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TESTO
Chiarissimo Signor Professore
e Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Roma,
La ringraziamo delle alte, franche
e amiche parole, che Ella ha testé pronunciate, nelle quali già risuonano
alcune di quelle che per questa straordinaria occasione vorremmo rivolgere agli
illustri visitatori qua da Lei ora guidati.
E ringraziamo insieme questi stessi
visitatori, che con la loro presenza, la loro qualifica ed il loro numero ci
attestano l’importanza, l’esito e lo spirito del Congresso Internazionale di
Diritto Canonico, celebrato in questi giorni a Roma, domicilio quant’altri mai
celebre e fecondo del Diritto, sia civile che ecclesiastico. Tutti li
salutiamo, e onoriamo in tutti un titolo da Noi grandemente apprezzato, quello
della scienza giuridica relativa alla vita sociale della Chiesa, il Diritto
Canonico.
Dobbiamo subito manifestare la Nostra
compiacenza per la celebrazione d’un tale Congresso, e per la sede che lo ha
degnamente ospitato: l’Ateneo civile romano. Questo fatto è già di per se
stesso un riconoscimento d’un aspetto, sia pur esso esteriore e storico della
Chiesa, di innegabile rilievo nella vita spirituale e nel progresso civile
dell’umanità; e, se ciò è per Noi argomento di soddisfazione, è per voi, per
l’Università Romana e per quanti altri Istituti scientifici sono qui
rappresentati, un segno di nobile cultura e di aperta intelligenza.
E tanto più siamo lieti
dell’avvenimento, di cui voi siete protagonisti, per il tema, che lo definisce,
e per il momento storico, in cui esso è collocato: « La Chiesa dopo il Concilio
». Chiesa e Concilio assorbono, come tutti possono comprendere, la Nostra
attenzione, il Nostro interesse, la Nostra passione. Possiamo Noi pensare ad
altro, per l’impegno del Nostro ufficio apostolico e per l’ora critica che
stiamo passando, che alla Chiesa ed al Concilio or ora celebrato?
Vedere che studiosi di chiarissima fama,
quali voi siete, si riuniscono a Congresso, per studiare con la competenza loro
propria e con l’intensità d’una riflessione tesa dalla vostra vicendevole
conversazione, e sempre - non possiamo1 dubitare - con libera e onestà probità
scientifica, ci edifica e ci consola, e suscita in Noi l’obbligo di renderci
edotti dei risultati dei vostri studi: corrisponderemo volentieri a questo
obbligo, riputandoci fortunati se le tante e troppe cure del Nostro ministero
ce ne concederanno il tempo dovuto ed ambito.
A tanto c’invitano i temi del vostro
vasto e vario programma, e ci attrae l’autorità dei vostri nomi. Le poche, ma
rilevanti notizie, date dalla stampa circa le trattazioni e le discussioni del
vostro Congresso, già ce ne dicono la serietà e il valore; così che Noi ci
asteniamo dall’entrare con queste Nostre occasionali parole nel merito delle
materie studiate. Tralasciamo perfino dal farvi commento.
Qualcuno sarebbe forse necessario da
parte Nostra, qualche approfondimento, qualche riserva. Notiamo soltanto le
felici formulazioni dei temi, scaturiti dal grande ripensamento che la Chiesa
cattolica, riunita in Concilio, ha fatto di se stessa, quali sono principalmente
quelli circa la tradizione e l’innovazione nel Diritto Canonico (dottamente
trattato dal Prof. Orio Giacchi), circa il Diritto divino e il Diritto umano
nella Chiesa, circa il Diritto canonico nei principi conciliari, circa la
potestà nella Chiesa (nella chiara esposizione del Prof. Mario Petroncelli); e
così via.
Noi ci limitiamo ora a raccogliere la testimonianza, che
risulta in tal modo dal vostro Congresso sopra un duplice ordine di principi,
quello che riguarda le verità fondamentali relative alla natura e alla
costituzione della Chiesa, e quello che riguarda il rinnovamento del Diritto
Canonico secondo gli insegnamenti e i voti del Concilio. Dalle autorevoli
parole stesse del Prof. Pietro Agostino D’Avack Noi abbiamo ora ascoltata la
testimonianza che voi date, innanzi tutto, alla legittimità e alla necessità
dell’esistenza d’un Diritto Canonico nella Chiesa.
