Titolo,Capitolo,Art.
1 IV,1 | sia stabilito che, dopo un conveniente numero di scrutini, almeno
2 IV,2 | purché si provveda al loro conveniente sostentamento, alcuni Vescovi
3 VII,1,2 | a norma del diritto, al conveniente sostentamento, alla regolare
4 VII,2,3 | quanto segue:~1° una parte conveniente dei membri sia eletta, a
5 X,1,1 | in modo che, sia per il conveniente numero di alunni, sia per
6 X,1,2 | seminario minore conservino un conveniente rapporto con le proprie
7 X,3 | regno dei cieli e tanto conveniente per il sacerdozio, dev’essere
8 X,3 | chierici hanno diritto a un conveniente sostentamento e quindi di
9 X,3 | se sono coniugati, una conveniente previdenza e sicurezza sociale,
10 XI | diritto che si provveda alla conveniente previdenza e sicurezza sociale,
11 XII,1,3 | spazio di tempo determinato e conveniente, a meno che gli statuti
12 XV,1 | insieme usando una libertà conveniente, spiegare e difendere la
13 XVI,4 | penitenti entro un tempo conveniente di modo che, senza loro
14 XVI,4 | somministri la medicina conveniente alla malattia, imponendo
15 XIX,1,2 | sono costituite per un fine conveniente alla missione della Chiesa,
16 XX,1,1 | elettori nel luogo e nel tempo conveniente per essi; la convocazione,
17 XXVII,1 | munire con sue leggi di una conveniente pena anche una legge divina
18 XXVII,1 | delitto, dandogli un tempo conveniente per il ravvedimento.~§2.
19 XXVII,1 | delitto e che ha inoltre dato conveniente riparazione dello scandalo
20 XXVIII,1,1| Gerarca consideri anche se sia conveniente, al fine di evitare giudizi
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