Titolo,Capitolo,Art.
1 XII,1,2| Superiori dei monasteri, le Sinassi e gli economi~Can. 441~(
2 XII,1,2| monasteri i Superiori e le Sinassi hanno quella potestà che
3 XII,1,2| sui iuris è eletto nella Sinassi riunita a norma del tipico
4 XII,1,2| mezzo di un altro, alla Sinassi di elezione.~§2. Nella elezione
5 XII,1,2| confederato, presiede alla Sinassi di elezione, personalmente
6 XII,1,2| rinuncia dall’ufficio alla Sinassi, alla quale spetta di accettarla.~
7 XII,1,2| CIC83, C.626) I membri della Sinassi di elezione si premurino
8 XII,1,2| e le relazioni verso la Sinassi e il Superiore del monastero,
9 XII,1,2| causa dal Superiore o dalla Sinassi secondo il tipico.~§2. Terminato
10 XII,1,2| iuris col consenso della Sinassi.~Can. 488~§1. Colui che
11 XII,1,2| del suo consiglio o della Sinassi a norma del tipico, oppure
12 XII,1,3| degli offerenti, spetta alla Sinassi generale a meno che gli
13 XII,1,3| congregazione.~2° I Superiori, le Sinassi e gli economi~negli ordini
14 XII,1,3| congregazioni i Superiori e le Sinassi hanno quella potestà che
15 XII,1,3| però, i Superiori e le Sinassi hanno inoltre la potestà
16 XII,1,3| CIC83, C.631 §1) §1. La Sinassi generale, che è la superiore
17 XII,1,3| inviare liberamente alla Sinassi generale i suoi desideri
18 XII,1,3| cf CIC83, C.668 §4) 3° la Sinassi generale è competente a
19 XII,1,3| congregazione, approvata dalla Sinassi generale o dai Superiori
20 XII,1,3| tratta di un monastero, della Sinassi.~§2. Un membro può passare
21 XII,1,3| tratta di un monastero, della Sinassi.~§3. In tutti gli altri
|