Art.
I
Le scuole,
soprattutto cattoliche
Can. 631
(cf CIC83,
C.796 §1) §1. Tra i vari strumenti di educazione bisogna favorire con speciale
cura la scuola cattolica verso la quale è necessario che converga la
sollecitudine dei genitori, dei maestri, come pure della comunità
ecclesiale.
(= CIC83, C.800)
§2. E’ diritto della Chiesa erigere e dirigere scuole di qualsiasi genere e
grado.
Can. 632
(= CIC83,
C.803 §3) Una scuola non è giuridicamente ritenuta cattolica se non
è eretta come tale dal Vescovo eparchiale o dall’autorità
ecclesiastica superiore, oppure dagli stessi riconosciuta come tale.
Can. 633
§1. Compete
al Vescovo eparchiale giudicare e decidere di qualsiasi scuola se risponda o no
alle esigenze dell’educazione cristiana; inoltre è di sua competenza
proibire, per una grave causa, ai fedeli cristiani la frequenza di qualche
scuola.
(cf CIC83,
C.798) §2. I genitori cerchino di mandare i figli, a parità di
condizioni, nelle scuole cattoliche.
Can. 634
§1. E’
obbligo proprio della scuola cattolica di creare un ambiente di comunità
scolastica animato da spirito evangelico di libertà e di carità,
di aiutare gli adolescenti nello sviluppo della propria personalità a
crescere insieme secondo la nuova creatura che col battesimo sono diventati, e
inoltre di ordinare tutta la cultura umana all’annuncio della salvezza
affinché la conoscenza che gli alunni gradualmente acquistano del mondo,
della vita e dell’uomo sia illuminata dalla fede.
§2. E’
compito della stessa scuola cattolica adattare queste finalità alle
proprie circostanze, sotto la guida dell’autorità ecclesiastica
competente, se è frequentata per la maggior parte da alunni acattolici.
§3. E’
compito della scuola cattolica, non meno delle altre scuole, perseguire le
finalità culturali e la formazione umana e sociale dei giovani.
Can. 635
(CIC83,
C.802) E’ compito precipuo del Vescovo eparchiale procurare che vi siano scuole
cattoliche, specialmente dove mancano altre scuole o non sono adeguate, anche
scuole professionali e tecniche, se sono richieste per una ragione speciale
secondo le circostanze di luogo e di tempo.
Can. 636
(cf CIC83,
C.805) §1. L’istruzione catechistica in qualsiasi scuola è soggetta
all’autorità e alla vigilanza del Vescovo eparchiale.
§2. E’ pure
compito del Vescovo eparchiale nominare oppure approvare i maestri della
religione cattolica e ugualmente, se lo richiede un motivo di fede o di
costumi, rimuoverli o esigere che siano rimossi.
Can. 637
(cf CIC83,
C.798) Nelle scuole dove manca l’insegnamento cattolico o dove esso, a giudizio
del Vescovo eparchiale, non è sufficiente, bisogna supplire una vera
formazione cattolica di tutti gli alunni cattolici.
Can. 638
(cf CIC83,
C.806 §1) §1. Compete al Vescovo eparchiale il diritto di fare la visita
canonica in tutte le scuole cattoliche esistenti nella sua eparchia, a
eccezione delle scuole che sono aperte esclusivamente per i propri alunni di un
istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, e salva
restando in ogni caso l’autonomia degli istituti di vita consacrata nel
dirigere le proprie scuole.
§2. Dove ci
sono più Vescovi eparchiali, il diritto della visita canonica compete a
colui che ha fondato o approvato la scuola, a meno che non sia stato disposto
diversamente negli statuti di fondazione, oppure mediante una convenzione
speciale tra gli stessi.
Can. 639
(cf CIC83,
C.804 §2) I maestri, dato che sono i principali responsabili perché la
scuola cattolica possa realizzare concretamente le sue finalità e
iniziative, devono essere insigni per dottrina e modelli per testimonianza di
vita; collaborino anzitutto coi genitori, ma anche con le altre scuole.
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