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  • TITOLO XII I MONACI E TUTTI GLI ALTRI RELIGIOSI E I MEMBRI DEGLI ALTRI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
    • Capitolo III GLI ISTITUTI SECOLARI
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Capitolo III

GLI ISTITUTI SECOLARI

Can. 563

(cf CIC83, C.710) §1. L’istituto secolare è una società nella quale i membri:

(cf CIC83, C.712) tendono a dedicare tutti se stessi a Dio per mezzo della professione dei tre consigli evangelici, secondo gli statuti, confermata con un qualche vincolo sacro riconosciuto dalla Chiesa;

(CIC83, C.713) esercitano un’attività apostolica a guisa di fermento nel secolo e dall’interno del secolo, in modo che tutte le realtà siano permeate di spirito evangelico per il consolidamento e l’incremento del corpo di Cristo;

(CIC83, C.602) non imitano il modo di vivere dei religiosi, ma conducono una vita di comunione tra di loro secondo i propri statuti;

(CIC83, C.711) siano chierici o laici, ognuno rimane nel suo stato per quanto riguarda tutti gli effetti canonici.

(CIC83, C.589) §2. Gli istituti secolari sono di diritto pontificio, di diritto patriarcale o di diritto eparchiale a norma del can. 505, §2.

Can. 564

(cf CIC83, C.590 §2) I membri degli istituti secolari sono soggetti al Romano Pontefice come loro supremo Superiore; hanno l’obbligo di mettersi ai suoi ordini anche in virtù del sacro vincolo dell’obbedienza.

Can. 565

(CIC83, C.266 §3) Il membro di un istituto secolare per mezzo dell’ordinazione diaconale viene ascritto come chierico all’eparchia per il cui servizio è stato ordinato, a meno che, per concessione della Sede Apostolica oppure, se si tratta di un istituto di diritto patriarcale, del Patriarca, non venga ascritto allo stesso istituto.

Can. 566

(CIC83, C.584) A riguardo dell’erezione e soppressione degli istituti secolari, dei loro statuti, come pure della dipendenza dall’autorità ecclesiastica, si osservi ciò che è stato stabilito sulle congregazioni nei cann. 414, 506, 507 §2, 509 e 510.

Can. 567

§1. Gli istituti secolari, le loro province e case legittimamente erette sono persone giuridiche per il diritto stesso a norma del can. 423.

§2. L’amministrazione dei beni è regolata dai cann. 424 e 425.

Can. 568

(CIC83, C.729) §1. Nell’ammissione dei candidati si osservino gli statuti, fermo restando il can. 450.

§2. Un membro cooptato perpetuamente in un istituto secolare viene dimesso con un decreto, dato a norma degli statuti, che non può essere mandato ad esecuzione se non è approvato dal Vescovo eparchiale o dalla competente autorità superiore; compete allo stesso Vescovo eparchiale o alla stessa autorità anche sciogliere il vincolo sacro.

Can. 569

E’ compito del diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris dettare norme più dettagliate sugli istituti secolari.




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