Titolo,Capitolo,Art.
1 XII,1,2 | imminente e gravissimo scandalo esterno, sia di un danno nei riguardi
2 XII,1,3 | potestà di governo per il foro esterno e interno a norma degli
3 XVI,4 | nessun modo, nel governo esterno, di una notizia sui peccati
4 XVI,7,2 | può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto.~Can.
5 XVI,7,2 | convalida concessa per il foro esterno e questa venga annotata
6 XVI,7,2 | altra dispensa per il foro esterno, anche se poi l’impedimento
7 XVI,7,4 | consti di esse nel foro esterno e con cui la parte acattolica
8 XVI,7,5 | timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente,
9 XVI,7,6 | convalidato per il foro esterno o dichiarato nullo o sciolto
10 XVI,7,8 | constare legittimamente in foro esterno dell’interpellanza fatta
11 XIX,2 | per violenza inferta dall’esterno a una persona, a cui essa
12 XXI | potestà di governo di foro esterno, altra di foro interno,
13 XXI | destinato ad avere nel foro esterno non vengono riconosciuti
14 XXI | Chiesa supplisce, per il foro esterno e interno, la potestà esecutiva
15 XXII | che sono posti nel foro esterno da qualsiasi legittima potestà
16 XXVII,1 | Gerarca il suo delitto in foro esterno, mosso da sincera penitenza,
17 XXVII,2 | con scandalo in un peccato esterno contro la castità, sia punito
18 XXIX,3 | amministrativo che riguarda il foro esterno, fermi restando i cann.
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