TITOLO
XIII
LE
ASSOCIAZIONI
DEI FEDELI CRISTIANI
Can. 573
(= CIC83,
C.301 §3) §1. Le associazioni erette dalla competente autorità
ecclesiastica o da essa approvate con decreto sono persone giuridiche nella
Chiesa e sono chiamate associazioni pubbliche.
(cf CIC83,
C.299 §2) §2. Tutte le altre associazioni, anche se sono lodate o raccomandate
dall’autorità ecclesiastica, sono chiamate associazioni private; queste
associazioni non sono riconosciute nella Chiesa se i loro statuti non sono
esaminati dalla competente autorità; per il resto poi sono regolate
soltanto dal diritto particolare, fermo restando il can. 577.
Can. 574
(= CIC83,
C.301 §1) E’ compito della sola autorità ecclesiastica competente, salvo
per il resto il can. 18, erigere associazioni di fedeli cristiani che si
propongono di insegnare la dottrina cristiana a nome della Chiesa, oppure di
promuovere il culto pubblico o che tendono ad altri fini il cui conseguimento
è riservato di sua natura alla stessa autorità ecclesiastica.
Can. 575
(= CIC83,
C.312 §1) §1. L’autorità competente a erigere o approvare le
associazioni dei fedeli cristiani, per le associazioni e per le loro
confederazioni:
1° per
quelle eparchiali è il Vescovo eparchiale, ma non l’Amministratore
dell’eparchia, a eccezione però di quelle associazioni la cui erezione
è ad altri riservata per privilegio apostolico o patriarcale;
2° per
quelle che sono aperte a tutti i fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale
e metropolitana sui iuris e che hanno la sede principale entro i confini del
territorio della stessa Chiesa, è il Patriarca, dopo aver consultato il
Sinodo permanente, o il Metropolita, dopo aver consultato i due Vescovi
eparchiali più anziani per ordinazione episcopale;
3° per
quelle di altra specie è la Sede Apostolica.
(= CIC83,
C.312 §2) §2. Per l’erezione di una sezione di qualsiasi associazione non
eparchiale è richiesto il consenso dato per iscritto del Vescovo
eparchiale; tuttavia il consenso dato dal Vescovo eparchiale per l’erezione di
una casa di un istituto religioso vale anche per erigere, nella stessa casa o
chiesa ad essa annessa, l’associazione che è propria di quell’istituto.
Can. 576
(cf CIC83,
C.304) §1. Ogni associazione abbia i suoi statuti nei quali sono determinati il
nome dell’associazione, il fine, la sede, il governo e le condizioni richieste
per l’ascrizione; inoltre negli statuti si determinano i modi di agire tenendo
conto del rito della propria Chiesa sui iuris, delle necessità del luogo
e del tempo o dell’utilità.
§2. Gli
statuti e il loro cambiamento necessitano dell’approvazione
dell’autorità ecclesiastica che ha eretto o approvato l’associazione.
Can. 577
(cf CIC83,
C.305) §1. Qualsiasi associazione è sottoposta alla vigilanza
dell’autorità ecclesiastica che l’ha eretta o approvata; è
compito di questa autorità curare che sia conservata in essa l’integrità
della fede e dei costumi e vigilare perché non si introducano abusi
nella disciplina ecclesiastica.
§2. E’
compito del Vescovo eparchiale vigilare su tutte le associazioni che esercitano
l’attività nel suo territorio e, se occorre, informare l’autorità
che ha eretto o approvato l’associazione e inoltre, se l’attività
dell’associazione risulta di grave danno alla dottrina o alla disciplina
ecclesiastica o è di scandalo ai fedeli cristiani, prendere nel
frattempo gli opportuni rimedi.
Can. 578
(= CIC83,
C.307) §1. L’accettazione dei membri sia fatta a norma del diritto comune e
degli statuti dell’associazione.
§2. Una
stessa persona può essere ascritta a più associazioni.
§3. I
membri di istituti religiosi possono dare il loro nome alle associazioni a
norma del tipico o degli statuti col consenso del loro Superiore.
Can. 579
(cf CIC83,
C.265) Nessuna associazione di fedeli cristiani può ascriversi i propri
membri come chierici se non per speciale concessione data dalla Sede Apostolica
o, se si tratta di un’associazione di cui al can. 575, §1, n. 2, del Patriarca
col consenso del Sinodo permanente.
Can. 580
(cf CIC83,
C.316) Chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica, o è venuto
meno pubblicamente alla comunione con la Chiesa cattolica, o è incorso
nella scomunica maggiore, non può essere ricevuto validamente nelle
associazioni; se poi è già stato legittimamente ascritto, sia
dichiarato dimesso, in forza del diritto stesso, dal Gerarca del luogo.
Can. 581
(= CIC83,
C.308) Nessuno legittimamente ascritto sia dimesso da un’associazione, se non
per giusta causa e a norma del diritto comune e degli statuti.
Can. 582
(= CIC83,
C.319 §1) L’associazione legittimamente eretta o approvata amministra i beni
temporali a norma dei cann. 1007-1054 e degli statuti sotto la vigilanza
dell’autorità che l’ha eretta o approvata, alla quale ogni anno deve
rendere conto dell’amministrazione.
Can. 583
(= CIC83,
C.320 §1) §1. Le associazioni erette o approvate dalla Sede Apostolica non
possono essere soppresse se non dalla stessa.
§2. Tutte
le altre associazioni, fermo restando il can. 927, §2, e salvo il diritto di
ricorso in sospensivo a norma del diritto, possono essere soppresse, oltre che
dalla Sede Apostolica:
1° dal
Patriarca col consenso del Sinodo permanente o dal Metropolita che presiede a
una Chiesa metropolitana sui iuris col consenso dei due Vescovi eparchiali
più anziani per ordinazione episcopale;
2° dal
Vescovo eparchiale, se sono state erette o approvate da lui.
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