Titolo,Capitolo,Art.
1 III,2 | Hanno bisogno di questa conferma e promulgazione, per aver
2 V | dal Romano Pontefice la conferma della sua elezione.~§3.
3 V | elezione.~§3. Ottenuta la conferma, l’eletto deve emettere,
4 V | episcopale.~§4. Se invece la conferma viene negata, la nuova elezione
5 VII,1,4 | non ha bisogno di alcuna conferma; egli informi al più presto
6 VII,2,2 | ha sempre bisogno della conferma del Vescovo eparchiale.~§
7 XII,1,3 | eletti necessitino della conferma del competente Superiore
8 XX,1 | preceduta un’elezione, per conferma della stessa o, se l’elezione
9 XX,1 | elezione non ha bisogno di conferma, per accettazione dell’eletto;~
10 XX,1,1 | competente anche dopo la conferma, purché consti a norma di
11 XX,1,1 | elezione, se non ha bisogno di conferma, ottiene subito di pieno
12 XX,1,1 | il diritto a esigere la conferma della elezione.~Can. 959~(=
13 XX,1,1 | la elezione ha bisogno di conferma, deve, non oltre otto giorni
14 XX,1,1 | per mezzo di un altro, la conferma dall’autorità competente;
15 XX,1,1 | impedimento dal chiedere la conferma.~(cf CIC83, C.179 §4) §2.
16 XX,1,1 | 2. Prima di ricevere la conferma non è lecito all’eletto
17 XX,1,1 | non è lecito negare la conferma.~§2. Ricevuta la conferma,
18 XX,1,1 | conferma.~§2. Ricevuta la conferma, l’eletto ottiene di pieno
19 XX,1,2 | competente; se non è richiesta la conferma, la postulazione deve essere
20 XXIII,3 | consiglio, il consenso o la conferma per alienare dei beni ecclesiastici,
21 XXIII,3 | consiglio, il consenso o la conferma prima di essere informati
22 XXIII,3 | consiglio, il consenso oppure la conferma sono da ritenere come non
|