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  • TITOLO X I CHIERICI
    • Capitolo IV LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE
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Capitolo IV

LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE

Can. 394

(= CIC83, C.290) La sacra ordinazione, una volta ricevuta validamente, non diviene mai nulla; il chierico tuttavia perde lo stato clericale:

per sentenza giudiziaria o per decreto amministrativo col quale viene dichiarata la nullità della sacra ordinazione;

con la pena di deposizione legittimamente inflitta;

per rescritto della Sede Apostolica o, a norma del can. 397, del Patriarca; questo rescritto però non può essere concesso lecitamente dal Patriarca e non è concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi senza gravi motivi, ai presbiteri senza gravissimi motivi.

Can. 395

(= CIC83, C.292) Il chierico che, a norma del diritto, perde lo stato clericale, con esso perde i diritti propri dello stato clericale e non è più tenuto a nessun obbligo dello stato clericale, fermo restando però il can. 396; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvi i cann. 725 e 735, §2; dal diritto stesso è privato di tutti gli uffici, ministeri e incarichi e di qualsiasi potestà delegata.

Can. 396

(= CIC83, C.291) All’infuori dei casi in cui viene dichiarata la nullità della sacra ordinazione, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall’obbligo del celibato che è concessa solamente dal Romano Pontefice.

Can. 397

Il Patriarca, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o, se vi è pericolo nell’attesa, del Sinodo permanente, può concedere la perdita dello stato clericale ai chierici che hanno domicilio o quasi-domicilio entro i confini del territorio della propria Chiesa patriarcale, i quali non sono obbligati al celibato oppure, se vi sono tenuti, che non chiedono la dispensa da questo obbligo; in tutti gli altri casi la cosa venga deferita alla Sede Apostolica.

Can. 398

(cf CIC83, C.293) Colui che ha perduto lo stato clericale per rescritto della Sede Apostolica può essere ammesso di nuovo tra i chierici solamente dalla Sede Apostolica; chi invece ha ottenuto la perdita dello stato clericale dal Patriarca, può essere di nuovo ammesso tra i chierici anche dal Patriarca.




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