Capitolo
I
LA
FORMAZIONE DEI CHIERICI
Can. 328
(cf CIC83,
C.232) E’ diritto e dovere proprio della Chiesa formare i chierici e gli altri
suoi ministri; questo dovere si esercita in modo singolare e più intenso
nell’erezione e nel governo dei seminari.
Can. 329
(cf CIC83,
C.233 §1) §1. L’opera di promozione delle vocazioni, specialmente per i
ministeri sacri, appartiene all’intera comunità cristiana, la quale per
la sua corresponsabilità dev’essere sollecita alle necessità del ministero della Chiesa universale:
1° abbiano
cura i genitori, i maestri e gli altri primi educatori della vita cristiana,
animando le famiglie e le scuole con spirito evangelico, che i fanciulli e i
giovani possano ascoltare liberamente e rispondere volentieri al Signore che li
chiama per mezzo dello Spirito Santo;
2° i
chierici e anzitutto i parroci si impegnino a discernere e incoraggiare le
vocazioni sia negli adolescenti sia negli altri, anche di età più
avanzata;
3° spetta
in primo luogo al Vescovo eparchiale incitare il suo gregge, unendo le forze
con gli altri Gerarchi, per promuovere le vocazioni e coordinare le iniziative.
§2. Si
provveda per diritto particolare affinché siano istituite in tutte le
Chiese delle opere sia regionali sia, per quanto è possibile, eparchiali
per promuovere le vocazioni; queste opere devono essere aperte alle
necessità della Chiesa universale, specialmente missionarie.
Can. 330
(cf CIC83,
C.242 §1) §1. Spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al
Consiglio dei Gerarchi emanare un piano di formazione dei chierici nel quale si
deve spiegare più dettagliatamente il diritto comune per i seminari
situati entro i confini del territorio della propria Chiesa; in tutti gli altri
casi invece tocca al Vescovo eparchiale preparare un simile piano, proprio
della sua eparchia, fermo restando il can. 150, §3; spetta a queste stesse
autorità anche modificare questo piano.
§2. Il
piano di formazione dei chierici, anche mediante convenzioni, può essere
comune a un’intera regione o nazione, anzi anche alle altre chiese sui iuris,
con l’avvertenza però che l’indole dei riti non ne scapiti.
(cf CIC83,
C.243) §3. Il piano di formazione dei chierici, osservando fedelmente il
diritto comune e tenuta presente la tradizione della propria Chiesa sui iuris,
deve comprendere fra l’altro norme più speciali riguardo alla formazione
personale, spirituale, dottrinale e pastorale degli alunni, come pure le
singole discipline da insegnare e inoltre il regolamento dei corsi e degli
esami.
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