Capitolo
II
LE
SOCIETÀ DI VITA COMUNE
A GUISA DEI RELIGIOSI
Can. 554
(cf CIC83,
C.731) §1. L’istituto nel quale i membri professano i consigli evangelici con
qualche vincolo sacro, non però con i voti religiosi, e che imitano il
modo di vivere dello stato religioso sotto il governo dei Superiori secondo gli
statuti, è una società di vita comune a guisa dei religiosi.
(CIC83,
C.732) §2. Questa società è di diritto pontificio, di diritto
patriarcale o eparchiale a norma del can. 505, §2; è invece
clericale a norma del can. 505, §3; dipende
dall’autorità ecclesiastica come le congregazioni a norma dei cann. 413-415,
419, 420, §3 e, salvo il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica, del can. 418, §2.
§3. I
membri di queste società, sono equiparati ai religiosi, per quanto
riguarda gli effetti canonici, se non è disposto diversamente dal
diritto o non consta dalla natura della cosa.
Can. 555
(CIC83,
C.590 §2) Tutti i membri di queste società sono soggetti al Romano
Pontefice come loro supremo Superiore e hanno l’obbligo di mettersi ai suoi
ordini anche in virtù del sacro vincolo dell’obbedienza.
Can. 556
(CIC83,
C.733) Riguardo all’erezione e alla soppressione della società e delle
sue province o case, valgono le stesse norme che sono stabilite per le
congregazioni nei cann. 506-510.
Can. 557
(CIC83,
C.734) Il governo viene determinato dagli statuti della società, ma si
applichi in tutto, se non s’oppone la natura della cosa, quanto è
stabilito per le congregazioni nei cann. 422 e 511-515.
Can. 558
(CIC83,
C.741 §1) §1. La società e le sue province e case legittimamente erette
sono persone giuridiche per il diritto stesso a norma del can. 423.
§2.
L’amministrazione dei beni è regolata dai cann. 424, 425 e 516.
(CIC83,
C.741 §2) §3. Tutto quello che proviene ai membri a motivo della
società, è acquisito dalla società; i membri conservano, acquistano
e amministrano tutti gli altri beni secondo gli statuti.
Can. 559
(CIC83,
C.735 §2) §1. Nell’ammissione dei candidati alla società si osservino
gli statuti, salvi restando i cann. 450 e 451.
(CIC83,
C.735 §1) §2. Così pure circa la formazione dei membri si osservino gli
statuti; ma nella formazione di coloro che sono destinati agli ordini sacri, si
osservino inoltre i canoni sulla formazione dei chierici.
Can. 560
(CIC83,
C.1019 §1) §1. Il Superiore maggiore della società può dare, a
norma degli statuti, ai membri cooptati perpetuamente le lettere dimissorie per
la sacra ordinazione; queste lettere devono essere inviate al Vescovo di cui
nel can. 537, §2.
(CIC83,
C.266 §2) §2. Il membro cooptato perpetuamente è ascritto alla
società come chierico con l’ordinazione diaconale o, nel caso di un
chierico già ascritto a un’eparchia, con la cooptazione perpetua.
Can. 561
(CIC83,
C.739) I membri della società hanno gli obblighi che sono prescritti ai
chierici dal diritto comune, se non è disposto diversamente dal diritto
o se non consta dalla natura della cosa, fermi restando i diritti e i doveri
determinati negli statuti.
Can. 562
(CIC83,
C.744) §1. Circa il passaggio a un’altra società di vita comune a guisa
dei religiosi o a un istituto religioso, si richiede il consenso del Superiore
generale della società dalla quale avviene il passaggio e, se si tratta
di passaggio in una società o istituto di un’altra Chiesa sui iuris,
anche il consenso della Sede Apostolica.
(# CIC83,
C.744) §2. Il membro che passa a un istituto religioso deve fare l’intero
noviziato e viene equiparato a tutti gli altri novizi dello stesso istituto; a
riguardo della professione ci si attenga agli statuti del nuovo istituto.
(CIC83,
C.743) §3. Fermi restando i cann. 497 e 498, per dimettere un membro cooptato
perpetuamente è competente il Superiore generale, osservando per tutto
il resto i cann. 500-503; il membro cooptato temporaneamente (CIC83, C.742),
invece, è dimesso a norma del can. 552.
§4. Negli
statuti della società si stabilisca l’autorità a cui spetta
sciogliere il vincolo sacro.
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