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  • TITOLO X I CHIERICI
    • Capitolo I LA FORMAZIONE DEI CHIERICI
      • Art. II La formazione ai ministeri
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Art. II

La formazione ai ministeri

Can. 342

(= CIC83, C.241 §1) §1. Si ammettano in seminario solo gli alunni che risultino, dai documenti richiesti a norma degli statuti, di essere abili.

(CIC83, C.241 §2) §2. Nessuno sia accolto se non consta con certezza che ha ricevuto i sacramenti del battesimo e della crismazione del santo myron.

§3. Coloro che anteriormente sono stati alunni in un altro seminario o in qualche istituto religioso o in una società di vita comune a guisa dei religiosi non siano ammessi se non dopo aver ottenuto la testimonianza del rettore o del Superiore, specialmente sulla causa della dimissione o dell’uscita.

Can. 343

Gli alunni, anche se ammessi in un seminario di un’altra chiesa sui iuris o in un seminario comune a più Chiese sui iuris, siano formati secondo il rito proprio: la consuetudine contraria è riprovata.

Can. 344

§1. Gli adolescenti e i giovani che vivono nel seminario minore conservino un conveniente rapporto con le proprie famiglie e coi loro coetanei di cui hanno bisogno per una sana crescita psicologica, specialmente affettiva; si eviti con cura tuttavia tutto ciò che, secondo le sane norme della psicologia e della pedagogia, può diminuire in qualsiasi modo la libera scelta dello stato.

§2. Gli alunni, aiutati da un’opportuna direzione spirituale, si abituino a prendere decisioni personali e responsabili alla luce del Vangelo e a coltivare costantemente le varie doti del loro ingegno senza trascurare nessuna virtù che si addice alla natura umana.

§3. Il curricolo degli studi del seminario minore deve comprendere tutto quello che in ciascuna nazione è richiesto per iniziare gli studi superiori e anche, permettendolo il piano degli studi, quelle cose che sono particolarmente utili per assumersi i ministeri sacri; si curi ordinariamente che gli alunni conseguano il titolo civile di studio per poter così proseguire gli studi anche altrove, se si arriva a questa scelta.

§4. Gli alunni di età più matura siano formati sia nel seminario sia in un istituto speciale, tenendo conto anche della precedente formazione di ciascuno.

Can. 345

La formazione degli alunni sia completata nel seminario maggiore supplendo magari a ciò che è mancato in casi singoli alla formazione nel seminario minore, integrando fra loro la formazione spirituale, intellettuale e pastorale, in modo da farli diventare ministri di Cristo in mezzo alla sua Chiesa, luce e sale del mondo contemporaneo.

Can. 346

(cf CIC83, C.244) §1. Coloro che aspirano ai sacri ministeri siano formati a coltivare nello Spirito Santo un’intima familiarità con Cristo e a cercare Dio in tutte le cose affinché, spinti dalla carità di Cristo Pastore, siano solleciti a guadagnare al regno di Dio tutti gli uomini con il dono della propria vita.

§2. Attingano ogni giorno più, anzitutto dalla parola di Dio e dai sacramenti, l’energia per la loro vita spirituale e la forza per il lavoro apostolico:

con la meditazione vigile e costante della parola di Dio e con la fedele spiegazione secondo i Padri, gli alunni si abituino a conformare sempre più la loro vita alla vita di Cristo e, fortificati sempre più nella fede, nella speranza e nella carità, si esercitino a vivere secondo la forma del Vangelo;

(cf CIC83, C.246 §1) partecipino assiduamente alla Divina Liturgia in modo che essa sia la fonte e il culmine anche della vita del seminario, come lo è di tutta la vita cristiana;

imparino a celebrare sempre le lodi divine secondo il proprio rito per trarne alimento per la vita spirituale;

facendo gran conto della direzione spirituale, imparino a fare rettamente l’esame di coscienza e ricevano frequentemente il sacramento della penitenza;

onorino con pietà filiale Santa Maria sempre Vergine, Madre di Dio, che Cristo costituì Madre di tutti gli uomini;

siano coltivati anche gli esercizi di pietà che conducono allo spirito di orazione e che sono forza e riparo della vocazione apostolica, anzitutto quelli che sono stati raccomandati dalla veneranda tradizione della propria Chiesa sui iuris ; comunque si consiglia il ritiro spirituale e l’istruzione sui sacri ministeri, l’esortazione nella via dello spirito;

(cf CIC83, C.245 §2) gli alunni siano educati al «sentire con la Chiesa» e al suo servizio, come pure alla virtù dell’obbedienza e alla fraterna collaborazione;

siano aiutati a coltivare anche tutte le altre virtù che hanno grande rilevanza nella loro vocazione, come il discernimento degli spiriti, la castità, la fortezza d’animo; tengano in grande considerazione e coltivino anche quelle virtù che sono molto apprezzate tra gli uomini e che danno pregio al ministro di Cristo, come la sincerità d’animo, la costante cura della giustizia, lo spirito di povertà, la fedeltà alla parola data, la gentilezza del tratto, la modestia nel parlare congiunta con la carità.

§3. Le norme disciplinari del seminario siano applicate secondo la maturità degli alunni, affinché mentre gli alunni imparano a controllarsi, usando saggiamente la libertà, si abituino ad agire spontaneamente e diligentemente.

Can. 347

(cf CIC83, C.248) L’insegnamento dottrinale deve tendere a far acquisire agli alunni, forniti della cultura generale del loro ambiente e del loro tempo e scrutando gli sforzi e le conquiste dell’ingegno umano, un’ampia e solida dottrina nelle scienze sacre in modo che, istruiti in una più piena intelligenza della fede e fortificati dalla luce di Cristo maestro, possano illuminare gli uomini del loro tempo in modo più efficace e servire la verità.

