Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

CCEO

IntraText CT - Lettura del testo

  • TITOLO X I CHIERICI
    • Capitolo I LA FORMAZIONE DEI CHIERICI
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

Capitolo I

LA FORMAZIONE DEI CHIERICI

Can. 328

(cf CIC83, C.232) E’ diritto e dovere proprio della Chiesa formare i chierici e gli altri suoi ministri; questo dovere si esercita in modo singolare e più intenso nell’erezione e nel governo dei seminari.

Can. 329

(cf CIC83, C.233 §1) §1. L’opera di promozione delle vocazioni, specialmente per i ministeri sacri, appartiene all’intera comunità cristiana, la quale per la sua corresponsabilità dev’essere sollecita alle necessità del ministero della Chiesa universale:

abbiano cura i genitori, i maestri e gli altri primi educatori della vita cristiana, animando le famiglie e le scuole con spirito evangelico, che i fanciulli e i giovani possano ascoltare liberamente e rispondere volentieri al Signore che li chiama per mezzo dello Spirito Santo;

i chierici e anzitutto i parroci si impegnino a discernere e incoraggiare le vocazioni sia negli adolescenti sia negli altri, anche di età più avanzata;

spetta in primo luogo al Vescovo eparchiale incitare il suo gregge, unendo le forze con gli altri Gerarchi, per promuovere le vocazioni e coordinare le iniziative.

§2. Si provveda per diritto particolare affinché siano istituite in tutte le Chiese delle opere sia regionali sia, per quanto è possibile, eparchiali per promuovere le vocazioni; queste opere devono essere aperte alle necessità della Chiesa universale, specialmente missionarie.

Can. 330

(cf CIC83, C.242 §1) §1. Spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al Consiglio dei Gerarchi emanare un piano di formazione dei chierici nel quale si deve spiegare più dettagliatamente il diritto comune per i seminari situati entro i confini del territorio della propria Chiesa; in tutti gli altri casi invece tocca al Vescovo eparchiale preparare un simile piano, proprio della sua eparchia, fermo restando il can. 150, §3; spetta a queste stesse autorità anche modificare questo piano.

§2. Il piano di formazione dei chierici, anche mediante convenzioni, può essere comune a un’intera regione o nazione, anzi anche alle altre chiese sui iuris, con l’avvertenza però che l’indole dei riti non ne scapiti.

(cf CIC83, C.243) §3. Il piano di formazione dei chierici, osservando fedelmente il diritto comune e tenuta presente la tradizione della propria Chiesa sui iuris, deve comprendere fra l’altro norme più speciali riguardo alla formazione personale, spirituale, dottrinale e pastorale degli alunni, come pure le singole discipline da insegnare e inoltre il regolamento dei corsi e degli esami.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License