Titolo,Capitolo,Art.
1 IV | presiede, a norma del diritto approvato dalla suprema autorità della
2 IV,2 | diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice.~Can.
3 VII,1,1 | che il diritto particolare approvato dal Romano Pontefice non
4 X,1,1 | qualsiasi altro presbitero approvato dal rettore per la loro
5 XII,1,1 | in comune in un istituto approvato dalla Chiesa, nel quale
6 XII,1,1 | restando quanto è stato approvato dall’autorità superiore;~(
7 XII,1,2 | retto dal proprio tipico approvato dall’autorità competente.~
8 XII,1,2 | istituto di studi superiori approvato dall’autorità ecclesiastica,
9 XII,1,2 | esecuzione se non è stato approvato dall’autorità a cui il monastero
10 XII,1,3 | istituto di studi superiori approvato dall’autorità ecclesiastica.~
11 XII,3 | mandato ad esecuzione se non è approvato dal Vescovo eparchiale o
12 XIII | ecclesiastica che ha eretto o approvato l’associazione.~Can. 577~(
13 XIII | autorità che ha eretto o approvato l’associazione e inoltre,
14 XV,3,1 | a colui che ha fondato o approvato la scuola, a meno che non
15 XV,3,2 | che è stato eretto oppure approvato come tale sia dalla superiore
16 XVI,3 | offrono, conforme all’uso approvato dalla Chiesa, per la celebrazione
17 XVI,8,3 | particolare della Chiesa sui iuris approvato dalla Sede Apostolica, col
18 XXIII,2 | un accurato inventario, approvato dal Gerarca, dei beni affidati
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