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  • TITOLO XI I LAICI
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TITOLO XI

I LAICI

Can. 399

(cf CIC83, C.207 §2) Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che hanno come propria e speciale l’indole secolare e che, vivendo nel secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti nell’ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso.

Can. 400

(= CIC83, C.224) I laici, oltre ai diritti e doveri che sono comuni a tutti quanti i fedeli cristiani e oltre a quelli che sono stabiliti negli altri canoni, hanno gli stessi diritti e doveri che sono elencati nei canoni di questo titolo.

Can. 401

(cf CIC83, C.225 §2) E’ compito anzitutto dei laici, per vocazione propria, cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio, e perciò dare testimonianza a Cristo nella vita privata, familiare e politico-sociale e renderlo visibile agli altri, lottare per le leggi giuste nella società e inoltre contribuire alla santificazione del mondo a guisa di fermento, risplendendo per fede, speranza e carità.

Can. 402

(= CIC83, C.227) I laici hanno il diritto che venga ad essi riconosciuta nelle cose della città terrena la libertà che compete a tutti i cittadini; usando però della stessa libertà, essi procurino che le loro attività siano animate da spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando tuttavia di presentare il proprio parere, nelle questioni opinabili, come dottrina della Chiesa.

Can. 403

§1. Fermo restando il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito, i laici hanno il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa sui iuris secondo le prescrizioni dei libri liturgici.

(cf CIC83, C.230 §2) §2. Se le necessità della Chiesa o una vera utilità lo consigliano e mancano i ministri sacri, ai laici possono essere affidate alcune funzioni dei ministri sacri a norma del diritto.

Can. 404

(= CIC83, C.229) §1. Oltre all’istruzione catechistica da ricevere fin dall’infanzia, i laici hanno il diritto e il dovere di acquistare una conoscenza, proporzionata alle doti intellettuali e alla condizione di ciascuno, della dottrina rivelata da Cristo e tramandata dal magistero autentico della Chiesa non solo per poter vivere secondo la stessa dottrina, ma anche per poter annunziarla e, se occorre, difenderla.

§2. Hanno pure il diritto di acquisire quella conoscenza più piena nelle scienze sacre che viene impartita nelle università ecclesiastiche degli studi o nelle facoltà, oppure negli istituti di scienze religiose, frequentandovi le lezioni e conseguendo i gradi accademici.

§3. Così pure, rispettate le prescrizioni stabilite circa l’idoneità richiesta, essi hanno la capacità di ricevere dall’autorità ecclesiastica competente il mandato di insegnare le discipline sacre.

Can. 405

Anche i laici studino diligentemente il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare in modo tale però da favorire la benevolenza vicendevole e la stima, come pure l’unità di azione tra i laici delle diverse Chiese sui iuris affinché la varietà dei riti non solo non rechi danno al bene comune della società in cui vivono, ma piuttosto conduca ogni giorno più allo stesso bene.

Can. 406

(cf CIC83, C.225 §1) I laici, memori dell’obbligo di cui nel can. 14, sappiano che esso si fa ancor più urgente in quelle circostanze in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo, se non per mezzo loro.

Can. 407

(= CIC83, C.226) I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, hanno un obbligo speciale di impegnarsi nell’edificazione del popolo di Dio per mezzo del matrimonio e della famiglia.

Can. 408

(CIC83, C.228 §2) §1. I laici che si distinguono per la dovuta scienza, esperienza e integrità, sono abili ad essere ascoltati dalle autorità ecclesiastiche in qualità di esperti o di consiglieri, sia come singoli sia come membri dei vari consigli e assemblee, quali quelli parrocchiali, eparchiali o patriarcali.

(cf CIC83, C.228 §2) §2. Oltre agli incarichi ecclesiastici, ai quali i laici sono ammessi dal diritto comune, essi possono essere assunti dall’autorità competente anche ad altri incarichi, eccettuati quelli che richiedono l’ordine sacro o che sono espressamente vietati ai laici dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

§3. Riguardo all’esercizio di un incarico ecclesiastico, i laici sono pienamente soggetti all’autorità ecclesiastica.

Can. 409

(= CIC83, C.231) §1. I laici che sono addetti in modo permanente o temporaneo a uno speciale servizio della Chiesa, hanno l’obbligo di acquisire quell’adeguata formazione richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per compiere questo incarico consapevolmente, assiduamente e diligentemente.

§2. Essi hanno diritto a una giusta remunerazione, adeguata alla loro condizione, con cui poter provvedere decorosamente, nel rispetto anche delle prescrizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che si provveda alla conveniente previdenza e sicurezza sociale, nonché all’assistenza sanitaria loro e della propria famiglia.




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