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TESTO
Siamo lieti di corrispondere con
tutto il cuore alle parole del venerato Decano della Sacra Romana Rota,
Monsignor Boleslao Filipiak, che bene ha interpretato i vostri sentimenti e il
vostro animo in questa particolare circostanza, diletti e venerati Uditori e
Ufficiali di quel Tribunale. Dalle sue parole è balzata viva alla Nostra mente
l’immagine del Giudice nella Chiesa di oggi, la sua coscienza, le doti che
debbono sorreggerlo nel compimento delle sue funzioni, con umiltà, col senso
del dovere e della responsabilità che gli incombe, con discrezione, con
clemenza unita al rigore pur doveroso, per essere sempre l’interprete sereno e
imparziale della legge nell’applicazione ai casi concreti, che gli offre la
mobilità della vita.
Di qui l’importanza della vostra
missione. Il servizio che voi prestate alla Chiesa è di una importanza
fondamentale, così che per esso non possiamo non avere parole di sincero
encomio, di viva riconoscenza, e di paterno incoraggiamento. E ci piace ancor
oggi ripetere, (Cfr. Discorso al Convegno internazionale dei canonisti: A.A.S.
60 (1968), p. 341) a conforto della vostra delicata missione, quelle scarne, ma
significative espressioni, con le quali un insigne giurista del passato
qualificava, per il tempo presente e per la vita futura, l’attività del maestro
e del giureconsulto canonico: « Quicumque ergo ecclesiasticus doctor
ecclesiasticas regulas ita interpretatur aut moderatur, ut ad regnum charitatis
cuncta quae docuerit vel exposuerit referat, nec peccat, nec errat; cum saluti
proximorum consulens, ad finem sacris institutionibus debitum pervenire
intendat ».(Ivo di Chartres, Prol. in Decretum: PL 161, 47-48).
Con la retta applicazione della norma ai
casi concreti, voi completate l’opera del legislatore e contribuite allo
sviluppo vitale dell’ordinamento ecclesiale. Ma ciò che più rifulge nella
vostra missione è appunto la caritas christiana, che rende ancor
più nobile e ancor più proficua quell’aequitas dei giudizi, da cui tanto onore
trasse il diritto romano, e che è diventata per voi, in virtù dello spirito
evangelico, la « sacerdotale moderazione », secondo la bella espressione di San
Gregorio Magno.
E mentre vi diciamo il Nostro
apprezzamento per la sensibilità morale che ci dimostrate, vogliamo rivolgervi
altresì il Nostro incoraggiamento per l’esercizio sempre coerente e generoso
delle vostre funzioni pratiche.
1. Lodiamo la vostra sensibilità morale,
che è altissima e indispensabile prerogativa del Giudice. Ci pare di poter qui
cogliere il tratto essenziale, che deve distinguervi, e ci rallegra intimamente
constatare come ne siate profondamente compresi. Di fatto, il Giudice, come
tutti sanno, è l’interprete dello ius obiettivo, cioè della
legge, mediante l’uso del proprio ius soggettivo - cioè di quella
potestas et libertas di cui egli deve poter disporre nel massimo
grado -; ne consegue che egli deve possedere una grande obiettività nel
giudizio, e insieme una grande equità, per poter valutare tutti gli elementi di
cui è venuto pazientemente e tenacemente in possesso, e per giudicare di
conseguenza con imperturbabile, imparziale equidistanza. Sarebbe assai utile, a
questo fine, approfondire il concetto già accennato di aequitas, sia
nel progresso del diritto romano, sia nel complesso del diritto canonico: tale
concetto implica una rigorosa valutazione del soggetto sottoposto al giudizio;
di qui il processo moderno, canonico o civile, che tiene conto della psicologia
delle parti in causa e degli elementi soggettivi, valutando altresì le
circostanze ambientali, familiari, sociologiche, ecc. Evidentemente,
nell’applicazione di questa obiettività, di questa aequitas, il Giudice
non verrà mai meno ai criteri fondamentali del diritto naturale, cioè umano,
giusto, né all’osservanza della legge vigente, dello ius scriptum, che
si suppone espressione della ragione e delle necessità del bene comune. Ma per
tener conto di tutti questi elementi, si richiede nel Giudice una integra
dirittura morale, che invano si cercherebbe di instaurare se egli per primo ne
fosse privo; e ci conforta sapere che da cotesta nobile corona di servitori
della Chiesa tale istanza è avvertita in tutta la sua urgenza e serietà.
