Titolo,Capitolo,Art.
1 III,1 | funzione.~§3. Contro una sentenza o un decreto del Romano
2 VII,2,2 | del fatto e il testo della sentenza definitiva o del decreto.~
3 X,4 | stato clericale:~1° per sentenza giudiziaria o per decreto
4 XVI,7,1 | colui al quale è vietato con sentenza ecclesiastica di passare
5 XIX,2 | rescisso dal giudice per sentenza, sia su istanza della parte
6 XXI | a un qualsiasi decreto o sentenza.~Can. 986~(= CIC83, C.136)
7 XXVII,1 | che è stata inflitta con sentenza o decreto, salvo il diritto
8 XXVII,1 | oltre alle pene inflitte per sentenza a norma del diritto, il
9 XXVII,1 | divino.~§2. Con la stessa sentenza o col decreto con cui è
10 XXVII,1 | sia definita nella stessa sentenza o decreto con cui è inflitta
11 XXVIII,1,2| discussione il tribunale emetta la sentenza.~(cf CIC83, C.1668 a) §2.
12 XXVIII,1,2| parte dispositiva della sentenza si pubblichi subito (cf
13 XXVIII,1,2| formale intimazione della sentenza, la quale non può mai essere
14 XXVIII,1,2| giudice deve dichiararlo con sentenza e assolvere l’imputato,
15 XXVIII,1,3| che non abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio
16 XXVIII,1,3| così, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve
17 XXVIII,1,3| 1485~(= CIC83, C.1731) La sentenza emessa nel giudizio penale,
18 XXIX,1 | interpretazione data invece a modo di sentenza giudiziale, oppure di atto
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