TITOLO
XI
I
LAICI
Can. 399
(cf CIC83,
C.207 §2) Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani
che hanno come propria e speciale l’indole secolare e che, vivendo nel secolo,
partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti nell’ordine
sacro e non sono ascritti allo stato religioso.
Can. 400
(= CIC83,
C.224) I laici, oltre ai diritti e doveri che sono comuni a tutti quanti i
fedeli cristiani e oltre a quelli che sono stabiliti negli altri canoni, hanno
gli stessi diritti e doveri che sono elencati nei canoni di questo titolo.
Can. 401
(cf CIC83,
C.225 §2) E’ compito anzitutto dei laici, per vocazione propria, cercare il
Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio, e
perciò dare testimonianza a Cristo nella vita privata, familiare e
politico-sociale e renderlo visibile agli altri, lottare per le leggi giuste
nella società e inoltre contribuire alla santificazione del mondo a
guisa di fermento, risplendendo per fede, speranza e carità.
Can. 402
(= CIC83,
C.227) I laici hanno il diritto che venga ad essi riconosciuta nelle cose della
città terrena la libertà che compete a tutti i cittadini; usando
però della stessa libertà, essi procurino che le loro attività
siano animate da spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina
proposta dal magistero della Chiesa, evitando tuttavia di presentare il proprio
parere, nelle questioni opinabili, come dottrina della Chiesa.
Can. 403
§1. Fermo
restando il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito, i
laici hanno il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche
di qualunque Chiesa sui iuris secondo le prescrizioni dei libri liturgici.
(cf CIC83,
C.230 §2) §2. Se le necessità della Chiesa o una vera utilità lo
consigliano e mancano i ministri sacri, ai laici possono essere affidate alcune
funzioni dei ministri sacri a norma del diritto.
Can. 404
(= CIC83,
C.229) §1. Oltre all’istruzione catechistica da ricevere fin dall’infanzia, i
laici hanno il diritto e il dovere di acquistare una conoscenza, proporzionata
alle doti intellettuali e alla condizione di ciascuno, della dottrina rivelata
da Cristo e tramandata dal magistero autentico della Chiesa non solo per poter
vivere secondo la stessa dottrina, ma anche per poter annunziarla e, se
occorre, difenderla.
§2. Hanno
pure il diritto di acquisire quella conoscenza più piena nelle scienze
sacre che viene impartita nelle università ecclesiastiche degli studi o
nelle facoltà, oppure negli istituti di scienze religiose,
frequentandovi le lezioni e conseguendo i gradi accademici.
§3.
Così pure, rispettate le prescrizioni stabilite circa l’idoneità
richiesta, essi hanno la capacità di ricevere dall’autorità
ecclesiastica competente il mandato di insegnare le discipline sacre.
Can. 405
Anche i
laici studino diligentemente il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e
disciplinare in modo tale però da favorire la benevolenza vicendevole e
la stima, come pure l’unità di azione tra i laici delle diverse Chiese
sui iuris affinché la varietà dei riti non solo non rechi danno
al bene comune della società in cui vivono, ma piuttosto conduca ogni
giorno più allo stesso bene.
Can. 406
(cf CIC83,
C.225 §1) I laici, memori dell’obbligo di cui nel can. 14, sappiano che esso si
fa ancor più urgente in quelle circostanze in cui gli uomini non possono
ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo, se non per mezzo loro.
Can. 407
(= CIC83,
C.226) I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione,
hanno un obbligo speciale di impegnarsi nell’edificazione del popolo di Dio per
mezzo del matrimonio e della famiglia.
Can. 408
(CIC83,
C.228 §2) §1. I laici che si distinguono per la dovuta scienza, esperienza e
integrità, sono abili ad essere ascoltati dalle autorità
ecclesiastiche in qualità di esperti o di consiglieri, sia come singoli
sia come membri dei vari consigli e assemblee, quali quelli parrocchiali,
eparchiali o patriarcali.
(cf CIC83,
C.228 §2) §2. Oltre agli incarichi ecclesiastici, ai quali i laici sono ammessi
dal diritto comune, essi possono essere assunti dall’autorità competente
anche ad altri incarichi, eccettuati quelli che richiedono l’ordine sacro o che
sono espressamente vietati ai laici dal diritto particolare della propria
Chiesa sui iuris.
§3.
Riguardo all’esercizio di un incarico ecclesiastico, i laici sono pienamente
soggetti all’autorità ecclesiastica.
Can. 409
(= CIC83,
C.231) §1. I laici che sono addetti in modo permanente o temporaneo a uno speciale
servizio della Chiesa, hanno l’obbligo di acquisire quell’adeguata formazione
richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per compiere
questo incarico consapevolmente, assiduamente e diligentemente.
§2. Essi
hanno diritto a una giusta remunerazione, adeguata alla loro condizione, con
cui poter provvedere decorosamente, nel rispetto anche delle prescrizioni del
diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno
inoltre il diritto che si provveda alla conveniente previdenza e sicurezza
sociale, nonché all’assistenza sanitaria loro e della propria famiglia.
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