2. Vi esortiamo quindi, diletti figli,
al retto e fervoroso esercizio della vostra funzione pratica di Giudici. Quali
virtù si richiedono, e quante! Voi ben lo sapete, che vivete a quotidiano
contatto con le realtà e le difficoltà della vostra funzione. È necessaria
l’imparzialità, dicevamo, che suppone profonda e irremovibile onestà; è
necessario il disinteresse, per il pericolo che intorno ai Tribunali premano
interessi estranei al giudizio, venalità, politica, favoritismo, ecc.; è
necessaria la sollecitudine, che si prende a cuore la causa della giustizia,
nella consapevolezza che essa è alto servizio a Colui che è giusto e
misericordioso, misericors et miserator et iustus, (Ps. 111, 4) iustus iudex,(Tim. 4, 8) fidelis
et iustus. (Io. 1, 9).
Fate sempre onore al vostro ufficio, esercitando sempre
così la vostra altissima missione, che in tal modo deve adeguarsi,
sublimandosi, alla stessa giustizia di Dio, di cui si rende specchio, e fedele
strumento.
3. Ma qui siamo obbligati a fermarci,
per esaminare una questione di fondo. Queste considerazioni che abbiamo fatto,
questa, diciamo così, apologia del Giudice, sembrano implicare un bisogno di
difesa della sua funzione, cioè dell’esercizio della potestà giudiziaria, oggi
criticata, specialmente nella Chiesa, quasi che essa fosse una « struttura »
sovrapposta alla spiritualità e alla libertà del messaggio evangelico. Nessuno
ignora oggi l’accentuata tendenza a svalutare l’autorità in nome della libertà:
lo ha sottolineato il Concilio in un documento molto significativo, quello
appunto sulla libertà religiosa, quando ha osservato che « non sembrano pochi
coloro che, sotto pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e
apprezzano poco la dovuta obbedienza ». ( [link] Dignitatis humanae, 8).
È la diffusa tendenza cosiddetta
carismatica, che diventa antigerarchica: si sottolinea esclusivamente la
difficilmente definibile funzione dello spirito a scapito della autorità. In
tal modo, si diffonde una mentalità, che vorrebbe presentare come legittima e
giustificata la disobbedienza, a tutela della libertà di cui debbono godere i
figli di Dio.
Le ragioni di tale atteggiamento
offrirebbero l’occasione ad una lunga disamina, perché si tratta di tema
amplissimo. Ma, sia pure per semplici accenni, come purtroppo ci è imposto
dalla limitatezza del tempo a disposizione, possiamo ridurre a tre le obiezioni
che ne stanno alla base.
a) Anzitutto ci si appella alla libertà
contro la legge, contro qualsiasi legge. E, per questo, ci si richiama al
Vangelo. Effettivamente, il Vangelo è un richiamo alla preminente libertà dello
spirito.
Non si possono dimenticare le severe condanne del
legalismo farisaico, pronunziate da Gesù in favore dell’amore e della libertà
dei figli di Dio: Audistis quia dictum est ... Ego autem dico vobis. (Cfr. Matth. 5. 21
ss.)
Tutta la sua predicazione, del resto, fu orientata alla
interiore spiritualità, alla carità che libera dal giogo della costrizione. Le
parole e l’esempio di Gesù sono rivolte qui: « Infatti - come ha sottolineato
il Concilio nel citato Decreto - Cristo che è Maestro e Signore nostro, mite e
umile di cuore, ha invitato e attratto i discepoli pazientemente. Certo ha
sostenuto e confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e
confortare la fede negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna
coercizione ... Conoscendo che la zizzania è stata seminata con il grano,
comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla messe che avverrà alla fine
del tempo. Non volendo essere un Messia politico e dominatore con la forza,
preferì essere chiamato Figlio dell’Uomo che viene per servire e dare la sua
vita in redenzione di molti;(Marc. 10, 45) ed ha finalmente ultimato la
sua rivelazione compiendo sulla croce l’opera della redenzione, con cui ha
acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà
».( [link] Dignitatis humanae,
11).
Di qui le scultorie dichiarazioni di San Paolo nelle
lettere ai Romani e ai Galati e la sua dottrina polemica sulla libertà, quando,
in contrasto con il legalismo giudaizzante, scriveva: « Si spiritu ducimini,
non estis sub lege », o quando dettava il Codice dell’amore, alieno da ogni
imposizione: « Omnis lex in uno sermone impletur: diliges proximum tuum sicut
teipsum » (Gal. 5, 18, 14).
Tutto questo è verissimo. Ma è anche vero che l’insegnamento
evangelico e apostolico non si ferma a questo punto. Lo stesso Gesù che predicò
l’amore e proclamò l’interiorità e la libertà, ha dato prescrizioni morali e
pratiche obbligando i suoi discepoli a fedele osservanza, e voluto, come ancora
diremo, una autorità fornita di determinati poteri, al servizio dell’uomo.
