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  • TITOLO X I CHIERICI
    • Capitolo III I DIRITTI E I DOVERI DEI CHIERICI
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Capitolo III

I DIRITTI E I DOVERI DEI CHIERICI

Can. 367

I chierici hanno come primo obbligo quello di annunciare a tutti il Regno di Dio e di ripresentare l’amore di Dio verso gli uomini nel ministero della parola e dei sacramenti, anzi con l’intera loro vita, in modo che tutti, amando Dio sopra ogni cosa e amandosi a vicenda, siano edificati e crescano nel Corpo di Cristo che è la Chiesa.

Can. 368

(cf CIC83, C.276) I chierici sono tenuti per una ragione speciale alla perfezione che Cristo propone ai suoi discepoli, poiché con la sacra ordinazione sono stati consacrati a Dio in modo nuovo per diventare strumenti più adatti di Cristo, eterno Sacerdote, a servizio del popolo di Dio e per essere nello stesso tempo modelli esemplari per il gregge.

Can. 369

(cf CIC83, C.276 §2) §1. I chierici attendano ogni giorno alla lettura e alla meditazione della parola di Dio in modo che, resi fedeli e attenti ascoltatori di Cristo, diventino ministri veraci della predicazione; siano assidui all’orazione, alle celebrazioni liturgiche e specialmente nella devozione verso il mistero dell’Eucaristia; facciano ogni giorno l’esame di coscienza e ricevano con frequenza il sacramento della penitenza; venerino Santa Maria sempre Vergine Madre di Dio e implorino da lei la grazia di conformarsi al suo Figlio e compiano gli altri esercizi di pietà della propria Chiesa sui iuris.

§2. Abbiano grande stima della direzione spirituale e nei tempi stabiliti si dedichino, secondo le prescrizioni del diritto proprio, ai ritiri spirituali.

Can. 370

(= CIC83, C.273) I chierici hanno un obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Romano Pontefice, al Patriarca e al Vescovo eparchiale.

Can. 371

(= CIC83, C.274 §1) §1. I chierici, in possesso dei requisiti canonici, hanno il diritto di ottenere dal proprio Vescovo eparchiale un qualche ufficio, ministero o incarico da esercitare a servizio della Chiesa.

§2. I chierici devono accettare e adempiere fedelmente ogni ufficio, ministero o incarico ad essi affidato dall’autorità competente, ogniqualvolta le necessità della Chiesa lo esigano, a giudizio della stessa autorità.

§3. Per poter esercitare però una professione civile, si richiede la licenza del proprio Gerarca.

Can. 372

(cf CIC83, C.279) §1. I chierici, dopo aver completata la formazione richiesta per gli ordini sacri, non smettano di applicarsi alle scienze sacre, anzi si diano da fare per acquistare una conoscenza e una pratica più profonda e aggiornata delle stesse, per mezzo di corsi di formazione approvati dal proprio Gerarca.

§2. Frequentino inoltre le conferenze che il Gerarca ha giudicato opportune per promuovere le scienze sacre e la pastorale.

§3. Non trascurino di procurarsi un tale corredo di scienze, anche profane, specialmente di quelle che sono più strettamente congiunte con le scienze sacre, quale conviene a persone colte.

Can. 373

(# CIC83, C.277) Il celibato dei chierici, scelto per il regno dei cieli e tanto conveniente per il sacerdozio, dev’essere tenuto ovunque in grandissima stima, secondo la tradizione della Chiesa universale; così pure dev’essere tenuto in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio, sancito attraverso i secoli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali.

Can. 374

(cf CIC83, C.277 §3) I chierici celibi e coniugati devono risplendere per il decoro della castità; spetta al diritto particolare stabilire i mezzi opportuni da usare per raggiungere questo fine.

Can. 375

I chierici coniugati offrano un luminoso esempio agli altri fedeli cristiani nel condurre la vita familiare e nell’educazione dei figli.

