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  • TITOLO XV IL MAGISTERO ECCLESIASTICO
    • Capitolo III L’EDUCAZIONE CATTOLICA
      • Art. II Le università cattoliche degli studi
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Art. II

Le università cattoliche degli studi

Can. 640

§1. L’università cattolica degli studi persegue questo fine: che si attui una presenza pubblica, costante e universale del pensiero cristiano in tutto lo sforzo diretto a promuovere la cultura superiore; per questo costituisce l’avvio alla ricerca, alla riflessione e all’istruzione di ordine superiore, nel quale la multiforme conoscenza umana venga illuminata dalla luce del Vangelo.

§2. Gli altri istituti di studi superiori o le facoltà cattoliche autonome che perseguono lo stesso fine sono equiparate all’università cattolica degli studi, ma non alle università e facoltà ecclesiastiche degli studi di cui nei cann. 646-650.

Can. 641

Nelle università cattoliche degli studi le singole discipline siano coltivate secondo i propri principi e il proprio metodo e con quella libertà propria della ricerca scientifica in modo che si abbia una sempre più profonda comprensione di quelle discipline e, indagando molto accuratamente le nuove problematiche e ricerche poste dal tempo che si evolve, si colga più chiaramente come fede e ragione s’incontrino nell’unica verità, e si formino degli uomini veramente insigni per dottrina, pronti a svolgere compiti impegnativi nella società e testimoni della fede nel mondo.

Can. 642

§1. L’università cattolica degli studi è un istituto di studi superiori che è stato eretto oppure approvato come tale sia dalla superiore autorità amministrativa della Chiesa sui iuris dopo previa consultazione della Sede Apostolica, sia della stessa Sede Apostolica; questo deve risultare da un pubblico documento.

§2. Questa superiore autorità, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, è il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.

Can. 643

(CIC83, C.811) Nelle università cattoliche degli studi dove non esiste nessuna facoltà di teologia, si tengano almeno dei corsi teologici adatti agli studenti delle varie facoltà.

Can. 644

(cf CIC83, C.812) Coloro che insegnano discipline riguardanti la fede e i costumi nelle università cattoliche degli studi devono essere muniti del mandato dell’autorità ecclesiastica designata da coloro di cui si tratta nel can. 642; la stessa autorità può togliere questo mandato per una grave causa, specialmente se viene a mancare l’idoneità scientifica o pedagogica, la probità o l’integrità della dottrina.

Can. 645

(cf CIC83, C.813) E’ compito dei Gerarchi provvedere di comune intesa che, anche nelle altre università, vi siano dei convitti e dei centri universitari cattolici nei quali dei fedeli cristiani, scelti accuratamente e preparati, offrano un aiuto spirituale e intellettuale permanente alla gioventù universitaria.




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