A coloro che si appellano al Vangelo per difendere la
libertà contro la legge, occorrerà dunque ricordare il significato polivalente
del termine « legge »: quella mosaica è stata abrogata; quella naturale rimane
in tutto il suo innato vigore, ed è supposta dal Nuovo Testamento; e come essa
non priva l’uomo della sua libertà, ma ne è la guida intrinsecamente giusta,
così la legge positiva, sempre sorretta o suggerita da quella naturale, tutela
i beni umani, dispone e promuove il bene comune, garantisce, contro ogni
eventuale interferenza ed abuso, quella inviolabile e responsabile autonomia
dell’individuo, in forza della quale ciascun essere umano è capace di attuare
fruttuosamente la sua personalità. Libertà e autorità non sono termini che si
contrastano, ma valori che si integrano; ed il loro mutuo concorso favorisce ad
un tempo la crescita della comunità e le capacità d’iniziativa e di
arricchimento dei singoli membri.
Con il richiamo del principio di autorità e della
necessità dell’ordinamento giuridico, nulla si sottrae al valore della libertà
ed alla stima in cui essa deve essere tenuta; si sottolineano bensì le esigenze
di una sicura ed efficace tutela dei beni comuni, tra i quali quello
fondamentale dell’esercizio della stessa libertà, che solo una convivenza bene
ordinata può adeguatamente garantire. La libertà, infatti, che cosa varrebbe
all’individuo, se non fosse protetta da norme sapienti e opportune? Con ragione
affermava il grande Arpinate:
« Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices,
legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus ».(Cicerone,
Pro Cluentio, 146).
La legge evangelica, infine, si riduce all’amore di Dio e
del prossimo, ma si ramifica in tre direzioni: nella coscienza, che diventa più
sviluppata e operante nella libertà vincolata dalla verità; nei molti precetti
e virtù, che non coartano, ma esaltano la libertà personale nel rispetto di
Dio, di se stessi, del prossimo; e nei carismi dello Spirito nel fedele, docile
sempre tuttavia alla potestà pastorale e al suo servizio per l’edificazione
dell’intero corpo nella carità.( I2 Cfr. Eph. 4, 16).
b) Una seconda obiezione, che vorrebbe
giustificare l’odierno atteggiamento antigerarchico, fa appello alla libertà
contro l’autorità. Anche qui ci si richiama al Vangelo. Ma il Vangelo
non solo non abolisce l’autorità, ma la istituisce, la stabilisce. La pone al
servizio, sì, del bene altrui, ma non perché e in quanto sia derivata dalla
comunità, quasi come sua serva, ma perché derivata dall’alto per governare e
giudicare, originata da un positivo intervento della volontà del Signore.
Infatti, Gesù ha voluto che il suo insegnamento non fosse soggetto alla libera
interpretazione del singolo, ma affidato ad un potere qualificato (Cfr. Matth.
28, 16-20; Marc. 16, 15; Luc. 24, 45-48; Io. 20,
21-23); ha voluto che la sua comunità fosse strutturata e compaginata in
unità, costituita di organi gerarchici; che fosse organismo sociale, spirituale
e visibile, una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano
e divino.(Cfr. [link] Lumen
gentium, 8).
E perché fatto anche sociale, la Chiesa
esige e postula delle strutture e delle norme esterne, con i caratteri propri
del diritto: ubi societas, ibi ius.
Se, quindi, il primato è dello spirito e
dell’interiorità, l’inserimento organico nel corpo ecclesiale e la
sottomissione all’autorità resta pur sempre un elemento insopprimibile, voluto
dallo stesso Fondatore della Chiesa. Ce lo ha ricordato il Concilio: « la
Chiesa, ... che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere
a Pietro, affidandone a lui e agli altri Apostoli la diffusione e la guida, e
costituì per sempre colonna e sostegno della verità . .(1 Tim. 3, 15).
In questo modo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa
cattolica, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con
lui . . . ».( [link] Lumen gentium, 8).
Il Diritto Canonico consacra sì il primato dello spirito quale sua propria suprema
lex, ma parimente risponde alla necessità inerente alla Chiesa come
comunità organizzata.
