Art.
II
Le
università cattoliche degli studi
Can. 640
§1.
L’università cattolica degli studi persegue questo fine: che si attui
una presenza pubblica, costante e universale del pensiero cristiano in tutto lo
sforzo diretto a promuovere la cultura superiore; per questo costituisce
l’avvio alla ricerca, alla riflessione e all’istruzione di ordine superiore,
nel quale la multiforme conoscenza umana venga illuminata dalla luce del
Vangelo.
§2. Gli
altri istituti di studi superiori o le facoltà cattoliche autonome che
perseguono lo stesso fine sono equiparate all’università cattolica degli
studi, ma non alle università e facoltà ecclesiastiche degli
studi di cui nei cann. 646-650.
Can. 641
Nelle
università cattoliche degli studi le singole discipline siano coltivate
secondo i propri principi e il proprio metodo e con quella libertà
propria della ricerca scientifica in modo che si abbia una sempre più
profonda comprensione di quelle discipline e, indagando molto accuratamente le
nuove problematiche e ricerche poste dal tempo che si evolve, si colga più
chiaramente come fede e ragione s’incontrino nell’unica verità, e si
formino degli uomini veramente insigni per dottrina, pronti a svolgere compiti
impegnativi nella società e testimoni della fede nel mondo.
Can. 642
§1.
L’università cattolica degli studi è un istituto di studi
superiori che è stato eretto oppure approvato come tale sia dalla
superiore autorità amministrativa della Chiesa sui iuris dopo previa
consultazione della Sede Apostolica, sia della stessa Sede Apostolica; questo
deve risultare da un pubblico documento.
§2. Questa
superiore autorità, entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, è il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della
Chiesa patriarcale.
Can. 643
(CIC83,
C.811) Nelle università cattoliche degli studi dove non esiste nessuna
facoltà di teologia, si tengano almeno dei corsi teologici adatti agli
studenti delle varie facoltà.
Can. 644
(cf CIC83,
C.812) Coloro che insegnano discipline riguardanti la fede e i costumi nelle
università cattoliche degli studi devono essere muniti del mandato dell’autorità
ecclesiastica designata da coloro di cui si tratta nel can. 642; la stessa
autorità può togliere questo mandato per una grave causa,
specialmente se viene a mancare l’idoneità scientifica o pedagogica, la
probità o l’integrità della dottrina.
Can. 645
(cf CIC83,
C.813) E’ compito dei Gerarchi provvedere di comune intesa che, anche nelle
altre università, vi siano dei convitti e dei centri universitari
cattolici nei quali dei fedeli cristiani, scelti accuratamente e preparati,
offrano un aiuto spirituale e intellettuale permanente alla gioventù
universitaria.
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