TITOLO
X
I
CHIERICI
Can. 323
(cf CIC83,
C.207 §1) §1. I chierici, che sono chiamati anche ministri sacri, sono dei
fedeli cristiani che, eletti dall’autorità ecclesiastica competente,
mediante il dono dello Spirito Santo ricevuto nella sacra ordinazione, sono
deputati a essere ministri della Chiesa partecipando alla missione e alla
potestà di Cristo Pastore.
§2. I
chierici a motivo della sacra ordinazione sono distinti, per divina
istituzione, da tutti gli altri fedeli cristiani.
Can. 324
I chierici,
congiunti tra loro nella comunione gerarchica e costituiti nei vari gradi,
partecipano in modo diverso dell’unico ministero ecclesiastico divinamente
istituito.
Can. 325
(= CIC83,
C.1009) I chierici, in ragione della sacra ordinazione, si distinguono in
Vescovi, presbiteri e diaconi.
Can. 326
I chierici
sono costituiti nei gradi dell’ordine mediante la stessa sacra ordinazione; ma
non possono esercitare la potestà se non a norma del diritto.
Can. 327
Se oltre ai
Vescovi, ai presbiteri o ai diaconi, anche altri ministri, costituiti in un
ordine minore e generalmente chiamati chierici minori, sono ammessi o istituiti
a servizio del popolo di Dio o a esercitare funzioni della sacra liturgia,
costoro sono regolati soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui
iuris.
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