Can. 376

(cf CIC83, C.280) Si favorisca, per quanto è possibile, la lodevole vita comune tra chierici celibi per aiutarsi vicendevolmente nel coltivare la vita spirituale e intellettuale e per poter collaborare più efficacemente nel ministero.

Can. 377

(CIC83, C.276 §2, ) Tutti i chierici devono celebrare le lodi divine secondo il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

Can. 378

(CIC83, C.276 §2, ) I chierici celebrino frequentemente la Divina Liturgia a norma del diritto particolare, specialmente nei giorni di domenica e nelle feste di precetto; anzi è vivamente raccomandata la celebrazione quotidiana.

Can. 379

(= CIC83, C.275) I chierici uniti col vincolo della carità ai confratelli di qualunque Chiesa sui iuris, operino tutti al medesimo fine, cioè per l’edificazione del Corpo di Cristo e perciò, di qualunque condizione siano e anche se attendono a uffici diversi, collaborino tra di loro e si aiutino a vicenda.

Can. 380

(cf CIC83, C.233 §1) Tutti i chierici siano solleciti a promuovere le vocazioni ai ministeri sacri e a condurre la vita negli istituti di vita consacrata, non solo con la predicazione, la catechesi e con altri mezzi opportuni, ma anzitutto con la testimonianza della vita e del ministero.

Can. 381

§1. I chierici, ardenti di zelo apostolico, siano di esempio a tutti nella beneficenza e nell’ospitalità soprattutto verso i malati, gli afflitti, i perseguitati, gli esiliati e i profughi.

(cf CIC83, C.843 §1) §2. I chierici, se non sono trattenuti da un giusto impedimento, hanno l’obbligo di fornire gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente della parola di Dio e dei sacramenti, ai fedeli cristiani che li chiedono in modo appropriato, che sono ben disposti e non hanno dal diritto la proibizione di ricevere i sacramenti.

(cf CIC83, C.275 §2) §3. I chierici riconoscano e promuovano la dignità dei laici e il ruolo proprio che essi hanno nella missione della Chiesa, particolarmente apprezzando i molteplici carismi dei laici, come pure volgendo al bene della Chiesa la loro competenza ed esperienza, specialmente nei modi previsti dal diritto.

Can. 382

(cf CIC83, C.285 §1) I chierici si astengano assolutamente da tutto ciò che, secondo le norme definite più dettagliatamente dal diritto particolare, è sconveniente al proprio stato ed evitino inoltre tutto ciò che è ad esso estraneo.

Can. 383

Anche se è giusto che i chierici abbiano ugual titolo ai diritti civili e politici, non diversamente da tutti gli altri cittadini, tuttavia:

(CIC83, C.285 §3) hanno il divieto di assumere uffici pubblici che comportano partecipazione nell’esercizio del potere civile;

(CIC83, C.289 §1) dato che il servizio militare non si addice allo stato clericale, non lo assumano come volontari se non con la licenza del loro Gerarca;

(CIC83, C.289 §2) usufruiscano delle eccezioni che le leggi civili o le convenzioni oppure le consuetudini concedono in loro favore dall’esercitare incarichi e pubblici uffici estranei allo stato clericale, come pure dal servizio militare.

Can. 384

(cf CIC83, C.287) §1. Come ministri della riconciliazione di tutti nella carità di Cristo, i chierici si preoccupino di favorire la pace, l’unità e la concordia fondata sulla giustizia tra gli uomini.

§2. Non assumano un ruolo attivo nei partiti politici e nella direzione delle associazioni sindacali, a meno che, a giudizio del Vescovo eparchiale o, quando così lo comporta il diritto particolare, del Patriarca oppure di altra autorità, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa oppure la promozione del bene comune.

