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Congregazione per l'Educazione Cattolica; Congregazione per il Clero Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti IntraText CT - Lettura del testo |
L'incardinazione
2. Al momento dell'ammissione tutti i candidati dovranno esprimere chiaramente e per iscritto l'intenzione di servire la Chiesa(2) per tutta la vita in una determinata circoscrizione territoriale o personale oppure in un Istituto di Vita consacrata, in una Società di Vita apostolica, che abbiano facoltà di incardinare.(3) L'accettazione scritta di tale richiesta è riservata a chi ha la facoltà di incardinare, e determina chi è l'Ordinario del candidato.(4)
L'incardinazione è un vincolo giuridico che ha valore ecclesiologico e spirituale in quanto esprime la dedicazione ministeriale del diacono alla Chiesa.
3. Un diacono, già incardinato in una circoscrizione ecclesiastica, può essere incardinato in un'altra circoscrizione a norma del diritto.(5)
Il diacono, che, per giusti motivi, desidera esercitare il ministero in una diocesi diversa da quella di incardinazione, deve ottenere l'autorizzazione scritta dei due vescovi.
I vescovi favoriscano i diaconi della loro diocesi che intendono mettersi a disposizione delle Chiese che soffrono per scarsità di clero, sia in forma definitiva, sia a tempo determinato, e, in particolare, quelli che chiedono di dedicarsi, premessa una specifica accurata preparazione, alla missione ad gentes. I necessari rapporti saranno regolati, con idonea convenzione, tra i vescovi interessati.(6)
È dovere del vescovo seguire con particolare sollecitudine i diaconi della sua diocesi.(7) Egli vi provvederà personalmente o tramite un sacerdote suo delegato, rivolgendosi con premura speciale verso coloro che, per la loro situazione di vita, si trovano in particolari difficoltà.
4. Il diacono incardinato in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, eserciterà il suo ministero sotto la potestà del vescovo in tutto ciò che riguarda la cura pastorale e l'esercizio pubblico del culto divino e le opere di apostolato, restando anche soggetto ai propri superiori, secondo le loro competenze e mantenendosi fedele alla disciplina della comunità di riferimento.(8) In caso di trasferimento ad altra comunità di diversa diocesi, il superiore dovrà presentare il diacono all'Ordinario per avere da questi la licenza all'esercizio del ministero, secondo le modalità che essi stessi determineranno con sapiente accordo.
5. La vocazione specifica del diacono permanente suppone la stabilità in quest'ordine. Pertanto, un eventuale passaggio al presbiterato di diaconi permanenti non uxorati o rimasti vedovi sarà sempre una rarissima eccezione, possibile soltanto quando speciali e gravi ragioni lo suggeriscono. La decisione di ammissione all'Ordine del Presbiterato spetta al proprio Vescovo diocesano, se non ci sono altri impedimenti riservati alla Santa Sede.(9) Data però l'eccezionalità del caso, è opportuno che egli consulti previamente la Congregazione per l'Educazione Cattolica per ciò che riguarda il programma di preparazione intellettuale e teologica del candidato e la Congregazione per il Clero, circa il programma di preparazione pastorale e le attitudini del diacono al ministero presbiterale.