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  • TITOLO XII I MONACI E TUTTI GLI ALTRI RELIGIOSI E I MEMBRI DEGLI ALTRI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
    • Capitolo I I MONACI E TUTTI GLI ALTRI RELIGIOSI
      • Art. III Gli ordini e le congregazioni
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Art. III

Gli ordini e le congregazioni

Can. 504

§1. L’ordine è una società eretta dalla competente autorità ecclesiastica, nella quale i membri, pur non essendo monaci, emettono una professione che è equiparata alla professione monastica.

§2. La congregazione è una società eretta dalla competente autorità ecclesiastica, nella quale i membri emettono la professione con i tre voti pubblici di obbedienza, castità e povertà, la quale però non è equiparata alla professione monastica, ma ha una forza propria a norma del diritto.

Can. 505

(= CIC83, C.589) §1. Un ordine è di diritto pontificio se è stato eretto dalla Sede Apostolica, oppure se è stato riconosciuto come tale da un decreto della stessa; è di diritto patriarcale invece se, dopo essere stato eretto dal Patriarca, non ha ottenuto il decreto di riconoscimento della Sede Apostolica.

§2. Una congregazione è:

di diritto pontificio se è stata eretta dalla Sede Apostolica, oppure se è stata riconosciuta come tale per mezzo di un decreto della stessa;

di diritto patriarcale se è stata eretta dal Patriarca, oppure se con un decreto dello stesso è stata riconosciuta come tale e non ha ottenuto un decreto di riconoscimento della Sede Apostolica;

di diritto eparchiale se è stata eretta dal Vescovo eparchiale e non ha ottenuto il decreto di riconoscimento della Sede Apostolica o del Patriarca.

(CIC83, C.588 ) §3. Un ordine o una congregazione è clericale se, in ragione del fine ovvero dell’intendimento proposto dal fondatore o in forza di una legittima consuetudine, è sotto il governo dei presbiteri, assume i ministeri propri dell’ordine sacro ed è riconosciuto come tale dall’autorità ecclesiatica.

Erezione e soppressione di un ordine, di una congregazione, provincia, casa

Can. 506

(CIC83, C.579) §1. Un Vescovo eparchiale può erigere solamente delle congregazioni; ma non le eriga se non dopo aver consultato la Sede Apostolica e inoltre, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, se non dopo dopo aver consultato il Patriarca.

§2. Il Patriarca può erigere ordini e congregazioni col consenso del Sinodo permanente e dopo aver consultato la Sede Apostolica.

§3. Entro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale, una congregazione di diritto eparchiale che sia diffusa in più eparchie dello stesso territorio, può diventare di diritto patriarcale per decreto del Patriarca, dopo aver consultato gli interessati e con il consenso del Sinodo permanente.

Can. 507

(cf CIC83, C.616 §2) §1. Un ordine, sia pure di diritto patriarcale, legittimamente eretto, anche se consta di una sola casa, non può essere soppresso se non dalla Sede Apostolica, alla quale è pure riservato disporre dei beni dell’ordine soppresso, salva restando la volontà degli offerenti.

§2. Può sopprimere una congregazione di diritto patriarcale o eparchiale legittimamente eretta, anche se consta di una sola casa, oltre alla Sede Apostolica, anche il Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato gli interessati, e col consenso del Sinodo permanente e della Sede Apostolica.

Can. 508

(CIC83, C.621) §1. La provincia indica una parte dello stesso ordine o congregazione che consta di diverse case, che un Superiore maggiore governa direttamente.

(cf CIC83, C.581) §2. Dividere un ordine o una congregazione in province, congiungere delle province, circoscriverle diversamente, o sopprimerle ed erigerne delle nuove, appartiene all’autorità determinata dagli statuti dell’ordine o della congregazione.

§3. Stabilire [la destinazione] dei beni della provincia soppressa, salva restando la giustizia e la volontà degli offerenti, spetta alla Sinassi generale a meno che gli statuti non dispongano diversamente o, quando vi sia necessità urgente, al Superiore generale con il consenso del suo consiglio.

