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  • TITOLO X I CHIERICI
    • Capitolo II L’ASCRIZIONE DEI CHIERICI A UN’EPARCHIA
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Capitolo II

L’ASCRIZIONE DEI CHIERICI A UN’EPARCHIA

Can. 357

(cf CIC83, C.265) §1. Qualsiasi chierico deve essere ascritto come chierico a un’eparchia, o a un esarcato, o a un istituto religioso, o a una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure a un istituto o a un’associazione che abbia ottenuto dalla Sede Apostolica il diritto di ascriversi dei chierici oppure, entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente.

§2. Ciò che è stabilito circa l’ascrizione dei chierici a un’eparchia e la dimissione da essa, vale anche, con i dovuti riferimenti, delle altre persone giuridiche sopra indicate, come pure, se così lo comporta il diritto particolare, della stessa Chiesa patriarcale, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente dal diritto.

Can. 358

(cf CIC83, C.266 §1) Per mezzo dell’ordinazione diaconale uno è ascritto come chierico all’eparchia per il cui servizio è ordinato, a meno che, a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, non sia già stato ascritto alla stessa eparchia.

Can. 359

(= CIC83, C.267 §1) Perché un chierico già ascritto a un’eparchia possa validamente passare a un’altra eparchia, deve ottenere dal suo Vescovo eparchiale una lettera di dimissione sottoscritta dal medesimo e parimenti una lettera di ascrizione dal Vescovo eparchiale della eparchia a cui desidera essere ascritto, sottoscritta dal medesimo.

Can. 360

(cf CIC83, C.268 §1) §1. La trasmigrazione di un chierico in altra eparchia, conservando l’ascrizione, avviene per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, per mezzo di una convenzione scritta, stipulata tra due Vescovi eparchiali, nella quale sono stabiliti i diritti e i doveri del chierico o delle parti.

§2. Trascorso un quinquennio dalla legittima trasmigrazione, il chierico è ascritto per il diritto stesso all’eparchia ospitante se, a questa sua volontà manifestata per iscritto ai due Vescovi eparchiali, nessuno dei due entro quattro mesi ha contradetto per iscritto.

Can. 361

(= CIC83, C.271 §1 a) Non venga negato, se non per vera necessità della propria eparchia o della Chiesa sui iuris, a un chierico sollecito verso la Chiesa universale, specialmente in ragione dell’evangelizzazione, il passaggio o la trasmigrazione in un’altra eparchia che soffre di grave penuria di chierici, purché egli sia preparato e adatto ad esercitare i ministeri.

Can. 362

(cf CIC83, C.271 §3) §1. Per una giusta causa un chierico può essere richiamato dalla trasmigrazione dal proprio Vescovo eparchiale o essere rimandato dal Vescovo eparchiale ospitante rispettando le convenzioni stipulate e l’equità.

(cf CIC83, C.271 §2) §2. A chi ritorna legittimamente dalla trasmigrazione nella propria eparchia devono essere conservati e assicurati tutti i diritti che avrebbe se avesse esercitato in essa il sacro ministero.

Can. 363

(cf CIC83, C.272) Non possono ascrivere un chierico all’eparchia, né da essa dimetterlo, o concedere validamente a un chierico la licenza di trasmigrazione:

l’Amministratore della Chiesa patriarcale senza il consenso del Sinodo permanente; l’Esarca patriarcale e l’Amministratore dell’eparchia senza il consenso del Patriarca;

in tutti gli altri casi, l’Amministratore dell’eparchia se non dopo un anno dalla vacanza della sede eparchiale e col consenso del collegio dei consultori eparchiali.

Can. 364

(cf CIC83, C.267 §2) L’ascrizione di un chierico a un’eparchia non cessa se non con una valida ascrizione a un’altra eparchia o con la perdita dello stato clericale.

Can. 365

(cf CIC83, C.269) §1. Per il lecito passaggio o la trasmigrazione sono richieste delle giuste cause quali sono l’utilità della Chiesa o il bene dello stesso chierico; la licenza però non sia rifiutata, a meno che non esistano cause gravi.

§2. Se lo comporta il diritto particolare di una Chiesa sui iuris, per il lecito passaggio all’eparchia di un’altra Chiesa sui iuris si richiede anche che il Vescovo eparchiale, che dimette il chierico, ottenga il consenso dell’autorità determinata dallo stesso diritto particolare.

Can. 366

(cf CIC83, C.269) §1. Il Vescovo eparchiale non ascriva alla sua eparchia un chierico estraneo, a meno che:

lo esigano le necessità o l’utilità dell’eparchia;

gli consti dell’attitudine del chierico a esercitare i ministeri, specialmente se il chierico è venuto da un’altra Chiesa sui iuris ;

gli consti da un legittimo documento della legittima dimissione dall’eparchia e abbia dal Vescovo eparchiale che dimette le opportune testimonianze, se necessario anche sotto segreto, circa il curricolo di vita e i costumi del chierico;

il chierico abbia dichiarato per iscritto di dedicarsi al servizio della nuova eparchia a norma del diritto.

§2. Il Vescovo eparchiale informi al più presto il precedente Vescovo eparchiale dell’avvenuta ascrizione del chierico alla sua eparchia.




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