Titolo,Capitolo,Art.
1 III,1 | potestà dal momento dell’accettazione; se invece l’eletto è privo
2 V | arcivescovile maggiore, dopo l’accettazione dell’eletto, deve informare
3 VII,1,1 | la Sede Apostolica dell’accettazione della elezione e del giorno
4 VII,1,2 | al Patriarca.~§3. Per l’accettazione della rinuncia, il Patriarca
5 XIII | 578~(= CIC83, C.307) §1. L’accettazione dei membri sia fatta a norma
6 XVI,4 | confessione a lui fatta e con l’accettazione di un’adeguata soddisfazione,
7 XX,1 | bisogno di conferma, per accettazione dell’eletto;~3° se l’ha
8 XX,1,1 | convalidata dalla successiva accettazione; può tuttavia essere eletto
9 XX,1,1 | CIC83, C.178) L’eletto con l’accettazione della elezione, se non ha
10 XX,1,1 | computare dal giorno dell’accettazione della elezione, chiedere
11 XX,2,1 | tratta; se non ha bisogno di accettazione, ha effetto immediato.~Can.
12 XX,2,1 | intimata al rinunciante l’accettazione della rinuncia; se però
13 XX,2,1 | se però entro tre mesi l’accettazione della rinuncia non è stata
14 XX,2,1 | solamente prima che la sua accettazione sia stata intimata.~§3.
15 XXIII,4 | finalità che, al tempo dell’accettazione degli oneri, potevano essere
16 XXVIII,2 | per iscritto della loro accettazione da parte del reo.~Can. 1487~§
17 XXIX,3,3 | e vale prima della sua accettazione, se non appare diversamente
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