Capitolo
III
I DIRITTI E
I DOVERI DEI CHIERICI
Can. 367
I chierici
hanno come primo obbligo quello di annunciare a tutti il Regno di Dio e di
ripresentare l’amore di Dio verso gli uomini nel ministero della parola e dei
sacramenti, anzi con l’intera loro vita, in modo che tutti, amando Dio sopra
ogni cosa e amandosi a vicenda, siano edificati e crescano nel Corpo di Cristo
che è la Chiesa.
Can. 368
(cf CIC83,
C.276) I chierici sono tenuti per una ragione speciale alla perfezione che
Cristo propone ai suoi discepoli, poiché con la sacra ordinazione sono
stati consacrati a Dio in modo nuovo per diventare strumenti più adatti
di Cristo, eterno Sacerdote, a servizio del popolo di Dio e per essere nello
stesso tempo modelli esemplari per il gregge.
Can. 369
(cf CIC83,
C.276 §2) §1. I chierici attendano ogni giorno alla lettura e alla meditazione
della parola di Dio in modo che, resi fedeli e attenti ascoltatori di Cristo,
diventino ministri veraci della predicazione; siano assidui all’orazione, alle
celebrazioni liturgiche e specialmente nella devozione verso il mistero
dell’Eucaristia; facciano ogni giorno l’esame di coscienza e ricevano con
frequenza il sacramento della penitenza; venerino Santa Maria sempre Vergine
Madre di Dio e implorino da lei la grazia di conformarsi al suo Figlio e
compiano gli altri esercizi di pietà della propria Chiesa sui iuris.
§2. Abbiano
grande stima della direzione spirituale e nei tempi stabiliti si dedichino,
secondo le prescrizioni del diritto proprio, ai ritiri
spirituali.
Can. 370
(= CIC83,
C.273) I chierici hanno un obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza
al Romano Pontefice, al Patriarca e al Vescovo eparchiale.
Can. 371
(= CIC83,
C.274 §1) §1. I chierici, in possesso dei requisiti canonici, hanno il diritto
di ottenere dal proprio Vescovo eparchiale un qualche ufficio, ministero o
incarico da esercitare a servizio della Chiesa.
§2. I
chierici devono accettare e adempiere fedelmente ogni ufficio, ministero o
incarico ad essi affidato dall’autorità competente, ogniqualvolta le
necessità della Chiesa lo esigano, a giudizio della stessa
autorità.
§3. Per
poter esercitare però una professione civile, si richiede la licenza del proprio Gerarca.
Can. 372
(cf CIC83,
C.279) §1. I chierici, dopo aver completata la formazione richiesta per gli
ordini sacri, non smettano di applicarsi alle scienze sacre, anzi si diano da
fare per acquistare una conoscenza e una pratica più profonda e
aggiornata delle stesse, per mezzo di corsi di formazione approvati dal proprio
Gerarca.
§2.
Frequentino inoltre le conferenze che il Gerarca ha giudicato opportune per
promuovere le scienze sacre e la pastorale.
§3. Non
trascurino di procurarsi un tale corredo di scienze, anche profane,
specialmente di quelle che sono più strettamente congiunte con le
scienze sacre, quale conviene a persone colte.
Can. 373
(# CIC83,
C.277) Il celibato dei chierici, scelto per il regno dei cieli e tanto
conveniente per il sacerdozio, dev’essere tenuto ovunque in grandissima stima,
secondo la tradizione della Chiesa universale; così pure dev’essere
tenuto in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio, sancito attraverso i
secoli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali.
Can. 374
(cf CIC83,
C.277 §3) I chierici celibi e coniugati devono risplendere per il decoro della
castità; spetta al diritto particolare stabilire i mezzi opportuni da
usare per raggiungere questo fine.
Can. 375
I chierici
coniugati offrano un luminoso esempio agli altri fedeli cristiani nel condurre
la vita familiare e nell’educazione dei figli.
