CANONI
PRELIMINARI
Can. 1
(cf CIC83,
C.1) I canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali
cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina,
non sia espressamente stabilito diversamente.
Can. 2
(cf CIC83,
C.6 §2) I canoni del Codice, nei quali per lo più
è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono
essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto.
Can. 3
(cf CIC83,
C.2) Anche se il Codice si riferisce spesso alle prescrizioni dei libri
liturgici, per lo più non decide in materia liturgica; perciò
queste prescrizioni devono essere osservate diligentemente, a meno che non
siano contrarie ai canoni del Codice.
Can. 4
(= CIC83,
C.3) I canoni del Codice non abrogano né derogano alle convenzioni
stipulate oppure approvate dalla Santa Sede con nazioni o con altre
società politiche; le stesse perciò continuano tuttora ad aver
vigore non ostando per nulla le prescrizioni contrarie del Codice.
Can. 5
(= CIC83,
C.4) I diritti acquisiti come pure i privilegi concessi dalla Sede Apostolica
fino al presente a persone fisiche o giuridiche e che sono in uso e non sono
stati revocati, rimangono integri, a meno che non siano espressamente revocati
dai canoni del Codice.
Can. 6
(cf CIC83,
C.6) Con l’entrata in vigore del Codice:
1° sono
abrogate tutte le leggi di diritto comune o di diritto particolare che sono
contrarie ai canoni del Codice, oppure che riguardano una
materia che è stata integralmente ordinata nel Codice;
2° sono
revocate tutte le consuetudini che sono riprovate dai canoni del Codice, oppure quelle che sono
contrarie a essi, ma non le centenarie o immemorabili.
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