Capitolo
III
GLI
ISTITUTI SECOLARI
Can. 563
(cf CIC83,
C.710) §1. L’istituto secolare è una società nella quale i
membri:
(cf CIC83,
C.712) 1° tendono a dedicare tutti se stessi a Dio per mezzo della professione
dei tre consigli evangelici, secondo gli statuti, confermata con un qualche
vincolo sacro riconosciuto dalla Chiesa;
(CIC83,
C.713) 2° esercitano un’attività apostolica a guisa di fermento nel
secolo e dall’interno del secolo, in modo che tutte le
realtà siano permeate di spirito evangelico per il consolidamento e
l’incremento del corpo di Cristo;
(CIC83,
C.602) 3° non imitano il modo di vivere dei religiosi, ma conducono una vita di
comunione tra di loro secondo i propri statuti;
(CIC83,
C.711) 4° siano chierici o laici, ognuno rimane nel suo stato per quanto
riguarda tutti gli effetti canonici.
(CIC83,
C.589) §2. Gli istituti secolari sono di diritto pontificio, di diritto
patriarcale o di diritto eparchiale a norma del can. 505, §2.
Can. 564
(cf CIC83,
C.590 §2) I membri degli istituti secolari sono soggetti al Romano Pontefice
come loro supremo Superiore; hanno l’obbligo di mettersi ai suoi ordini anche
in virtù del sacro vincolo dell’obbedienza.
Can. 565
(CIC83,
C.266 §3) Il membro di un istituto secolare per mezzo dell’ordinazione
diaconale viene ascritto come chierico all’eparchia per il cui servizio
è stato ordinato, a meno che, per concessione della Sede Apostolica
oppure, se si tratta di un istituto di diritto patriarcale, del Patriarca, non
venga ascritto allo stesso istituto.
Can. 566
(CIC83,
C.584) A riguardo dell’erezione e soppressione degli istituti secolari, dei
loro statuti, come pure della dipendenza dall’autorità ecclesiastica, si
osservi ciò che è stato stabilito sulle congregazioni nei cann. 414,
506, 507 §2, 509 e 510.
Can. 567
§1. Gli
istituti secolari, le loro province e case legittimamente erette sono persone
giuridiche per il diritto stesso a norma del can. 423.
§2.
L’amministrazione dei beni è regolata dai cann. 424 e 425.
Can. 568
(CIC83,
C.729) §1. Nell’ammissione dei candidati si osservino gli statuti, fermo
restando il can. 450.
§2. Un
membro cooptato perpetuamente in un istituto secolare viene dimesso con un
decreto, dato a norma degli statuti, che non può essere mandato ad
esecuzione se non è approvato dal Vescovo eparchiale o dalla competente
autorità superiore; compete allo stesso Vescovo eparchiale o alla stessa
autorità anche sciogliere il vincolo sacro.
Can. 569
E’ compito
del diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris dettare norme più
dettagliate sugli istituti secolari.
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