TITOLO
XIV
L’EVANGELIZZAZIONE
DELLE GENTI
Can. 584
(cf CIC83,
C.781) §1. Obbedendo al mandato di Cristo di evangelizzare tutte le genti e
mossa dalla grazia e dalla carità dello Spirito Santo, la Chiesa si
riconosce tutta missionaria.
(cf CIC83,
C.787 §1) §2. L’evangelizzazione delle genti sia fatta in modo che, conservando
l’integrità della fede e dei costumi, il Vangelo si possa esprimere
nella cultura dei singoli popoli, cioè nella catechesi, nei propri riti
liturgici, nell’arte sacra, nel diritto particolare e infine in tutta la vita
ecclesiale.
Can. 585
(CIC83,
C.782 §2) §1. E’ compito delle singole Chiese sui iuris curare senza
interruzione che il Vangelo sia predicato nel mondo intero, sotto la direzione del Romano Pontefice, per mezzo di
messaggeri preparati accuratamente e inviati dall’autorità competente a
norma del diritto comune.
§2. Vi sia
una commissione, presso il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il
Consiglio dei Gerarchi, per promuovere una più efficace collaborazione
di tutte le eparchie nell’attività missionaria della Chiesa.
§3. Nelle
singole eparchie si designi un sacerdote per promuovere efficacemente le
iniziative per le missioni.
§4. I
fedeli cristiani coltivino in se stessi e negli altri la conoscenza e l’amore
delle missioni, preghino per esse e suscitino vocazioni e le sostengano
generosamente con le loro offerte.
Can. 586
(cf CIC83,
C.748 §2) E’ severamente proibito costringere o indurre con inopportuni raggiri
oppure attirare qualcuno ad abbracciare la Chiesa; tutti i fedeli cristiani,
invece, si impegnino affinché sia rivendicato il diritto alla
libertà religiosa e che nessuno con ingiuste vessazioni sia distolto
dalla Chiesa.
Can. 587
§1. Coloro
che vogliono congiungersi alla Chiesa siano ammessi con cerimonie liturgiche
(cf CIC83, C.788 §§1-2) al catecumenato, che non sia una semplice esposizione
di dogmi e di precetti, ma una formazione a tutta la vita cristiana e un
tirocinio debitamente prolungato.
§2. Coloro
che sono ascritti al catecumenato hanno il diritto di essere ammessi alla
liturgia della parola e alle altre celebrazioni liturgiche non riservate ai
fedeli cristiani.
(CIC83,
C.788 §3) §3. Spetta al diritto particolare emanare le norme con cui viene
ordinato il catecumenato, determinando che cosa devono garantire i catecumeni e
quali prerogative sono ad essi riconosciute.
Can. 588
I
catecumeni hanno piena libertà di ascriversi a qualunque Chiesa sui
iuris a norma del can. 30; si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa
che possa ostacolare la loro ascrizione a una Chiesa che è più
affine alla loro cultura.
Can. 589
I
missionari sia esteri sia autoctoni siano idonei per convenienti doti e per
cultura; siano opportunamente formati in missiologia e spiritualità
missionaria, e istruiti sulla storia e cultura dei popoli da evangelizzare.
Can. 590
(cf CIC83,
C.786) Nell’attività missionaria si deve cercare che le giovani Chiese
raggiungano al più presto la maturità e siano costituite
pienamente in modo da provvedere a se stesse, sotto la guida di una propria
gerarchia, e di poter assumere e continuare l’opera della evangelizzazione.
Can. 591
I
missionari s’interessino diligentemente che:
1° siano
promosse prudentemente tra i neofiti le vocazioni ai sacri ministeri in modo
che le giovani Chiese al più presto fioriscano di chierici autoctoni;
2° i
catechisti siano formati così da poter espletare nel modo migliore il
loro compito, quali validi cooperatori dei mini-stri sacri,
nell’evangelizzazione come pure nell’azione liturgica; per diritto particolare
si provveda che i catechisti abbiano la giusta rimunerazione.
Can. 592
§1. Si
favoriscano con cura speciale, nei territori di missione, forme adatte di
apostolato dei laici; si promuovano istituti di vita consacrata, tenendo conto
dell’ingegno e dell’indole dei singoli popoli; si costituiscano scuole e altri
istituti similari di educazione cristiana e di sviluppo culturale, se è
necessario.
(cf CIC83,
C.787 §1) §2. Inoltre si favoriscano diligentemente e con prudenza il dialogo e
la cooperazione con i non-cristiani.
Can. 593
§1. Tutti i
presbiteri di qualsiasi condizione che prestano la loro opera nei territori di
missione, dato che formano un unico presbiterio, cooperino ardentemente nella
evangelizzazione.
§2. Essi
collaborino volentieri, a norma del can. 908, con tutti gli altri missionari
cristiani per dare un’unica testimonianza a Cristo Signore.
Can. 594
Sono
territori di missioni quelli che la Sede Apostolica ha riconosciuto come tali.
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