Capitolo
IV
ALTRE FORME
DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA
Can. 570
(cf CIC83,
C.603) Per diritto particolare si possono costituire altre specie di asceti che
imitano la vita eremitica, sia che appartengano a istituti di vita consacrata
(cf CIC83, C.604), oppure no; così pure possono essere costituite
vergini o vedove consacrate che professano nel secolo, ciascuna per conto
proprio, la castità con professione pubblica.
Can. 571
(cf CIC83,
C.605) Approvare nuove forme di vita consacrata è riservato solamente
alla Sede Apostolica; ma i Patriarchi e i Vescovi eparchiali procurino di
discernere i nuovi doni di vita consacrata affidati dallo Spirito Santo alla
Chiesa e aiutino i promotori a esprimere meglio i loro intendimenti e a
tutelarli con adeguati statuti.
Can. 572
(cf CIC83,
C.731 §1) Le società di vita apostolica, i cui membri senza i voti
religiosi perseguono un fine apostolico proprio della società e,
conducendo una vita fraterna in comune secondo un proprio modo di vivere,
tendono alla perfezione della carità per mezzo dell’osservanza delle
costituzioni, e che si avvicinano agli istituti di vita consacrata, sono
regolate soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o
stabilito dalla Sede Apostolica.
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