TITOLO
XV
IL
MAGISTERO ECCLESIASTICO
Capitolo
I
LA FUNZIONE DI
INSEGNARE
DELLA CHIESA IN GENERALE
Can. 595
(cf CIC83,
C.747) §1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore ha affidato il deposito della
fede affinché, con l’assistenza dello Spirito Santo, custodisse
santamente la verità rivelata, la scrutasse profondamente, la
annunciasse e l’esponesse fedelmente, ha il diritto nativo, indipendente da
qualsiasi potestà umana, e il dovere di predicare il Vangelo a tutti gli
uomini.
§2. E’
compito della Chiesa annunciare sempre e dappertutto i principi morali, anche
riguardanti l’ordine sociale, come pure dare il suo giudizio su qualsiasi
realtà umana nella misura in cui lo esigano la dignità della
persona umana e i suoi diritti fondamentali, oppure la salvezza delle anime.
Can. 596
(cf CIC83,
C.756) La funzione di insegnare a nome della Chiesa spetta solo ai Vescovi;
partecipano tuttavia alla stessa funzione, a norma del diritto, sia coloro che per mezzo
dell’ordine sacro sono diventati cooperatori dei Vescovi, sia coloro che, non
costituiti nell’ordine sacro, hanno ricevuto il mandato di insegnare.
Can. 597
(= CIC83,
C.749) §1. Il Romano Pontefice, in virtù della sua funzione, gode di
infallibilità nel magistero se, come supremo Pastore e Dottore di tutti
i fedeli cristiani che ha il dovere di confermare nella fede i suoi fratelli,
con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina in materia di fede o di
costumi.
§2. Anche
il Collegio dei Vescovi gode di infallibilità nel magistero se i Vescovi
riuniti nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero e, come dottori e
giudici della fede e dei costumi per la Chiesa universale, dichiarano una
dottrina sulla fede e i costumi da ritenersi definitivamente; oppure se, sparsi
nel mondo, conservando il vincolo della comunione tra loro e col successore di
san Pietro, insegnando autenticamente cose di fede o di costumi assieme allo
stesso Romano Pontefice, convengono in un solo giudizio da ritenere definitivo.
§3. Nessuna
dottrina si deve ritenere come infallibilmente definita se non consta
manifestamente.
Can. 598
(= CIC83,
C.750) Bisogna credere per fede divina e cattolica tutto ciò che
è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa cioè
nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che nel contempo
è proposto come divinamente rivelato sia dal magistero solenne della
Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, che poi viene manifestato
dalla comune adesione dei fedeli cristiani sotto la guida del sacro magistero;
tutti i fedeli cristiani sono perciò obbligati a evitare qualsiasi
dottrina ad esso contraria.
Can. 599
(= CIC83,
C.752) Non certo un assenso di fede, ma tuttavia un religioso ossequio di
intelletto e di volontà bisogna dare alla dottrina circa la fede e i
costumi che, sia il Romano Pontefice, sia il Collegio dei Vescovi enunciano,
quando esercitano il magistero autentico, anche se non intendono proclamare la
stessa dottrina con atto definitivo; i fedeli cristiani procurino perciò
di evitare tutto ciò che non concorda con essa.
Can. 600
(= CIC83,
C.753) I Vescovi che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri,
sia come singoli sia riuniti nei Sinodi oppure nei Concili particolari, anche
se non godono di infallibilità nell’insegnare, sono tuttavia autentici
dottori della fede e maestri dei fedeli cristiani affidati alla loro cura; i
fedeli cristiani hanno l’obbligo di aderire con religioso ossequio dell’animo a
questo magistero autentico dei loro Vescovi.
Can. 601
Le singole
Chiese hanno il grave compito, da esercitare anzitutto dai Patriarchi e dai
Vescovi, di rispondere, nel modo adatto a ciascuna generazione e cultura, ai
perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita e di provvedere alla
soluzione cristiana dei problemi più urgenti alla luce del Vangelo,
scrutando i segni dei tempi, in modo che dappertutto brilli sempre più
la luce di Cristo che illumina tutti gli uomini.
Can. 602
Nella cura
pastorale siano riconosciuti non soltanto i principi delle scienze sacre, ma
anche le scoperte delle altre scienze e siano usati in modo che i fedeli
cristiani siano condotti a una vita di fede più cosciente e riflettuta.
Can. 603
Si promuova
la cura delle lettere e delle arti per la loro efficacia di esprimere e
comunicare con singolare efficacia il senso della fede, riconoscendo la giusta
libertà e la diversità delle culture.
Can. 604
E’ compito
soprattutto dei Pastori della Chiesa curare che, tra la varietà delle
enunciazioni delle dottrine, nelle diverse Chiese si conservi e sia promosso lo
stesso senso della fede in modo che l’integrità e l’unità della
fede non ne riporti danno, ma anzi che sia posta in miglior luce la
cattolicità della Chiesa attraverso la legittima diversità.
Can. 605
E’ compito
dei Vescovi, specialmente riuniti nei Sinodi e nei Concili, ma singolarmente della
Sede Apostolica, promuovere autorevolmente, custodire e difendere
religiosamente l’integrità e l’unità della fede e dei buoni
costumi, anche condannando, se è necessario, le opinioni che sono ad
essa contrarie, o ammonendo sui rischi che esse possono comportare.
Can. 606
§1. E’
compito dei teologi, secondo la loro più profonda intelligenza del
mistero della salvezza e delle scienze sacre e affini, e anche per la loro
conoscenza pratica dei nuovi problemi, rispettando fedelmente il magistero
autentico della Chiesa e insieme usando una libertà conveniente,
spiegare e difendere la fede della Chiesa e contribuire al progresso
dottrinale.
§2. Nel
ricercare e nell’esprimere le verità teologiche tocca a loro essere
solleciti a edificare la comunità di fede e inoltre a collaborare
ingegnosamente con i Vescovi nella loro funzione di insegnare.
(cf CIC83,
C.820) §3. Coloro che si occupano delle discipline teologiche, specialmente nei
seminari, nelle università degli studi e nelle facoltà, cerchino
di collaborare con gli uomini eminenti nelle altre scienze con scambi di
opinioni e di forze.
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