Titolo,Capitolo,Art.
1 XII,1,1 | 4. I religiosi che hanno commesso un delitto fuori della casa
2 XVI,4 | fedeli cristiani che, avendo commesso dei peccati dopo il battesimo,
3 XVI,6,2 | il ministero;~2° chi ha commesso il delitto di apostasia,
4 XVI,6,2 | dallo stesso voto;~4° chi ha commesso omicidio volontario oppure
5 XVI,6,2 | ordini sacri;~2° chi ha commesso i delitti o gli atti di
6 XVI,7,8 | causa o anche lui abbia commesso adulterio.~§2. Si ha tacito
7 XXVII,1 | equi limiti, se il reo ha commesso più delitti e il cumulo
8 XXVII,1 | intera vita onesta, abbia commesso un delitto per la prima
9 XXVII,1 | giudice, il reo non abbia commesso nuovamente un delitto; in
10 XXVII,1 | 4°) §2. Colui però che ha commesso un delitto tra il quattordicesimo
11 XXVII,1 | 1326) Se un delitto è stato commesso da un recidivo, o se c’è,
12 XXVII,1 | sinceramente pentito del delitto commesso e se non ha provveduto convenientemente
13 XXVII,2 | CIC83, C.1368) Colui che ha commesso spergiuro davanti all’autorità
14 XXVII,2 | lo stesso delitto è stato commesso contro il Metropolita, il
15 XXVII,2 | se questo delitto è stato commesso contro il Patriarca o perfino
16 XXVII,2 | CIC83, C.1397) §1. Chi ha commesso un omicidio, sia punito
17 XXVIII,1,2| che il delitto non è stato commesso dall’imputato, il giudice
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