Capitolo
IV
LA PERDITA
DELLO STATO CLERICALE
Can. 394
(= CIC83,
C.290) La sacra ordinazione, una volta ricevuta validamente, non diviene mai nulla;
il chierico tuttavia perde lo stato clericale:
1° per
sentenza giudiziaria o per decreto amministrativo col quale viene dichiarata la
nullità della sacra ordinazione;
2° con la
pena di deposizione legittimamente inflitta;
3° per
rescritto della Sede Apostolica o, a norma del can. 397, del Patriarca; questo
rescritto però non può essere concesso lecitamente dal Patriarca
e non è concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi senza gravi motivi, ai
presbiteri senza gravissimi motivi.
Can. 395
(= CIC83,
C.292) Il chierico che, a norma del diritto, perde lo stato clericale,
con esso perde i diritti propri dello stato clericale e non è più
tenuto a nessun obbligo dello stato clericale, fermo restando però il
can. 396; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine,
salvi i cann. 725 e 735, §2;
dal diritto stesso è privato di tutti gli uffici, ministeri e incarichi
e di qualsiasi potestà delegata.
Can. 396
(= CIC83,
C.291) All’infuori dei casi in cui viene dichiarata la nullità della
sacra ordinazione, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa
dall’obbligo del celibato che è concessa solamente dal Romano Pontefice.
Can. 397
Il
Patriarca, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o, se
vi è pericolo nell’attesa, del Sinodo permanente, può concedere
la perdita dello stato clericale ai chierici che hanno domicilio o
quasi-domicilio entro i confini del territorio della propria Chiesa
patriarcale, i quali non sono obbligati al celibato oppure, se vi sono tenuti,
che non chiedono la dispensa da questo obbligo; in tutti gli altri casi la cosa
venga deferita alla Sede Apostolica.
Can. 398
(cf CIC83,
C.293) Colui che ha perduto lo stato clericale per rescritto della Sede
Apostolica può essere ammesso di nuovo tra i chierici solamente dalla
Sede Apostolica; chi invece ha ottenuto la perdita dello stato clericale dal
Patriarca, può essere di nuovo ammesso tra i chierici anche dal
Patriarca.
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