Can. 509

(cf CIC83, C.609) §1. Un ordine o una congregazione non possono erigere validamente una casa se non col consenso dato per iscritto dal Vescovo eparchiale; se si tratta dell’erezione della prima casa di un ordine o di una congregazione di diritto patriarcale in una eparchia, è richiesto, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, il consenso del Patriarca o, in tutti gli altri casi, della Sede Apostolica.

§2. Quanto è detto nel can. 437, vale anche delle case di ordini e congregazioni.

Can. 510

(cf CIC83, C.616) La casa di un ordine o di una congregazione non può essere soppressa validamente se non dopo aver consultato il Vescovo eparchiale; la soppressione invece dell’unica casa di un ordine o congregazione è riservata alla stessa autorità a cui compete, secondo il can. 507, di sopprimere lo stesso ordine o congregazione.

I Superiori, le Sinassi e gli economi
negli ordini e nelle congregazioni

Can. 511

(cf CIC83, C.596 §1) §1. Negli ordini e nelle congregazioni i Superiori e le Sinassi hanno quella potestà che è determinata dal diritto comune e dagli statuti.

(CIC83, C.596 §2) §2. Negli ordini e nelle congregazioni clericali di diritto pontificio o patriarcale, però, i Superiori e le Sinassi hanno inoltre la potestà di governo per il foro esterno e interno a norma degli statuti.

Can. 512

(CIC83, C.631 §1) §1. La Sinassi generale, che è la superiore autorità a norma degli statuti, sia formata in modo tale che, rappresentando l’intero ordine o congregazione, diventi un vero segno della sua unità nella carità.

(CIC83, C.631 §2) §2. Non solo le province e le case, ma anche ogni membro può inviare liberamente alla Sinassi generale i suoi desideri nel modo determinato negli statuti.

Can. 513

(CIC83, C.623) §1. Perché i membri siano validamente nominati oppure eletti all’ufficio di Superiore si richiede un adeguato tempo dopo la professione perpetua, da determinare negli statuti che, se si tratta dei Superiori maggiori, deve essere almeno di dieci anni, da computare dalla prima professione.

§2. Se si tratta del Superiore generale è richiesto inoltre per la validità che abbia compiuto i trentacinque anni.

Can. 514

(CIC83, C.624 §1) §1. I Superiori siano costituiti per uno spazio di tempo determinato e conveniente, a meno che gli statuti non stabiliscano diversamente per il Superiore generale.

(CIC83, C.624 §3) §2. Tuttavia essi possono essere rimossi dall’ufficio o trasferiti a un altro, prima che sia trascorso il tempo determinato, per cause e secondo modalità determinate dagli statuti.

(CIC83, C.624 §2) §3. Si provveda negli statuti con norme adatte affinché i membri non siano Superiori troppo a lungo senza interruzione.

Can. 515

(CIC83, C.625 §1) §1. Il Superiore generale sia designato mediante elezione a norma degli statuti.

(CIC83, C.625 §3) §2. Tutti gli altri Superiori siano designati a norma degli statuti, in modo tale, tuttavia, che se vengono eletti necessitino della conferma del competente Superiore maggiore; se invece sono nominati, si premetta un’opportuna consultazione.

§3. Nelle elezioni si osservino accuratamente i cann. 947-960 come pure il can. 445.

Can. 516

(cf CIC83, C.636 §1) §1. Per l’amministrazione dei beni temporali negli ordini e nelle congregazioni vi siano gli economi: l’economo generale che amministri i beni dell’intero ordine o congregazione, l’economo provinciale per quelli della provincia, l’economo locale per quelli delle singole case; tutti costoro esercitino il loro ufficio sotto la direzione del Superiore.

(CIC83, C.636 §1) §2. Il Superiore maggiore non può svolgere da solo l’ufficio di economo generale e di economo provinciale; l’ufficio invece di economo locale, anche se è meglio che sia distinto dall’ufficio di Superiore, è tuttavia compatibile con esso, se la necessità lo esige.

