Art.
II
La
formazione catechistica
Can. 617
(cf CIC83,
C.773) E’ grave obbligo delle singole Chiese sui iuris, ma specialmente dei
loro Vescovi, di insegnare la catechesi con la quale si porti a maturità
la fede e venga formato il discepolo di Cristo attraverso una conoscenza
più profonda e più ordinata della dottrina di Cristo e
un’adesione sempre più stretta alla sua Persona.
Can. 618
(CIC83, C.775
§2) I genitori per primi hanno l’obbligo di formare i figli nella fede e nella
pratica della vita cristiana con la parola e l’esempio; lo stesso obbligo hanno
coloro che fanno le veci dei genitori e i padrini.
Can. 619
Oltre alla
famiglia cristiana, la parrocchia stessa e inoltre qualsiasi comunità
ecclesiale devono curare l’istruzione catechistica dei loro membri e la loro
integrazione nella comunità stessa, offrendo quelle condizioni con le
quali possano vivere nel modo più pieno ciò che hanno imparato.
Can. 620
Le
associazioni e i movimenti e i circoli di fedeli cristiani che mirano sia a
fini di pietà e di apostolato, sia a opere di carità e di aiuto,
curino la formazione religiosa dei loro membri sotto la guida del Gerarca del luogo.
Can. 621
§1. Compete
al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al Consiglio dei Gerarchi,
entro i confini del territorio della propria Chiesa, emanare delle norme sull’istruzione
catechistica da riunire ordinatamente in un direttorio catechistico, osservando
quanto è stato stabilito dalla suprema autorità della Chiesa.
§2. Nel
direttorio catechistico si tenga conto dell’indole speciale delle Chiese
orientali, in modo che nell’insegnamento della catechesi risplendano
l’importanza della Bibbia e della liturgia e le tradizioni della propria Chiesa
sui iuris nella patrologia, nell’agiografia e nella stessa iconografia.
§3. E’
compito del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi curare che i
catechismi siano adattati ai vari gruppi di fedeli cristiani e siano provvisti
anche di sussidi e strumenti, e che inoltre siano promosse varie iniziative
catechistiche e accordate tra loro.
Can. 622
§1. In ogni
Chiesa sui iuris vi sia una commissione catechistica, che può essere
costituita anche con altre Chiese sui iuris per lo stesso territorio o regione
socio-culturale.
(CIC83,
C.775 §3) §2. La commissione catechistica abbia a sua disposizione anche un
centro catechistico (CIC83, C.780), che ha il compito di essere di aiuto alle
stesse Chiese per organizzare iniziative catechistiche in modo coordinato e
più efficace e inoltre per servire alla formazione, anche permanente,
dei catechisti.
Can. 623
§1. E’
compito del Vescovo eparchiale promuovere, dirigere e regolare l’insegnamento
catechistico nella sua eparchia con la massima sollecitudine.
§2. A
questo fine vi sia nella curia eparchiale un centro catechistico eparchiale.
Can. 624
(cf CIC83,
C.777) §1. Il parroco deve mettere il massimo impegno, rispettando le norme stabilite
dalla competente autorità, per insegnare la catechesi a tutti coloro che
sono stati affidati alla sua cura pastorale, di qualunque età e
condizione siano.
(cf CIC83,
C.776) §2. I presbiteri e i diaconi addetti alla parrocchia sono tenuti a dare
la collaborazione ai parroci; i membri poi di istituti religiosi la daranno a
norma dei cann. 479 e 542.
§3. Gli
altri fedeli cristiani debitamente formati diano volentieri la loro
collaborazione all’insegnamento della catechesi.
Can. 625
(cf CIC83,
C.776) E’ necessario che la catechesi abbia una dimensione ecumenica
presentando un’immagine retta delle altre Chiese e Comunità ecclesiali;
tuttavia bisogna comunque curare che sia messa al sicuro la retta prospettiva
della catechesi cattolica.
Can. 626
Si ricordino
tutti coloro che si dedicano alla catechesi che rappresentano la Chiesa e che
sono stati mandati a comunicare la parola rivelata di Dio e non la propria;
perciò propongano integra la dottrina della Chiesa, nel modo però
adatto ai catechizzandi e rispondendo alle esigenze della loro cultura.
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