Esso gravita attorno ai valori spirituali;
protegge e tutela scrupolosamente l’amministrazione dei Sacramenti, che sono al
centro delle sue norme; vieta di amministrare il battesimo all’adulto che non
sia « sciens et volens »( Can. 752); non vuole che entri e che neppure resti
tra i ministri sacri chi non abbia liberamente scelto lo stato
sacerdotale;(Cann. 214 - 1, 1994 - 2.) non considera valido il sacramento del
matrimonio contratto senza il libero consenso(Can. 1087 - 1). Ma insieme non
tollera che sia alterato il deposito della Rivelazione; (Cann. 1322-1323) che i
poteri nella Chiesa cadano nella confusione, senza distinzione di ordini e di
funzioni ministeriali (21 Cann. 108 §§ 1-3; 948); che la libera iniziativa del
singolo sconvolga l’ordine costituito dal Cristo e che le regole della communio
fidei, sacramentorum et disciplinae siano retaggio ed oggetto di
contrattazioni umane, promosse da sole iniziative di gruppi non rivestiti di
responsabilità qualificate (Cann. 109, 218, 329). Il Diritto Canonico ubbidisce
ad un precetto di fondo, che, come si esprime San Clemente nella sua prima
lettera ai Corinti, parte da Dio e, tramite Gesù Cristo, è affidato agli
Apostoli, i quali « poi fissarono la norma di successione, cosicché alla loro
morte altri uomini provati ne raccogliessero il ministero » (1 Cor.
42-44, 2). La struttura organica e gerarchica contraddistingue quindi
l’ordinamento canonico come legge costituzionale della Chiesa, così voluta da
Cristo per il bene e la salvezza degli uomini, che, Liberati a peccato,
servi autem facti Deo,(Rom. 6, 22) sono chiamati a vivere in
pienezza la vita dello spirito.
c) Una terza obiezione si appella alla libertà contro
certe forme antiquate o troppo discrezionali, o troppo severe dell’esercizio
della potestà giudiziaria. La discussione, in sede di revisione del Codice
di Diritto Canonico, è aperta. Tutto quanto, ad esempio, si riferisce a messe
in guardia, a condanne, a scomuniche porta la gelosa sensibilità odierna a
pensare in termini di rifiuto, come di fronte a vestigia di un potere
assolutistico ormai tramontato. Eppure non bisogna dimenticare che la potestà
coercitiva è anch’essa fondata nell’esperienza della Chiesa primitiva, e già
San Paolo ne fece uso nella comunità cristiana di Corinto (1 Cor. 5):
basta la prospettiva di questa citazione, per far comprendere il significato
pastorale di un provvedimento tanto severo, preso unicamente in vista della
integrità spirituale e morale dell’intera Chiesa, e per il bene dello stesso
colpevole: ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Iesu Christi (Ibid.
5, 5).
Tale esercizio, nella forma e nella
misura convenienti, è perciò al servizio del diritto della persona, come
dell’ordine della comunità; esso rientra quindi nell’ambito della carità, e in
questa luce va considerato e presentato, qualora circostanze gravi e
proporzionate lo esigano per il bene comune, sia pure con la massima
delicatezza e comprensione verso gli erranti. La sua applicazione pratica è
allo studio, allo scopo di perfezionarla sempre di più, per adattarla alle
esigenze del rispetto della persona umana, divenute oggi più severe e attente,
e per inserirla così più armonicamente nel contesto della moderna realtà
sociologica. Nessuno però vorrà contestare la necessità, l’opportunità e
l’efficacia di tale esercizio, inerente all’essenza stessa della potestà
giudiziaria, perché, come abbiamo detto, è anche esso espressione di quella
carità, che è suprema legge nella Chiesa, e come dalla carità è mosso per la
salvaguardia della comunità ecclesiale, così la carità ne fa comprendere la
necessità a chi ne fosse oggetto, facendone a lui accettare con fruttuosa
umiltà le penose conseguenze medicinali.
Vorremmo perciò non solo a voi, insigni
estimatori della Legge e saggi interpreti delle sue regole, ma anche a tutti i
Nostri figli ripetere l’invito del Concilio, nel citato Decreto sulla libertà
religiosa, « ad adoperarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno
riconoscimento dell’ordine morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e
siano amanti della genuina libertà
».( [link] Dignitatis humanae, 8).
E siamo assai lieti che l’odierno
incontro ci abbia permesso di intrattenervi, sia pure frammentariamente, su di
un problema tanto importante e sentito.
A voi ripetiamo, col Nostro vivo
compiacimento, l’esortazione paterna che ci sgorga dal cuore, in questa
circostanza solenne e a Noi sempre tanto gradita: esercitate con alta coscienza
cristiana il vostro ufficio; fate onore alla Chiesa, rispondendo con assoluta
dedizione alla fiducia che essa ripone in voi; servite le anime, con umiltà,
con amore e con disinteresse. La grazia del Signore vi accompagni sempre, e vi
sia di luce quotidiana, vi infonda la forza necessaria, vi dia pace profonda.
È il Nostro augurio, che vi facciamo di
tutto cuore in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario : e lo
accompagniamo con la Nostra Apostolica Benedizione.
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