§3. Se gli statuti non prevedono il modo di designazione degli economi, essi siano nominati dal Superiore maggiore col consenso del suo consiglio.

Ammissione negli ordini
e nelle congregazionie il noviziato

Can. 517

(CIC83, C.643 §1 ) §1. L’età richiesta per la valida ammissione al noviziato di un ordine o congregazione è il diciasettesimo anno compiuto; a riguardo di tutti gli altri requisiti per l’ammissione al noviziato, si osservino i cann. 448, 450, 452 e 454.

§2. Nessuno può essere ammesso lecitamente al noviziato di un istituto religioso di un’altra Chiesa sui iuris senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è destinato a una provincia o casa, di cui nel can. 432, della propria Chiesa.

Can. 518

Prima di essere ammesso al noviziato il candidato sia preparato convenientemente, sotto la speciale cura di un membro sperimentato, per un tempo e secondo il modo determinato dagli statuti.

Can. 519

(CIC83, C.641) Il diritto di ammettere i candidati al noviziato appartiene ai Superiori maggiori a norma degli statuti, osservato il can. 453, §§2 e 3.

Can. 520

Il noviziato inizia nel modo prescritto dagli statuti.

Can. 521

(CIC83, C.647 §1) L’erezione, il trasferimento e la soppressione della sede del noviziato avviene per decreto del Superiore generale col consenso del suo consiglio.

Can. 522

(CIC83, C.647 §2) §1. Il noviziato, perché sia valido, dev’essere compiuto in una casa in cui vi è la sede del noviziato; in casi speciali e in via eccezionale, per concessione del Superiore generale col consenso del suo consiglio, il noviziato può essere compiuto in un’altra casa dello stesso ordine o congregazione sotto la direzione di un membro sperimentato che faccia le veci del maestro dei novizi.

(CIC83, C.647 §3) §2. Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi dimori, per un certo spazio di tempo, in un’altra casa del proprio ordine o congregazione da lui designata.

Can. 523

(cf CIC83, C.648) §1. Per la validità del noviziato si richiede che il noviziato comprenda un anno intero e continuo; l’assenza però più breve di tre mesi, sia continua sia interrotta, non tocca la validità; ma il tempo mancante, se supera i quindici giorni, dev’essere supplito, anche se era stato dedicato a completare la formazione dei novizi con esercitazioni apostoliche.

§2. Se negli statuti è prescritto un tempo di noviziato più lungo, questo non è richiesto per la validità della professione.

Can. 524

(cf CIC83, C.651 §1) §1. Alla formazione dei novizi sia preposto come maestro, a norma degli statuti, un membro che si distingue per prudenza, carità, pietà, scienza e per l’osservanza dello stato religioso, che sia professo almeno da dieci anni e, se si tratta di un ordine o una congregazione clericale, costituito nell’ordine del presbiterato.

(CIC83, C.651 §2) §2. Al maestro si assegnino, se è necessario, dei collaboratori che in tutto quanto riguarda la direzione del noviziato e la formazione dei novizi siano a lui soggetti.

(cf CIC83, C.650 §2) §3. E’ compito del solo maestro provvedere alla formazione dei novizi e a lui solamente compete la direzione del noviziato in modo che a nessuno sia lecito intromettersi in queste cose, eccettuati quei Superiori a cui è permesso dagli statuti e ai visitatori; per quanto invece riguarda la disciplina religiosa di tutta la casa, il maestro allo stesso modo dei novizi, è sottoposto al Superiore.

§4. Il novizio è soggetto alla potestà del maestro e dei Superiori e a costoro egli deve obbedire.

Can. 525

§1. Tutto ciò che è prescritto nei cann. 459-461 vale anche per gli ordini e le congregazioni.

(CIC83, C.668 §1) §2. Prima di emettere la professione temporanea il novizio deve cedere a chi preferisce l’amministrazione dei suoi beni che al momento possiede e che in seguito gli potrebbero forse sopraggiungere, e deve disporre liberamente del loro uso e dell’usufrutto.

La professione negli ordini e nelle congregazioni

Can. 526

(cf CIC83, C.655) §1. La professione temporanea con i tre voti di obbedienza, di castità e di povertà venga emessa per un tempo stabilito negli statuti.

