Art.
I
L’erezione
e il governo dei seminari
Can. 331
(# CIC83,
C.234) §1. Nel seminario minore si formano anzitutto coloro che sembrano
presentare indizi di vocazione ai ministeri sacri, per poterla discernere con
più facilità e chiarezza e coltivarla con dedizione; a norma del
diritto particolare possono essere formati anche coloro che, sebbene non
sembrino chiamati allo stato clericale, possono essere formati a esercitare
alcuni ministeri o delle opere di apostolato. Gli altri istituti poi che,
secondo i propri statuti, servono agli stessi fini, anche se differiscono di
nome, sono equiparati al seminario minore.
(cf CIC83,
C.237 .241) §2. Nel seminario maggiore viene coltivata, provata e confermata
più intensamente la vocazione di coloro che, da segni sicuri, sono
già stimati idonei ad assumere stabilmente i sacri ministeri.
Can. 332
(cf CIC83,
C.234) §1. Il seminario minore sia eretto in ogni eparchia, se lo richiede il
bene della Chiesa e se lo permettono le forze e le risorse.
§2. Si deve
erigere un seminario maggiore che serva o a un’eparchia molto ampia oppure, se
non a un’intera Chiesa sui iuris, almeno a diverse eparchie della stessa Chiesa
sui iuris, facendo oppurtune convenzioni, anzi anche a diverse Chiese sui iuris
che hanno un’eparchia nella stessa regione o nazione, in modo che, sia per il
conveniente numero di alunni, sia per la relativa abbondanza di moderatori e di
professori debitamente qualificati, come pure per la sufficienza di mezzi per
il congiungersi delle forze migliori, si provveda a una formazione per nulla
manchevole.
Can. 333
Anche se
è desiderabile che agli alunni di una Chiesa sui iuris sia riservato un
seminario, prima di tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono
essere ammessi nello stesso seminario alunni anche di altre Chiese sui iuris.
Can. 334
(cf CIC83,
C.237) §1. Il seminario per la propria eparchia è eretto dal Vescovo
eparchiale; il seminario comune a diverse eparchie è eretto dai Vescovi
eparchiali delle stesse eparchie, o dall’autorità superiore, col
consenso però del Consiglio dei Gerarchi se si tratta del Metropolita
della Chiesa metropolitana sui iuris ; oppure col consenso del Sinodo dei
Vescovi della Chiesa patriarcale, se si tratta del Patriarca.
§2. I
Vescovi eparchiali, per i cui sudditi è stato eretto un seminario
comune, non possono erigere validamente un altro seminario senza il consenso
dell’autorità che ha eretto il seminario comune, oppure, se si tratta di
un seminario eretto dagli stessi Vescovi eparchiali, senza l’unanime consenso
delle parti che si sono accordate o senza il consenso dell’autorità
superiore.
Can. 335
(= CIC83,
C.238) §1. Il seminario legittimamente eretto è, per il diritto stesso,
persona giuridica.
§2. In
tutti gli affari giuridici del seminario, il rettore lo rappresenta, a meno che
il diritto particolare o gli statuti del seminario non stabiliscano
diversamente.
Can. 336
(cf CIC83,
C.263) §1. Il seminario comune a diverse eparchie è soggetto al Gerarca
designato da coloro che hanno eretto il seminario.
(= CIC83,
C.262) §2. Il seminario è esente dal governo parrocchiale; per tutti
coloro che si trovano nel seminario svolge l’ufficio di parroco, ad eccezione
della materia matrimoniale e fermo restando il can. 734, il rettore del
seminario o il suo delegato.
Can. 337
(cf CIC83,
C.239 §3) §1. Il seminario abbia i propri statuti nei quali siano determinati
anzitutto il fine speciale del seminario e la competenza delle autorità;
si stabiliscano inoltre il modo della nomina o della elezione, la durata
nell’ufficio, i diritti e i doveri e la giusta remunerazione dei moderatori,
degli ufficiali e dei professori e dei consiglieri, come pure i metodi coi
quali essi, anzi anche gli alunni, partecipano alla cura del rettore
soprattutto nell’osservanza della disciplina del seminario.
(cf CIC83,
C.243) §2. Il seminario abbia anche il proprio direttorio nel quale si
applicano le norme del piano di formazione dei chierici adattate alle speciali
circostanze e vengono definiti in modo più concreto i punti più
importanti della disciplina del seminario che riguardano, nel rispetto degli
statuti, la formazione degli alunni e la vita quotidiana e l’ordine dell’intero
seminario.
§3. Gli
statuti del seminario hanno bisogno dell’approvazione dell’autorità che
ha eretto il seminario e alla quale compete, quando occorre, di modificarli;
queste cose, nei riguardi del direttorio, spettano all’autorità
determinata negli statuti.
Can. 338
(cf CIC83,
C.239 §1) §1. In ogni seminario vi siano il rettore e, se occorre, l’economo e
gli altri moderatori e ufficiali.
(cf CIC83,
C.260) §2. E’ compito del rettore curare, a norma degli statuti, il governo
generale del seminario, sollecitare tutti all’osservanza degli statuti e del
direttorio del seminario, coordinare l’attività degli altri moderatori e
ufficiali, e favorire l’unità e la collaborazione di tutto il seminario.
Can. 339
(cf CIC83,
C.239 §2) §1. Vi sia inoltre almeno un padre spirituale distinto dal rettore;
oltre che da lui, gli alunni possono recarsi liberamente da qualsiasi altro
presbitero approvato dal rettore per la loro direzione spirituale.
(cf CIC83,
C.240 §1) §2. Oltre ai confessori ordinari, siano designati o invitati anche
altri confessori, fermo restando il pieno diritto degli alunni di recarsi da
qualunque confessore, anche fuori del seminario, salva restando la disciplina
del seminario.
(cf CIC83,
C.240 §2) §3. Nell’esprimere un giudizio sulle persone non è lecito
chiedere il voto dei confessori o dei padri spirituali.
Can. 340
(cf CIC83,
C.253 §1) §1. Se si istituiscono nello stesso seminario i corsi per
l’insegnamento delle discipline, vi deve essere un adeguato numero di
professori scelti con cura, ciascuno veramente esperto nella sua scienza, e
che, nel caso di un seminario maggiore, abbiano conseguito i gradi accademici
adeguati.
(CIC83,
C.254) §2. I professori, mediante una preparazione costantemente aggiornata e
cooperando concordemente tra loro e con i moderatori del seminario, concorrano
alla formazione integrale dei futuri ministri della Chiesa, solleciti
dell’unità della fede e della formazione nella diversità delle
discipline.
(cf CIC83,
C.252 §3) §3. I professori delle scienze sacre, seguendo le orme dei santi
Padri e dei collaudati Dottori della Chiesa specialmente dell’Oriente,
s’impegnino a illustrare la dottrina attingendo da questo eccellentissimo
tesoro da loro trasmesso.
Can. 341
(= CIC83,
C.264) §1. Compete all’autorità che ha eretto il seminario aver cura che
si provveda alle spese del seminario anche per mezzo di tributi o di offerte,
di cui ai cann. 1012 e 1014.
(= CIC83,
C.264) §2. Sono soggette al tributo per il seminario anche le case dei
religiosi, a meno che non si sostengano solo con elemosine, oppure vi sia
attualmente una sede di studi di cui ai cann. 471, §2 e 536, §2.
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