Art.
I
La
predicazione della parola di Dio
Can. 609
(cf CIC83,
C.772) Compete al Vescovo eparchiale regolare la predicazione della parola di
Dio nel suo territorio, fermo restando il diritto comune.
Can. 610
(CIC83,
C.763) §1. E’ diritto dei Vescovi predicare la parola di Dio in tutto il mondo,
a meno che, in un caso speciale, il Vescovo eparchiale non lo abbia
espressamente proibito.
(cf CIC83,
C.764) §2. I presbiteri hanno la facoltà di predicare là dove
sono legittimamente inviati o invitati.
(CIC83,
C.764) §3. Hanno la stessa facoltà di predicare anche i diaconi, a meno
che il diritto particolare non stabilisca diversamente.
(cf CIC83,
C.766) §4. In circostanze straordinarie, soprattutto per supplire alla
scarsità di chierici, il mandato di predicare, anche in chiesa,
può essere dato dal Vescovo eparchiale anche agli altri fedeli
cristiani, fermo restando il can. 614, §4.
Can. 611
(cf CIC83,
C.766) In virtù dell’ufficio, tutti coloro ai quali è stata
affidata la cura delle anime sono provvisti della facoltà di predicare;
costoro possono anche invitare qualsiasi presbitero o diacono a predicare a
coloro che sono affidati alle loro cure, fermo restando il can. 610, §3, a meno
che non sia legittimamente proibito.
Can. 612
(cf CIC83,
C.765) §1. Negli istituti religiosi e nelle società di vita comune a
guisa dei religiosi, clericali di diritto pontificio o patriarcale, spetta ai
Superiori maggiori regolare la predicazione.
§2. Tutti i
Superiori, anche locali, di qualsiasi istituto di vita consacrata, possono
invitare a predicare ai propri membri qualsiasi presbitero o diacono, fermo
restando il can. 610, §3, a meno che non sia legittimamente proibito.
Can. 613
Contro il
decreto del Gerarca, il quale proibisce a uno di predicare, si dà il
ricorso solo in devolutivo, che deve essere definito senza ritardo.
Can. 614
(= CIC83,
C.767) §1. L’omelia, con la quale durante il corso dell’anno liturgico vengono
esposti dalla Sacra Scrittura i misteri della fede e le norme della vita
cristiana, è molto raccomandata come parte della stessa liturgia.
§2. I
parroci e i rettori delle chiese hanno l’obbligo di procurare che, almeno nelle
domeniche e nelle feste di precetto, vi sia l’omelia nella Divina Liturgia e
che non sia omessa se non per grave causa.
§3. Non
è lecito al parroco soddisfare abitualmente l’obbligo di predicare al
popolo affidato alla sua cura per mezzo di un altro, se non per una giusta
causa approvata dal Gerarca del luogo.
§4.
L’omelia è riservata al sacerdote, oppure, a norma del diritto
particolare, anche al diacono.
Can. 615
(cf CIC83,
C.770) I vescovi eparchiali procurino con apposite norme che nei tempi
opportuni si tenga un corso speciale di sacra predicazione per il rinnovamento
spirituale del popolo cristiano.
Can. 616
(cf CIC83,
C.768) §1. I predicatori della parola di Dio, lasciando da parte le parole
della sapienza umana e gli argomenti astrusi, predichino integralmente il
mistero di Cristo, che è via, verità e vita; dimostrino come le
cose terrene e le umane istituzioni, secondo il disegno di Dio Creatore, sono
ordinate anche alla salvezza degli uomini e perciò possono contribuire
non poco all’edificazione del Corpo di Cristo.
§2. Insegnino
perciò anche la dottrina della Chiesa sulla dignità della persona
umana e sui suoi diritti fondamentali, sulla vita familiare, sulla
comunità civile e sociale, e anche sul senso della giustizia da
realizzare nella vita economica e del lavoro, che contribuisce a costruire la
pace nella terra e a promuovere il progresso dei popoli.
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