§2. Questa professione, a norma degli statuti, può essere rinnovata più volte in modo tale, però, che complessivamente non si estenda mai per un tempo più breve di un triennio o più lungo di un sessennio.

Can. 527

(= CIC83, C.656) Per la validità della professione temporanea si richiede:

che il noviziato sia stato compiuto validamente;

che il novizio sia ammesso alla professione dal Superiore competente secondo gli statuti con il consenso del suo consiglio e che la professione sia ricevuta dallo stesso Superiore personalmente o per mezzo di un altro;

che la professione sia espressa e non emessa o ricevuta con violenza, timore grave oppure dolo;

che siano adempiute tutte le altre cose richieste negli statuti per la validità della professione.

Can. 528

(cf CIC83, C.654) Un membro di voti temporanei ha lo stesso obbligo di osservare gli statuti come un membro di voti perpetui; è privo di voce attiva e passiva, a meno che non sia espressamente disposto diversamente negli statuti.

Can. 529

§1. La professione temporanea rende illeciti ma non invalidi gli atti contrari ai voti.

§2. Questa professione non toglie al membro la proprietà dei suoi beni né la capacità di acquistarne altri; tuttavia non è lecito al membro rinunciare con atto tra vivi al dominio dei suoi beni a titolo grazioso.

§3. Tutto ciò che un membro di voti temporanei invece acquista con la propria attività (CIC83, C.668 §3) oppure a motivo dell’ordine o della congregazione, lo acquista per l’ordine o la congregazione; se non è legittimamente provato il contrario, si presume che il membro acquisti a motivo dell’ordine o della congregazione.

§4. Il membro di voti temporanei può cambiare la cessione o la disposizione di cui nel can. 525, §2; non però di proprio arbitrio, ma col consenso del Superiore maggiore, purché il cambiamento almeno di una parte notevole dei beni non sia fatto a favore dell’ordine o della congregazione; con l’uscita però dall’ordine o dalla congregazione tale cessione e disposizione cessa di avere vigore.

§5. Se un membro di voti temporanei ha contratto debiti e obbligazioni, ne deve rispondere lui stesso, a meno che egli non abbia trattato un affare dell’ordine o della congregazione con licenza del Superiore.

§6. Emessa la professione temporanea, sono vacanti per il diritto stesso tutti gli uffici del professo.

Can. 530

(CIC83, C.668 §1) Nelle congregazioni il membro faccia liberamente il testamento, almeno prima della professione perpetua, che sia valido anche nel diritto civile.

Can. 531

Per mezzo della professione perpetua il membro assume definitivamente lo stato religioso, perde la propria eparchia e viene aggregato a pieno diritto all’ordine o alla congregazione.

Can. 532

(CIC83, C.658 ) Per la validità della professione perpetua, oltre ai requisiti di cui nel can. 464, si richiede che ci sia stata precedentemente la professione temporanea a norma del can. 526.

Can. 533

Negli ordini la professione perpetua è equiparata alla professione monastica: valgono perciò per essa i cann. 466-468.

Can. 534

Nelle congregazioni:

gli effetti canonici della professione perpetua restano gli stessi che sono determinati nel can. 529 sulla professione temporanea, a meno che dal diritto comune non sia disposto diversamente;

il Superiore maggiore col consenso del suo consiglio può concedere, al membro di voti perpetui che lo richiede, la licenza di cedere i suoi beni, salve restando le norme della prudenza;

(cf CIC83, C.668 §4) la Sinassi generale è competente a introdurre negli statuti, se sembra opportuno, la rinuncia obbligatoria al patrimonio acquistato o acquistabile dal membro, che però non può essere fatta prima della professione perpetua.

Can. 535

§1. Nell’emettere qualsiasi professione si osservino le prescrizioni degli statuti.

§2. Si conservi nell’archivio dell’ordine o della congregazione il documento di emissione della professione, sottoscritto dal membro stesso e da colui che, anche se per delega, ha ricevuto la professione; se si tratta della professione perpetua, il Superiore maggiore deve al più presto informare della stessa il parroco presso il quale è stato registrato il battesimo del membro.