Can. 376
(cf CIC83,
C.280) Si favorisca, per quanto è possibile, la lodevole vita comune tra
chierici celibi per aiutarsi vicendevolmente nel coltivare la vita spirituale e
intellettuale e per poter collaborare più efficacemente nel ministero.
Can. 377
(CIC83,
C.276 §2, 3°) Tutti i chierici devono celebrare le lodi divine secondo il
diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
Can. 378
(CIC83,
C.276 §2, 2°) I chierici celebrino frequentemente la Divina Liturgia a norma
del diritto particolare, specialmente nei giorni di domenica e nelle feste di
precetto; anzi è vivamente raccomandata la celebrazione quotidiana.
Can. 379
(= CIC83,
C.275) I chierici uniti col vincolo della carità ai confratelli di
qualunque Chiesa sui iuris, operino tutti al medesimo fine, cioè per
l’edificazione del Corpo di Cristo e perciò, di qualunque condizione
siano e anche se attendono a uffici diversi, collaborino tra di loro e si
aiutino a vicenda.
Can. 380
(cf CIC83,
C.233 §1) Tutti i chierici siano solleciti a promuovere le vocazioni ai
ministeri sacri e a condurre la vita negli istituti di vita consacrata, non
solo con la predicazione, la catechesi e con altri mezzi opportuni, ma
anzitutto con la testimonianza della vita e del ministero.
Can. 381
§1. I
chierici, ardenti di zelo apostolico, siano di esempio a tutti nella
beneficenza e nell’ospitalità soprattutto verso i malati, gli afflitti,
i perseguitati, gli esiliati e i profughi.
(cf CIC83,
C.843 §1) §2. I chierici, se non sono trattenuti da un giusto impedimento,
hanno l’obbligo di fornire gli aiuti derivanti dai beni spirituali della
Chiesa, specialmente della parola di Dio e dei sacramenti, ai fedeli cristiani
che li chiedono in modo appropriato, che sono ben disposti e non hanno dal
diritto la proibizione di ricevere i sacramenti.
(cf CIC83,
C.275 §2) §3. I chierici riconoscano e promuovano la dignità dei laici e
il ruolo proprio che essi hanno nella missione della Chiesa, particolarmente
apprezzando i molteplici carismi dei laici, come pure volgendo al bene della
Chiesa la loro competenza ed esperienza, specialmente nei modi previsti dal
diritto.
Can. 382
(cf CIC83,
C.285 §1) I chierici si astengano assolutamente da tutto ciò che,
secondo le norme definite più dettagliatamente dal diritto particolare,
è sconveniente al proprio stato ed evitino inoltre tutto ciò che
è ad esso estraneo.
Can. 383
Anche se
è giusto che i chierici abbiano ugual titolo ai diritti civili e
politici, non diversamente da tutti gli altri cittadini, tuttavia:
(CIC83,
C.285 §3) 1° hanno il divieto di assumere uffici pubblici che comportano
partecipazione nell’esercizio del potere civile;
(CIC83,
C.289 §1) 2° dato che il servizio militare non si addice allo stato clericale,
non lo assumano come volontari se non con la licenza del loro Gerarca;
(CIC83,
C.289 §2) 3° usufruiscano delle eccezioni che le leggi civili o le convenzioni
oppure le consuetudini concedono in loro favore dall’esercitare incarichi e
pubblici uffici estranei allo stato clericale, come pure dal servizio militare.
Can. 384
(cf CIC83,
C.287) §1. Come ministri della riconciliazione di tutti nella carità di
Cristo, i chierici si preoccupino di favorire la pace, l’unità e la
concordia fondata sulla giustizia tra gli uomini.
§2. Non
assumano un ruolo attivo nei partiti politici e nella direzione delle
associazioni sindacali, a meno che, a giudizio del Vescovo eparchiale o, quando
così lo comporta il diritto particolare, del Patriarca oppure di altra
autorità, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa oppure la
promozione del bene comune.
