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  • TITOLO XV IL MAGISTERO ECCLESIASTICO
    • Capitolo I LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA IN GENERALE
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TITOLO XV

IL MAGISTERO ECCLESIASTICO

Capitolo I

LA FUNZIONE DI INSEGNARE
DELLA CHIESA IN GENERALE

Can. 595

(cf CIC83, C.747) §1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore ha affidato il deposito della fede affinché, con l’assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente la verità rivelata, la scrutasse profondamente, la annunciasse e l’esponesse fedelmente, ha il diritto nativo, indipendente da qualsiasi potestà umana, e il dovere di predicare il Vangelo a tutti gli uomini.

§2. E’ compito della Chiesa annunciare sempre e dappertutto i principi morali, anche riguardanti l’ordine sociale, come pure dare il suo giudizio su qualsiasi realtà umana nella misura in cui lo esigano la dignità della persona umana e i suoi diritti fondamentali, oppure la salvezza delle anime.

Can. 596

(cf CIC83, C.756) La funzione di insegnare a nome della Chiesa spetta solo ai Vescovi; partecipano tuttavia alla stessa funzione, a norma del diritto, sia coloro che per mezzo dell’ordine sacro sono diventati cooperatori dei Vescovi, sia coloro che, non costituiti nell’ordine sacro, hanno ricevuto il mandato di insegnare.

Can. 597

(= CIC83, C.749) §1. Il Romano Pontefice, in virtù della sua funzione, gode di infallibilità nel magistero se, come supremo Pastore e Dottore di tutti i fedeli cristiani che ha il dovere di confermare nella fede i suoi fratelli, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina in materia di fede o di costumi.

§2. Anche il Collegio dei Vescovi gode di infallibilità nel magistero se i Vescovi riuniti nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero e, come dottori e giudici della fede e dei costumi per la Chiesa universale, dichiarano una dottrina sulla fede e i costumi da ritenersi definitivamente; oppure se, sparsi nel mondo, conservando il vincolo della comunione tra loro e col successore di san Pietro, insegnando autenticamente cose di fede o di costumi assieme allo stesso Romano Pontefice, convengono in un solo giudizio da ritenere definitivo.

§3. Nessuna dottrina si deve ritenere come infallibilmente definita se non consta manifestamente.

Can. 598

(= CIC83, C.750) Bisogna credere per fede divina e cattolica tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa cioè nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che nel contempo è proposto come divinamente rivelato sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, che poi viene manifestato dalla comune adesione dei fedeli cristiani sotto la guida del sacro magistero; tutti i fedeli cristiani sono perciò obbligati a evitare qualsiasi dottrina ad esso contraria.

Can. 599

(= CIC83, C.752) Non certo un assenso di fede, ma tuttavia un religioso ossequio di intelletto e di volontà bisogna dare alla dottrina circa la fede e i costumi che, sia il Romano Pontefice, sia il Collegio dei Vescovi enunciano, quando esercitano il magistero autentico, anche se non intendono proclamare la stessa dottrina con atto definitivo; i fedeli cristiani procurino perciò di evitare tutto ciò che non concorda con essa.

Can. 600

(= CIC83, C.753) I Vescovi che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia come singoli sia riuniti nei Sinodi oppure nei Concili particolari, anche se non godono di infallibilità nell’insegnare, sono tuttavia autentici dottori della fede e maestri dei fedeli cristiani affidati alla loro cura; i fedeli cristiani hanno l’obbligo di aderire con religioso ossequio dell’animo a questo magistero autentico dei loro Vescovi.

Can. 601

Le singole Chiese hanno il grave compito, da esercitare anzitutto dai Patriarchi e dai Vescovi, di rispondere, nel modo adatto a ciascuna generazione e cultura, ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita e di provvedere alla soluzione cristiana dei problemi più urgenti alla luce del Vangelo, scrutando i segni dei tempi, in modo che dappertutto brilli sempre più la luce di Cristo che illumina tutti gli uomini.

Can. 602

Nella cura pastorale siano riconosciuti non soltanto i principi delle scienze sacre, ma anche le scoperte delle altre scienze e siano usati in modo che i fedeli cristiani siano condotti a una vita di fede più cosciente e riflettuta.

Can. 603

Si promuova la cura delle lettere e delle arti per la loro efficacia di esprimere e comunicare con singolare efficacia il senso della fede, riconoscendo la giusta libertà e la diversità delle culture.

Can. 604

E’ compito soprattutto dei Pastori della Chiesa curare che, tra la varietà delle enunciazioni delle dottrine, nelle diverse Chiese si conservi e sia promosso lo stesso senso della fede in modo che l’integrità e l’unità della fede non ne riporti danno, ma anzi che sia posta in miglior luce la cattolicità della Chiesa attraverso la legittima diversità.

Can. 605

E’ compito dei Vescovi, specialmente riuniti nei Sinodi e nei Concili, ma singolarmente della Sede Apostolica, promuovere autorevolmente, custodire e difendere religiosamente l’integrità e l’unità della fede e dei buoni costumi, anche condannando, se è necessario, le opinioni che sono ad essa contrarie, o ammonendo sui rischi che esse possono comportare.

Can. 606

§1. E’ compito dei teologi, secondo la loro più profonda intelligenza del mistero della salvezza e delle scienze sacre e affini, e anche per la loro conoscenza pratica dei nuovi problemi, rispettando fedelmente il magistero autentico della Chiesa e insieme usando una libertà conveniente, spiegare e difendere la fede della Chiesa e contribuire al progresso dottrinale.

§2. Nel ricercare e nell’esprimere le verità teologiche tocca a loro essere solleciti a edificare la comunità di fede e inoltre a collaborare ingegnosamente con i Vescovi nella loro funzione di insegnare.

(cf CIC83, C.820) §3. Coloro che si occupano delle discipline teologiche, specialmente nei seminari, nelle università degli studi e nelle facoltà, cerchino di collaborare con gli uomini eminenti nelle altre scienze con scambi di opinioni e di forze.




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