La formazione dei membri e la disciplina religiosa
negli ordini e nelle congregazioni

Can. 536

(CIC83, C.659 §1) §1. Il modo della formazione dei membri viene determinato negli statuti, osservando il can. 471, §1.

(CIC83, C.659 §3) §2. La formazione dei membri che sono destinati agli ordini sacri, deve essere fatta inoltre secondo il piano di formazione dei chierici, di cui nel can. 330, nella sede degli studi dell’ordine o della congregazione, approvata dalla Sinassi generale o dai Superiori maggiori a norma degli statuti; se invece non si può avere una propria sede degli studi a norma del can. 340, §1, i membri devono essere formati sotto la guida di uno sperimentato moderatore in un altro seminario o in un istituto di studi superiori approvato dall’autorità ecclesiastica.

Can. 537

(CIC83, C.1019 §1) §1. I Superiori maggiori possono dare, a norma degli statuti, le lettere dimissorie per la sacra ordinazione ai membri di voti perpetui.

(# CIC83, C.1021) §2. Il Vescovo, al quale il Superiore deve inviare le lettere dimissorie, è il Vescovo eparchiale del luogo dove l’ordinando ha il domicilio; a un altro Vescovo, invece, se il Vescovo eparchiale ha concesso la licenza, oppure è di un’altra Chiesa sui iuris diversa da quella dell’ordinando, oppure è assente, oppure infine se la sede eparchiale è vacante e la governa uno che non è ordinato Vescovo; di queste cose è necessario che il Vescovo ordinante sia informato nei singoli casi mediante un autentico documento della curia eparchiale.

Can. 538

(cf CIC83, C.663 §3) §1. Nelle singole case degli ordini e delle congregazioni si celebrino le lodi divine a norma degli statuti e delle legittime consuetudini.

(cf CIC83, C.663) §2. I Superiori abbiano cura che tutti i membri adempiano, a norma degli statuti, quanto è prescritto nel can. 473, §2.

(cf CIC83, C.630 §1) §3. I membri degli ordini e delle congregazioni ricevano frequentemente il sacramento della penitenza e si osservi il can. 474, §2.

Can. 539

(CIC83, C.630 §2) §1. I Superiori abbiano cura che i membri dispongano di confessori idonei.

(CIC83, C.630 §3) §2. Negli ordini e nelle congregazioni clericali di diritto pontificio o patriarcale, i confessori siano designati dal Superiore maggiore a norma degli statuti; in tutti gli altri casi, invece, dal Gerarca del luogo dopo aver ascoltato il Superiore, il quale deve consultare previamente la comunità interessata.

Can. 540

(CIC83, C.669) Per ciò che riguarda l’abito dei membri, si deve stare alle prescrizioni degli statuti e, fuori delle proprie case, anche alle norme del Vescovo eparchiale.

Can. 541

(cf CIC83, C.667) Le norme sulla clausura siano determinate negli statuti dei singoli ordini e congregazioni secondo la propria indole, fermo restando il diritto dei Superiori, anche locali, di permettere diversamente, a modo di atto e per giusta causa.

Can. 542

I Superiori procurino che i membri da loro designati, specialmente nell’eparchia in cui abitano, se dal Gerarca del luogo o dal parroco viene richiesto il loro aiuto per provvedere alle necessità dei fedeli, lo diano volentieri entro o fuori le proprie chiese, salve restando l’indole e la disciplina religiosa dell’istituto.

Can. 543

Il membro di un ordine o congregazione che è parroco rimane legato ai voti ed è anche tenuto a tutti gli altri obblighi della sua professione e agli statuti nella misura in cui la loro osservanza è compatibile con gli obblighi del suo ufficio; per quanto concerne la disciplina religiosa, egli è sottoposto al Superiore; nelle cose invece che riguardano l’ufficio di parroco, ha gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri parroci e in egual misura è sottoposto al Vescovo eparchiale.