Can. 385
§1. I
chierici, penetrati dallo spirito di povertà di Cristo, si sforzino con
la semplicità della vita di essere testimoni di fronte al mondo dei beni
eterni e con discernimento spirituale destinino i beni temporali a un uso retto
(= CIC83, C.282 §2); i beni poi di cui vengono in possesso in occasione
dell’esercizio dell’ufficio, del ministero o di un incarico ecclesiastico, dopo
che hanno provveduto con essi al proprio dignitoso sostentamento e
all’adempimento degli obblighi del proprio stato, li impieghino e li
condividano nelle opere di carità e di apostolato.
(CIC83,
C.286) §2. E’ proibito ai chierici di esercitare, personalmente o per mezzo di
altri, il commercio o l’attività affaristica, sia per il proprio
interesse sia per quello di altri, se non con la licenza dell’autorità
determinata dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, oppure
della Sede Apostolica.
(= CIC83,
C.285 §4) §3. E’ proibita al chierico la fideiussione, anche su beni propri, se
non dopo aver consultato il Vescovo eparchiale o, quando è il caso, il
Superiore maggiore.
Can. 386
(= CIC83,
C.283 §1) §1. I chierici anche se non hanno un ufficio residenziale, non si
allontanino dalla loro eparchia per un tempo notevole, che dev’essere
determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno presunta del
proprio Gerarca del luogo.
§2. Il
chierico che dimora fuori della propria eparchia, nelle cose che riguardano gli
obblighi di stato dello stesso chierico, è soggetto al Vescovo
eparchiale del luogo; se prevede di rimanervi per un tempo non breve, informi
senza indugio il Gerarca del luogo.
Can. 387
(cf CIC83,
C.284) Per quanto riguarda la foggia dell’abito dei chierici, si osservi il
diritto particolare.
Can. 388
I chierici
non possono far uso dei diritti e delle insegne annesse alle dignità
loro conferite, fuori dei luoghi nei quali l’autorità che ha conferito
la dignità esercita la sua potestà, o che ha consentito per
iscritto alla concessione della stessa dignità senza eccepire nulla, a
meno che essi non accompagnino l’autorità che ha concesso la
dignità o la rappresentino, oppure che abbiano ottenuto il consenso del
Gerarca del luogo.
Can. 389
I chierici
si studino di evitare qualsiasi contesa; se tuttavia qualche contesa è
sorta tra loro, venga deferita al foro ecclesiastico e questo si faccia anche,
per quanto è possibile, quando si tratta di contese tra chierici e altri
fedeli cristiani.
Can. 390
(cf CIC83,
C.281) §1. I chierici hanno diritto a un conveniente sostentamento e quindi di
percepire una giusta remunerazione per l’adempimento dell’ufficio o
dell’incarico loro affidati; remunerazione che, se si tratta di chierici
coniugati, deve provvedere anche al sostentamento della loro famiglia, a meno
che non sia già stato provveduto sufficientemente in altro modo.
§2. Inoltre
essi hanno diritto che si provveda a loro e alla loro famiglia, se sono
coniugati, una conveniente previdenza e sicurezza sociale, come pure
l’assistenza sanitaria; affinché questo diritto possa essere applicato,
i chierici sono obbligati a contribuire in quota parte, a norma del diritto
particolare, all’istituto di cui nel can. 1021, §2.
Can. 391
(cf CIC83,
C.278 §1) E’ pieno diritto dei chierici, fermo restando il can. 578, §3, di
associarsi con altri per raggiungere dei fini convenienti allo stato clericale;
giudicare autenticamente di questa convenienza, però, spetta al Vescovo
eparchiale.
Can. 392
(= CIC83,
C.283 §2) I chierici hanno diritto al dovuto tempo di ferie annuali, da
determinarsi nel diritto particolare.
Can. 393
Ai chierici
di qualsiasi condizione deve stare a cuore la sollecitudine per tutte le Chiese
e perciò si mostrino disposti al servizio ovunque ci sia una necessità
urgente e specialmente a esercitare, col permesso o su invito del proprio
Vescovo eparchiale o del proprio Superiore, il loro ministero nelle missioni o
nelle regioni che soffrono di scarsità di chierici.
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