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  • TITOLO XII I MONACI E TUTTI GLI ALTRI RELIGIOSI E I MEMBRI DEGLI ALTRI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
    • Capitolo II LE SOCIETÀ DI VITA COMUNE A GUISA DEI RELIGIOSI
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Capitolo II

LE SOCIETÀ DI VITA COMUNE
A GUISA DEI RELIGIOSI

Can. 554

(cf CIC83, C.731) §1. L’istituto nel quale i membri professano i consigli evangelici con qualche vincolo sacro, non però con i voti religiosi, e che imitano il modo di vivere dello stato religioso sotto il governo dei Superiori secondo gli statuti, è una società di vita comune a guisa dei religiosi.

(CIC83, C.732) §2. Questa società è di diritto pontificio, di diritto patriarcale o eparchiale a norma del can. 505, §2; è invece clericale a norma del can. 505, §3; dipende dall’autorità ecclesiastica come le congregazioni a norma dei cann. 413-415, 419, 420, §3 e, salvo il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica, del can. 418, §2.

§3. I membri di queste società, sono equiparati ai religiosi, per quanto riguarda gli effetti canonici, se non è disposto diversamente dal diritto o non consta dalla natura della cosa.

Can. 555

(CIC83, C.590 §2) Tutti i membri di queste società sono soggetti al Romano Pontefice come loro supremo Superiore e hanno l’obbligo di mettersi ai suoi ordini anche in virtù del sacro vincolo dell’obbedienza.

Can. 556

(CIC83, C.733) Riguardo all’erezione e alla soppressione della società e delle sue province o case, valgono le stesse norme che sono stabilite per le congregazioni nei cann. 506-510.

Can. 557

(CIC83, C.734) Il governo viene determinato dagli statuti della società, ma si applichi in tutto, se non s’oppone la natura della cosa, quanto è stabilito per le congregazioni nei cann. 422 e 511-515.

Can. 558

(CIC83, C.741 §1) §1. La società e le sue province e case legittimamente erette sono persone giuridiche per il diritto stesso a norma del can. 423.

§2. L’amministrazione dei beni è regolata dai cann. 424, 425 e 516.

(CIC83, C.741 §2) §3. Tutto quello che proviene ai membri a motivo della società, è acquisito dalla società; i membri conservano, acquistano e amministrano tutti gli altri beni secondo gli statuti.

Can. 559

(CIC83, C.735 §2) §1. Nell’ammissione dei candidati alla società si osservino gli statuti, salvi restando i cann. 450 e 451.

(CIC83, C.735 §1) §2. Così pure circa la formazione dei membri si osservino gli statuti; ma nella formazione di coloro che sono destinati agli ordini sacri, si osservino inoltre i canoni sulla formazione dei chierici.

Can. 560

(CIC83, C.1019 §1) §1. Il Superiore maggiore della società può dare, a norma degli statuti, ai membri cooptati perpetuamente le lettere dimissorie per la sacra ordinazione; queste lettere devono essere inviate al Vescovo di cui nel can. 537, §2.

(CIC83, C.266 §2) §2. Il membro cooptato perpetuamente è ascritto alla società come chierico con l’ordinazione diaconale o, nel caso di un chierico già ascritto a un’eparchia, con la cooptazione perpetua.

Can. 561

(CIC83, C.739) I membri della società hanno gli obblighi che sono prescritti ai chierici dal diritto comune, se non è disposto diversamente dal diritto o se non consta dalla natura della cosa, fermi restando i diritti e i doveri determinati negli statuti.

Can. 562

(CIC83, C.744) §1. Circa il passaggio a un’altra società di vita comune a guisa dei religiosi o a un istituto religioso, si richiede il consenso del Superiore generale della società dalla quale avviene il passaggio e, se si tratta di passaggio in una società o istituto di un’altra Chiesa sui iuris, anche il consenso della Sede Apostolica.

(# CIC83, C.744) §2. Il membro che passa a un istituto religioso deve fare l’intero noviziato e viene equiparato a tutti gli altri novizi dello stesso istituto; a riguardo della professione ci si attenga agli statuti del nuovo istituto.

(CIC83, C.743) §3. Fermi restando i cann. 497 e 498, per dimettere un membro cooptato perpetuamente è competente il Superiore generale, osservando per tutto il resto i cann. 500-503; il membro cooptato temporaneamente (CIC83, C.742), invece, è dimesso a norma del can. 552.

§4. Negli statuti della società si stabilisca l’autorità a cui spetta sciogliere il vincolo sacro.




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