Passaggio a un altro ordine o congregazione
oppure a un monastero sui iuris

Can. 544

(cf CIC83, C.684 §1) §1. Entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, un membro può passare validamente a un altro istituto religioso col consenso dato per iscritto dal Patriarca e col consenso del proprio Superiore generale e del Superiore generale dell’ordine o della congregazione al quale vuole passare, oppure, se si tratta di passaggio a un monastero, del Superiore del monastero sui iuris ; per dare questo consenso i Superiori necessitano del consenso previo del loro consiglio o, se si tratta di un monastero, della Sinassi.

§2. Un membro può passare validamente da una congregazione di diritto eparchiale a un altro istituto religioso di diritto eparchiale col consenso dato per iscritto del Vescovo eparchiale del luogo dove è la casa principale dell’istituto religioso verso il quale avviene il passaggio, dopo aver consultato il Superiore generale della congregazione dalla quale avviene il passaggio e col consenso del Superiore generale della congregazione, oppure del Superiore del monastero sui iuris, verso il quale avviene il passaggio; per dare questo consenso i Superiori necessitano del previo consenso del loro consiglio o, se si tratta di un monastero, della Sinassi.

§3. In tutti gli altri casi un membro non può passare validamente a un altro istituto religioso se non col consenso della Sede Apostolica.

§4. Per la validità del passaggio a un istituto religioso di un’altra Chiesa sui iuris è richiesto il consenso della Sede Apostolica.

Can. 545

(# CIC83, C.684 §4) §1. Colui che fa il passaggio deve fare il noviziato per intero, a meno che il Superiore generale o il Superiore del monastero sui iuris, entrambi col consenso del loro consiglio, non riducano per speciali motivi il tempo del noviziato, ma non meno di sei mesi; durante il noviziato, pur rimanendo i voti, sono sospesi i diritti e doveri particolari che il membro aveva nel precedente ordine o congregazione, ed egli rimane soggetto ai Superiori e al maestro dei novizi del nuovo istituto religioso anche in virtù del voto di obbedienza.

§2. Finito il noviziato, colui che fa il passaggio se era già professo perpetuo emetta pubblicamente la professione perpetua secondo le prescrizioni degli statuti del nuovo istituto religioso; con questa professione egli viene aggregato pienamente al nuovo istituto e, se è chierico, viene ad esso ascritto anche come chierico; colui invece che è ancora professo di voti temporanei, rinnovi nello stesso modo la professione temporanea almeno per la durata di tre anni, a meno che non abbia trascorso tutto il triennio del noviziato nel monastero sui iuris nel quale passa.

(cf CIC83, C.684 §2) §3. Se il membro non emette la professione nel nuovo istituto religioso, egli deve ritornare al precedente, a meno che non sia trascorso intanto il tempo della professione.

§4. Circa i beni e la dote, si osservi il can. 488, §4.

L’esclaustrazione e la separazione
dall’ordine o dalla congregazione

Can. 546

(CIC83, C.688 §1) §1. Il professo di voti temporanei, scaduto il tempo della professione, può lasciare liberamente l’istituto religioso.

(CIC83, C.688 §2) §2. Colui che durante i voti temporanei chiede per una grave causa di lasciare l’ordine o la congregazione, può ottenere l’indulto di separarsi definitivamente dall’ordine o dalla congregazione dal Superiore generale col consenso del suo consiglio e ritornare alla vita secolare con gli effetti di cui nel can. 493; nelle congregazioni di diritto eparchiale perché l’indulto abbia valore deve essere confermato dal Vescovo eparchiale del luogo dove è la casa principale della stessa congregazione.

Can. 547

(CIC83, C.689 §1) §1. Il Superiore maggiore per una giusta causa e dopo aver consultato il suo consiglio può escludere un membro dalla rinnovazione degli stessi voti o dall’emissione della professione perpetua.