Can. 385

§1. I chierici, penetrati dallo spirito di povertà di Cristo, si sforzino con la semplicità della vita di essere testimoni di fronte al mondo dei beni eterni e con discernimento spirituale destinino i beni temporali a un uso retto (= CIC83, C.282 §2); i beni poi di cui vengono in possesso in occasione dell’esercizio dell’ufficio, del ministero o di un incarico ecclesiastico, dopo che hanno provveduto con essi al proprio dignitoso sostentamento e all’adempimento degli obblighi del proprio stato, li impieghino e li condividano nelle opere di carità e di apostolato.

(CIC83, C.286) §2. E’ proibito ai chierici di esercitare, personalmente o per mezzo di altri, il commercio o l’attività affaristica, sia per il proprio interesse sia per quello di altri, se non con la licenza dell’autorità determinata dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, oppure della Sede Apostolica.

(= CIC83, C.285 §4) §3. E’ proibita al chierico la fideiussione, anche su beni propri, se non dopo aver consultato il Vescovo eparchiale o, quando è il caso, il Superiore maggiore.

Can. 386

(= CIC83, C.283 §1) §1. I chierici anche se non hanno un ufficio residenziale, non si allontanino dalla loro eparchia per un tempo notevole, che dev’essere determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno presunta del proprio Gerarca del luogo.

§2. Il chierico che dimora fuori della propria eparchia, nelle cose che riguardano gli obblighi di stato dello stesso chierico, è soggetto al Vescovo eparchiale del luogo; se prevede di rimanervi per un tempo non breve, informi senza indugio il Gerarca del luogo.

Can. 387

(cf CIC83, C.284) Per quanto riguarda la foggia dell’abito dei chierici, si osservi il diritto particolare.

Can. 388

I chierici non possono far uso dei diritti e delle insegne annesse alle dignità loro conferite, fuori dei luoghi nei quali l’autorità che ha conferito la dignità esercita la sua potestà, o che ha consentito per iscritto alla concessione della stessa dignità senza eccepire nulla, a meno che essi non accompagnino l’autorità che ha concesso la dignità o la rappresentino, oppure che abbiano ottenuto il consenso del Gerarca del luogo.

Can. 389

I chierici si studino di evitare qualsiasi contesa; se tuttavia qualche contesa è sorta tra loro, venga deferita al foro ecclesiastico e questo si faccia anche, per quanto è possibile, quando si tratta di contese tra chierici e altri fedeli cristiani.

Can. 390

(cf CIC83, C.281) §1. I chierici hanno diritto a un conveniente sostentamento e quindi di percepire una giusta remunerazione per l’adempimento dell’ufficio o dell’incarico loro affidati; remunerazione che, se si tratta di chierici coniugati, deve provvedere anche al sostentamento della loro famiglia, a meno che non sia già stato provveduto sufficientemente in altro modo.

§2. Inoltre essi hanno diritto che si provveda a loro e alla loro famiglia, se sono coniugati, una conveniente previdenza e sicurezza sociale, come pure l’assistenza sanitaria; affinché questo diritto possa essere applicato, i chierici sono obbligati a contribuire in quota parte, a norma del diritto particolare, all’istituto di cui nel can. 1021, §2.

Can. 391

(cf CIC83, C.278 §1) E’ pieno diritto dei chierici, fermo restando il can. 578, §3, di associarsi con altri per raggiungere dei fini convenienti allo stato clericale; giudicare autenticamente di questa convenienza, però, spetta al Vescovo eparchiale.

Can. 392

(= CIC83, C.283 §2) I chierici hanno diritto al dovuto tempo di ferie annuali, da determinarsi nel diritto particolare.

Can. 393

Ai chierici di qualsiasi condizione deve stare a cuore la sollecitudine per tutte le Chiese e perciò si mostrino disposti al servizio ovunque ci sia una necessità urgente e specialmente a esercitare, col permesso o su invito del proprio Vescovo eparchiale o del proprio Superiore, il loro ministero nelle missioni o nelle regioni che soffrono di scarsità di chierici.




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