Voi avete riconosciuto che la Chiesa,
fondata da Cristo, è una società visibile: l’idea che la Chiesa possa essere
invisibile, com’è stato affermato da studiosi e da correnti
d’un’interpretazione puramente spiritualista e liberale del cristianesimo in
altri tempi, si dimostra utopistica, per non dire addirittura contraddittoria
nei temini; così la tendenza, oggi alquanto diffusa nelle persone e nelle file
cristiane, ad attestare una loro propria voce carismatica, libera o autorevole
che dir si voglia, per affrancare la propria e l’altrui coscienza, la propria e
l’altrui condotta dalla potestà normativa della Chiesa, si dimostra aliena
dalla genuina concezione comunitaria e gerarchica della Chiesa stessa, e ci
ricorda l’energico ragionamento di San Paolo, dispensatore, sì, dei misteri di
Dio ( 1 Cor. 4, 1.), ma nello stesso tempo organizzatore delle prime
comunità cristiane, come nuclei ben distinti, governati dall’autorità
apostolica e appartenenti ad un unico medesimo corpo sociale, il corpo mistico
di Cristo; ad un certo punto, quasi polemizzando, egli scrive: « La parola di
Dio è forse uscita da voi, o a voi soli è pervenuta? Se qualcuno si ritiene per
profeta, o per uomo ispirato, sappia che le cose che io scrivo a voi, sono
precetti del Signore ».(1 Cor. 14, 36-37). La Chiesa è un Popolo
costituito corpo sociale organico, in virtù d’un disegno e di un’azione divina,
mediante un ministero di servizio pastorale, che promuove, dirige, ammaestra,
educa e santifica in Cristo l’umanità, che a Lui aderisce nella fede e nella
carità (Cfr. De Lubac, Méditations sur l’Eglise, p. 203).
È ciò che risulta dal Concilio. Esso ha
approfondito la dottrina della Chiesa, ha messo in rilievo l’aspetto mistico
che le è proprio, ed ha perciò obbligato il Canonista a ricercare più
profondamente nella Sacra Scrittura e nella teologia le ragioni della propria
dottrina. Questo fatto lo ha scosso nella sua abitudine, solita per lo più a
fondare in una secolare e indiscussa tradizione il suo insegnamento, e a
confortarlo con il confronto e con l’apporto, dapprima del Diritto Romano («
quod ratio scripta est merito nuncupatum », come dicevano i Canonisti), poi con
quello dei Popoli verso i quali la Chiesa ha rivolto la sua missione
evangelizzatrice; ciò che per troppo ovvi motivi ella continuerà a fare nel suo
pensiero e nella sua storia; ma, fedele, in quest’ora Post-conciliare,
all’impulso dottrinale e disciplinare del grande Sinodo, ella cercherà in se
stessa, nella sua intima e misteriosa costituzione, il perché ed il come della
sua antica e rinnovata disciplina canonica. ( [link] Optatam
totius, 16)
Questa sembra a Noi la novità, che entra
oggi nello studio e nella formulazione del Diritto Canonico; novità dalla quale
germina la revisione del Codice vigente; e non già, come quasi sempre sono nate
nella storia del Diritto le grandi compilazioni giuridiche, per uno scopo
principalmente pratico, ad communem et maxime studentium utilitatem,
(Cfr. Decret. Gregorii IX) o, come fa dire Dante a Giustiniano: d’entro
le leggi trassi il troppo e il vano, (Paradiso, 6, 12.) ma
per derivare la legge canonica dall’essenza stessa della Chiesa di Dio, per la
quale la legge nuova e originale, quella evangelica, è l’amore, è la gratia
Spiritus Sancti, quae datur per fidem Christi; (S. TH., I-II, 106, 1; e
108, 1) così che, se questo è il principio interiore che guida la Chiesa nel
suo operare, esso dovrà manifestarsi sempre più nella sua disciplina visibile,
esteriore e sociale, con quali conseguenze è più facile ora intravedere che
dire. Vedremo sorgere innanzi tutto da questa introspezione mistico-etica della
Chiesa un bisogno, quello della Chiesa stessa di definirsi in una « Lex
fundamentalis », che la Teologia ancor più che il Diritto va approfondendo, e
che, qualora fosse formulata in canoni espliciti, risolverebbe, fors’anche
susciterebbe, molte e gravi questioni circa la vita cattolica nel nostro tempo.
