Capitolo
II
L’ASCRIZIONE
DEI CHIERICI A UN’EPARCHIA
Can. 357
(cf CIC83,
C.265) §1. Qualsiasi chierico deve essere ascritto come chierico a un’eparchia,
o a un esarcato, o a un istituto religioso, o a una società di vita
comune a guisa dei religiosi, oppure a un istituto o a un’associazione che
abbia ottenuto dalla Sede Apostolica il diritto di ascriversi dei chierici
oppure, entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dal
Patriarca col consenso del Sinodo permanente.
§2.
Ciò che è stabilito circa l’ascrizione dei chierici a un’eparchia
e la dimissione da essa, vale anche, con i dovuti riferimenti, delle altre
persone giuridiche sopra indicate, come pure, se così lo comporta il
diritto particolare, della stessa Chiesa patriarcale, a meno che non sia stato
espressamente disposto diversamente dal diritto.
Can. 358
(cf CIC83,
C.266 §1) Per mezzo dell’ordinazione diaconale uno è ascritto come
chierico all’eparchia per il cui servizio è ordinato, a meno che, a
norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, non sia già
stato ascritto alla stessa eparchia.
Can. 359
(= CIC83,
C.267 §1) Perché un chierico già ascritto a un’eparchia possa
validamente passare a un’altra eparchia, deve ottenere dal suo Vescovo
eparchiale una lettera di dimissione sottoscritta dal medesimo e parimenti una
lettera di ascrizione dal Vescovo eparchiale della eparchia a cui desidera
essere ascritto, sottoscritta dal medesimo.
Can. 360
(cf CIC83,
C.268 §1) §1. La trasmigrazione di un chierico in altra eparchia, conservando
l’ascrizione, avviene per un tempo determinato, rinnovabile anche più
volte, per mezzo di una convenzione scritta, stipulata tra due Vescovi
eparchiali, nella quale sono stabiliti i diritti e i doveri del chierico o delle parti.
§2.
Trascorso un quinquennio dalla legittima trasmigrazione, il chierico è
ascritto per il diritto stesso all’eparchia ospitante se, a questa sua
volontà manifestata per iscritto ai due Vescovi eparchiali, nessuno dei
due entro quattro mesi ha contradetto per iscritto.
Can. 361
(= CIC83,
C.271 §1 a) Non venga negato, se non per vera necessità della propria
eparchia o della Chiesa sui iuris, a un chierico sollecito verso la Chiesa
universale, specialmente in ragione dell’evangelizzazione, il passaggio o la
trasmigrazione in un’altra eparchia che soffre di grave penuria di chierici,
purché egli sia preparato e adatto ad esercitare i ministeri.
Can. 362
(cf CIC83,
C.271 §3) §1. Per una giusta causa un chierico può essere richiamato
dalla trasmigrazione dal proprio Vescovo eparchiale o essere rimandato dal
Vescovo eparchiale ospitante rispettando le convenzioni stipulate e
l’equità.
(cf CIC83,
C.271 §2) §2. A chi ritorna legittimamente dalla trasmigrazione nella propria
eparchia devono essere conservati e assicurati tutti i diritti che avrebbe se
avesse esercitato in essa il sacro ministero.
Can. 363
(cf CIC83,
C.272) Non possono ascrivere un chierico all’eparchia, né da essa
dimetterlo, o concedere validamente a un chierico la licenza di trasmigrazione:
1°
l’Amministratore della Chiesa patriarcale senza il consenso del Sinodo
permanente; l’Esarca patriarcale e l’Amministratore dell’eparchia senza il
consenso del Patriarca;
2° in tutti
gli altri casi, l’Amministratore dell’eparchia se non dopo un anno dalla
vacanza della sede eparchiale e col consenso del collegio dei consultori
eparchiali.
Can. 364
(cf CIC83,
C.267 §2) L’ascrizione di un chierico a un’eparchia non cessa se non con una
valida ascrizione a un’altra eparchia o con la perdita dello stato clericale.
Can. 365
(cf CIC83,
C.269) §1. Per il lecito passaggio o la trasmigrazione sono richieste delle
giuste cause quali sono l’utilità della Chiesa o il bene dello stesso
chierico; la licenza però non sia rifiutata, a meno che non esistano
cause gravi.
§2. Se lo
comporta il diritto particolare di una Chiesa sui iuris, per il lecito
passaggio all’eparchia di un’altra Chiesa sui iuris si richiede anche che il
Vescovo eparchiale, che dimette il chierico, ottenga il consenso
dell’autorità determinata dallo stesso diritto particolare.
Can. 366
(cf CIC83,
C.269) §1. Il Vescovo eparchiale non ascriva alla sua eparchia un chierico
estraneo, a meno che:
1° lo
esigano le necessità o l’utilità dell’eparchia;
2° gli
consti dell’attitudine del chierico a esercitare i ministeri, specialmente se
il chierico è venuto da un’altra Chiesa sui iuris ;
3° gli
consti da un legittimo documento della legittima dimissione dall’eparchia e
abbia dal Vescovo eparchiale che dimette le opportune testimonianze, se
necessario anche sotto segreto, circa il curricolo di vita e i costumi del
chierico;
4° il
chierico abbia dichiarato per iscritto di dedicarsi al servizio della nuova
eparchia a norma del diritto.
§2. Il
Vescovo eparchiale informi al più presto il precedente Vescovo
eparchiale dell’avvenuta ascrizione del chierico alla sua eparchia.
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