Titolo,Capitolo,Art.
1 XXVII,1 | 1408~La pena non vincola il reo, se non dopo che è stata
2 XXVII,1 | punizione affrettata del reo insorgeranno mali maggiori;~
3 XXVII,1 | una pena più mite, se il reo è emendato e si è provveduto
4 XXVII,1 | danno, oppure se lo stesso reo è stato punito sufficientemente
5 XXVII,1 | entro equi limiti, se il reo ha commesso più delitti
6 XXVII,1 | determinato dal giudice, il reo non abbia commesso nuovamente
7 XXVII,1 | legge viene cambiata, al reo si deve applicare la legge
8 XXVII,1 | 4. La pena vincola il reo in qualunque luogo, anche
9 XXVII,1 | modo all’emendazione del reo e alla riparazione del danno
10 XXVII,1 | il giudice può punire il reo più gravemente di quanto
11 XXVII,1 | dove attualmente dimora il reo, dopo aver consultato però
12 XXVII,1 | pena può essere data al reo anche a sua insaputa, o
13 XXVII,1 | utile a tutelare la fama del reo o sia necessario a riparare
14 XXVII,1 | remissione della pena se il reo non è sinceramente pentito
15 XXVII,1 | pene, eccetto quelle che il reo nella domanda abbia taciuto
16 XXVII,1 | necessario, all’infamia del reo.~Can. 1428~Se la gravità
17 XXVII,1 | Gerarca può sottoporre il reo a vigilanza nel modo determinato
18 XXVII,1 | diritto di abitare se il reo lo ha in ragione dell’ufficio,
19 XXVII,1 | divieto è sospeso mentre il reo è in pericolo di morte.~(
20 XXVII,2 | il Romano Pontefice, il reo sia punito con la scomunica
21 XXVIII,1,2| CIC83, C.1727) §1. Il reo può interporre appello,
22 XXVIII,2 | accettazione da parte del reo.~Can. 1487~§1. Il ricorso
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