Questa più stretta parentela fra la
Teologia e il Diritto Canonico infonderà in quest’ultimo caratteristiche nuove,
alle quali certamente il vostro Congresso ha già rivolto lo sguardo,
riconoscendo nel Diritto Canonico non tanto una legge dominante, un’espressione
di potere autocentrico, un « iussum » dispotico e arbitrario, ma piuttosto una
norma che tende massimamente a interpretare una duplice legge, quella
superiore, divina, e quella interiore, morale, della coscienza, e perciò norma
promovente e proteggente, equilibratrice, quanto meglio è possibile alla nostra
condizione umana, dei diritti e dei correlativi doveri, della libertà e della
responsabilità, della dignità della persona e nel contempo della sovrana
esigenza del bene comune, e - ciò ch’è proprio della Chiesa - dell’immutabile
sua costituzione unitaria e comunitaria e della sua versatile adattabilità
nelle attività contingenti di lingua e di costume alle peculiari esigenze delle
varie civiltà e delle peculiari condizioni storiche dell’umano consorzio. La
Tradizione avrà, come sempre, ma ora con rinnovato prestigio, nel Diritto
Canonico, una voce sommamente autorevole e gradita, un titolo di sapienza e di
autenticità, ed il suo alimento altresì che sollecita la comunità ecclesiale a
inverarsi nella perenne e non mai del tutto raggiunta perfezione della vocazione
cristiana.
Quante, quante cose suggerirebbe anche
ad un semplice discorso, come questo, un tema di tale ampiezza e di tale
importanza!
Ma Noi lo concluderemo con l’espressione
del Nostro plauso e con la Nostra esortazione per la continuazione dei vostri
studi sul Diritto Canonico e su quello ecclesiastico, tanto più degni del
vostro impegno quanto maggiore il Concilio ne dimostra la nuova fecondità e le
nuove referenze alla vita della Chiesa e a quella, in non piccola parte, della
società moderna.
Lasciate che Noi, messi dalla Provvidenza, con Nostra
confusione, ma con immenso (vorremmo poter dire: incomparabile!(Cfr. Io.
21, 15)) amore a capo visibile della Chiesa, della quale Cristo è il solo e
sommo Capo generatore ed eterno, lasciate che vi invitiamo a guardare la
Chiesa, anche nel suo aspetto esterno, temporale e giuridico, per ciò ch’ella
realmente è, e per ciò a cui è realmente destinata. Il Concilio vi aiuta, quasi
vi obbliga, a questa nuova visione, più profonda e più realistica. Se di
giuridismo e di formalismo non dovrebbero più essere colpevoli gli uomini di
Chiesa, anche quando devono legiferare e governare, vedete che queste accuse
ricadono su quegli studi canonici che si attengono alle vecchie posizioni del
positivismo giuridico, o dello storicismo giuridico. Sappiate anche voi vedere
nella Chiesa, oltre lo schermo della sua profanità, la « societas spiritus » (Phil.
2, 1; S. Aug., Serm. 71, PL 38, 462); non crediate che, venendo ella a
confronto con la società civile, da questa si separi o a questa si opponga,
(Cfr. [link] Gaudium et spes) o in questa
infonda la sua animazione per dominarla,(Cfr. Ep. ad Diognetum, V-VI) o
accordandosi con essa, la Chiesa voglia ancor oggi concedere, o chiedere
privilegi, e non piuttosto, priva ormai di temporale potenza, né ambiziosa di
ricuperarne il peso e il vantaggio, che ella altro desideri se non che
effettivamente le sia assicurato il libero esercizio della sua spirituale e
morale missione, mediante eque, leali e stabili delimitazioni delle rispettive
competenze. Non temetela; anche voi, amatela piuttosto. Vi diremo con S.
Agostino: Amate hanc Ecclesiam, estote in tali Ecclesia, estote talis
Ecclesia! (Serm. 138, PL 38, 769).
E abbiate anche voi la percezione del
riferimento unico, personale e vitale, che questa misteriosa istituzione, la
quale possiamo, sì, chiamare il sacramento della salvezza, ( [link] Lumen
gentium, 48) ha con ciascuno di noi come tramite obbligato e
risolutivo della questione centrale e inevitabile del nostro destino, la
questione religiosa; perché è sempre vera e urgente la parola di Cipriano: «
Affinché uno possa avere Dio come Padre, deve prima avere la Chiesa come madre
». (De cath. unitate, c. 6, PL 4, 503).
A tanto, o Signori e Figli, vi sia
propizia la Nostra Apostolica Benedizione.
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