo. Oltre alla stabilità della vita familiare, i candidati sposati non possono essere ammessi « se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito ». c) Vedovi
38. « Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica ». Lo stesso principio vale per i diaconi rimasti vedovi. Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita.
Inoltre, condizione perché i candidati vedovi possano essere accolti è che essi abbiano già provveduto o dimostrino di essere in grado di provvedere adeguatamente alla cura umana e cristiana dei loro figli.
d) Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica
39. I diaconi permanenti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica sono chiamati ad arricchire il loro ministero con il particolare carisma ricevuto. La loro azione pastorale, infatti, pur essendo sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo, è tuttavia caratterizzata dai tratti peculiari del loro stato di vita religioso o consacrato. Essi si impegneranno perciò ad armonizzare la vocazione religiosa o consacrata con quella ministeriale e ad offrire il loro originale contributo alla missione della Chiesa.