(CIC83, C.689 §2) §2. Una malattia fisica o psichica, anche se contratta dopo la professione temporanea, la quale, a giudizio di periti, rende il membro di voti temporanei inetto a vivere nell’istituto religioso, costituisce un motivo per non ammetterlo a rinnovare la professione temporanea o a emettere la professione perpetua, a meno che la malattia non sia stata contratta per negligenza dell’istituto o per un lavoro compiuto nell’istituto.

(CIC83, C.869 §3) §3. Se però un membro, durante i voti temporanei, è diventato demente, anche se non può emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall’istituto.

Can. 548

(# CIC83, C.686) §1. L’indulto di esclaustrazione può essere concesso dall’autorità a cui l’ordine o la congregazione è soggetto, dopo aver ascoltato il Superiore generale assieme al suo consiglio; invece l’imposizione dell’esclaustrazione è disposta dalla stessa autorità su domanda del Superiore generale col consenso del suo consiglio.

§2. Per tutto il resto a riguardo dell’esclaustrazione si osservino i cann. 489-491.

Can. 549

(CIC83, C.691) §1. Un membro di voti perpetui non chieda l’indulto di separarsi dall’ordine o dalla congregazione e di ritornare alla vita secolare se non per cause gravissime; presenti la sua domanda al Superiore generale, il quale la inoltrerà, insieme al suo voto e a quello del suo consiglio, all’autorità competente.

§2. Tale indulto negli ordini è riservato alla Sede Apostolica; nelle congregazioni invece, oltre la Sede Apostolica, lo può concedere anche:

il Patriarca a tutti i membri che hanno il domicilio entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato, se si tratta di una congregazione di diritto eparchiale, il Vescovo eparchiale;

il Vescovo eparchiale dell’eparchia nella quale il membro ha il domicilio, se si tratta di congregazioni di diritto eparchiale.

§3. L’indulto di separarsi dall’ordine o dalla congregazione produce gli stessi effetti canonici che sono stabiliti nel can. 493; ma per il membro che è costituito nell’ordine sacro vale inoltre il can. 494.

Can. 550

(cf CIC83, C.665 §2) Il membro che si allontana illegittimamente dalla casa del proprio ordine o congregazione con l’intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, sia ricercato sollecitamente dagli stessi Superiori; se però non ritorna entro il tempo prescritto dagli statuti, sia punito a norma del diritto o anche dimesso.

Dimissione dall’ordine o dalla congregazione

Can. 551

(CIC83, C.703) Quanto è prescritto sulla dimissione o sull’espulsione nei cann. 497 e 498, vale anche per i membri di ordini e congregazioni; ma l’autorità competente è il Superiore maggiore col parere del suo consiglio oppure, se si tratta di espulsione, col consenso dello stesso consiglio; se vi è un pericolo nell’attesa e non c’è il tempo sufficiente per ricorrere al Superiore maggiore, anche il Superiore locale col consenso del suo consiglio può espellere il membro informando prontamente il Superiore maggiore.

Can. 552

(CIC83, C.696 §2) §1. Un membro di voti temporanei può essere dimesso dal Superiore generale col consenso del suo consiglio, a meno che negli statuti la dimissione sia riservata al Vescovo eparchiale o ad altra autorità alla quale l’ordine o la congregazione è sottoposto.

§2. Per decidere la dimissione si osservino, oltre alle altre condizioni eventualmente prescritte dagli statuti, le seguenti:

le cause della dimissione devono essere gravi e, da parte del membro, anche esterne e imputabili;

la mancanza di spirito religioso, che può essere di scandalo agli altri, è causa sufficiente della dimissione se la ripetuta ammonizione, unita a una salutare penitenza, è risultata vana;

le cause della dimissione devono essere venute a conoscenza con certezza dall’autorità che dimette, anche se non è necessario che le stesse siano provate formalmente; ma esse devono essere sempre manifestate al membro, dandogli piena possibilità di difendersi, e le sue risposte devono essere sottoposte fedelmente all’autorità che dimette.

§3. Il ricorso contro il decreto di dimissione ha effetto sospensivo.

Can. 553

(cf CIC83, C.699) Per dimettere un membro di voti perpetui è competente il Superiore generale; per tutto il resto si osservino i cann. 500-503.




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