Titolo,Capitolo,Art.
1 II,1 | Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità
2 III,1 | Vescovi è regolata da norme speciali stabilite dallo stesso Romano
3 III,1 | osservino invece le leggi speciali emanate per quelle circostanze.~
4 IV | salve restando le norme speciali sulla precedenza stabilite
5 IV,2 | invii, secondo le norme speciali stabilite, la relazione
6 IV,5 | che gli altri eseguano le speciali norme che il diritto comune
7 IV,6 | Metropolita osservi le norme speciali proposte dal Sinodo dei
8 VI,1 | necessità della Chiesa e le doti speciali del candidato all’episcopato.~
9 VI,1 | volta che lo richiedono speciali circostanze, oppure quando
10 VII,1,2 | in determinati casi per speciali circostanze la Sede Apostolica
11 VII,1,3 | successione, provvisto di speciali potestà.~Can. 213~(= CIC83,
12 VII,1,5 | Romano Pontefice per gravi e speciali cause affida il governo
13 VII,2,1 | cose che si riferiscono a speciali necessità o all’utilità
14 VIII | del popolo di Dio che, per speciali circostanze, non viene eretta
15 X,1 | comprendere fra l’altro norme più speciali riguardo alla formazione
16 X,1,1 | tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono essere
17 X,1,1 | dei chierici adattate alle speciali circostanze e vengono definiti
18 XII,1,1 | volta che ragioni veramente speciali a suo giudizio lo consigliano.~§
19 XII,1,3 | sede del noviziato; in casi speciali e in via eccezionale, per
20 XII,1,3 | consiglio, non riducano per speciali motivi il tempo del noviziato,
21 XVI,6,2 | Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica.~
22 XVIII | Chiesa sui iuris con norme speciali di diritto particolare sotto
23 XXVII,1 | eparchiale o il giudice, in casi speciali, non ritenga che si può
24 XXVIII,1,2| ordinario, nonché le norme speciali sulle cause che riguardano
25 XXIX,1 | Sedis, a meno che in casi speciali non sia prescritto un altro
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