Can. 348

(CIC83, C.250) §1. Per coloro che sono destinati al sacerdozio, gli studi del seminario maggiore devono comprendere, fermo restando il can. 345, i corsi filosofici e teologici, che possono essere compiuti o successivamente o congiuntamente; questi stessi studi devono abbracciare almeno un sessennio completo in modo che il tempo dedicato alle discipline filosofiche raggiunga un intero biennio e quello impegnato per gli studi teologici un’intero quadriennio.

§2. I corsi filosofico-teologici prendano l’avvio con l’introduzione al mistero di Cristo e all’economia della salvezza e non siano conclusi senza che sia mostrata, tenuto conto dell’ordine o gerarchia delle verità della dottrina cattolica, la relazione e la coerente composizione di tutte le discipline tra loro.

Can. 349

(cf CIC83, C.251) §1. L’insegnamento della filosofia deve tendere a completare la formazione nelle scienze umane; perciò, tenendo presente la sapienza antica e moderna sia dell’intera famiglia umana sia specialmente della propria cultura, si cerchi di conoscere prima di tutto il patrimonio filosofico perennemente valido.

§2. I corsi storici e sistematici siano dati in modo tale che gli alunni, mediante un acuto senso critico, possano distinguere più facilmente il vero dal falso e, con mente aperta a Dio che parla, siano in grado di continuare rettamente la ricerca teologica e siano meglio preparati a esercitare i ministeri dialogando anche con gli intellettuali di oggi.

Can. 350

(cf CIC83, C.252 §1) §1. Le discipline teologiche siano insegnate alla luce della fede in modo che gli alunni penetrino profondamente la dottrina cattolica attinta dalla divina rivelazione e la esprimano nella loro cultura in modo che essa sia insieme alimento della loro vita spirituale e strumento validissimo per esercitare più efficacemente il ministero.

§2. La Sacra Scrittura deve essere come l’anima di tutta la teologia e informare tutte le discipline sacre; perciò si insegnino, oltre a un metodo accurato di esegesi, i tratti principali dell’economia della salvezza e i temi più rilevanti della teologia biblica.

§3. La liturgia venga insegnata tenendo conto della sua speciale importanza in quanto è la necessaria fonte della dottrina e dello spirito veramente cristiano.

(cf CIC83, C.256 §2) §4. Finché l’unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, l’ecumenismo dev’essere una delle necessarie dimensioni di qualsiasi disciplina teologica.

Can. 351

(cf CIC83, C.256 §2) I professori delle scienze sacre, poiché insegnano su mandato dell’autorità ecclesiastica, trasmettano fedelmente la dottrina da essa proposta e in tutto si sottomettano umilmente al magistero costante e alla guida della Chiesa.

Can. 352

(cf CIC83, C.255) §1. La formazione pastorale deve essere adattata alle situazioni del luogo e del tempo, alle doti degli alunni sia celibi sia coniugati e alle necessità dei ministeri ai quali si preparano.

(cf CIC83, C.256 §1) §2. Gli alunni vengano istruiti anzitutto nell’arte catechetica e omiletica, nella celebrazione liturgica, nell’amministrazione della parrocchia, nel dialogo dell’evangelizzazione coi non credenti o i non cristiani o con i cristiani meno fervorosi, nell’apostolato sociale e degli strumenti della comunicazione sociale, senza trascurare le discipline ausiliarie, come la psicologia e la sociologia pastorale.

(cf CIC83, C.257 §1) §3. Anche se gli alunni si preparano a esercitare i ministeri nella propria Chiesa sui iuris, siano formati a uno spirito veramente universale, per cui siano interiormente pronti ad andare incontro al servizio delle anime in ogni luogo della terra; siano perciò istruiti sulle necessità della Chiesa universale e specialmente sull’apostolato dell’ecumenismo e dell’evangelizzazione.

Can. 353

(cf CIC83, C.258) A norma del diritto particolare vi siano delle esercitazioni ed esperienze che contribuiscano soprattutto a rafforzare la formazione pastorale, come il servizio sociale o caritativo, l’insegnamento catechistico, specialmente però il tirocinio pastorale nel corso della formazione filosofico-teologica e il tirocinio diaconale prima dell’ordinazione presbiterale (CIC83, C.1032 §2).

Can. 354

(cf CIC83, C.236) La formazione propria da impartire ai diaconi non destinati al sacerdozio sia adattata, ispirandosi alle norme sopra riferite, in modo tale che il curricolo degli studi duri almeno per un triennio, tenendo conto delle tradizioni della propria Chiesa sui iuris sulla diaconia della liturgia, della parola e della carità.

Can. 355

(cf CIC83, C.1027) Gli ordinandi siano debitamente istruiti sugli obblighi dei chierici e vengano educati ad accoglierli e ad adempierli con grande generosità.

Can. 356

§1. Il rettore del seminario invii ogni anno una relazione sul progresso della formazione degli alunni al rispettivo Vescovo eparchiale, oppure eventualmente al Superiore maggiore; riferisca poi sullo stato del seminario a coloro che hanno eretto il seminario.

(cf CIC83, C.259 §2) §2. Il Vescovo eparchiale o il Superiore maggiore, al fine di provvedere alla formazione dei loro alunni, visitino frequentemente il seminario, particolarmente se si tratta di coloro che devono essere promossi agli ordini sacri.




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